Certificazione unica, codici separati per redditi esenti

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Certificazione unica, codici separati per redditi esenti

Nella circolare n. 4 del 3 febbraio 2016, Assonime analizza le principali novità riguardanti la compilazione del modello Certificazione unica 2016, tenuto conto del fatto che i sostituti d’imposta devono rilasciare tale modello a lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di redditi diversi, entro il 28 febbraio 2016, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.

In particolare, Assonime evidenzia come nell'ambito della nuova Cu, i redditi esenti dei lavoratori rientrati dall’estero (ricercatori e professori universitari rientrati in Italia che godono della deduzione del 90% (rientro dei cervelli) e cittadini comunitari rientrati in Italia dopo un’esperienza lavorativa/di studio all’estero che godono di una deduzione pari all’80% se donne, o al 70% se uomini), devono essere indicati distintamente.

Redditi esenti in punti dedicati e codici separati

Queste quote di reddito esente, a partire dall'anno 2016, devono trovare distinta indicazione in due punti dedicati:

  • punto 466, dove occorre specificare con un codice ad hoc la tipologia di reddito agevolato («1» per il rientro dei cervelli ex Dl 185/2008 e «2» per il rientro dei cittadini comunitari ex legge 238/2010);

  • punto 467 dove va esposto l’importo del reddito esente (90% per i ricercatori, ovvero 80% o 70% per i cittadini comunitari rientrati).

Le altre tipologie di redditi esenti, elencate dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali, devono essere esposte nei successivi punti 468 e 469.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 30 gennaio 2016 - Telefisco su Certificazione Unica – Moscioni

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