Certificazione parità di genere: come presentare domanda di esonero contributivo
Pubblicato il 28 dicembre 2022
In questo articolo:
- Certificazione della parità di genere: esonero contributivo per i datori di lavoro privati
- Certificazione della parità di genere: datori di lavoro beneficiari
- Certificazione della parità di genere: misura dell’esonero contributivo
- Certificazione della parità di genere: condizioni per l’esonero contributivo
- Certificazione della parità di genere: come essere ammessi all' esonero contributivo
- Certificazione della parità di genere: esposizione dell'esonero contributivo nel flusso Uniemens
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I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022 possono presentare, fino al 15 febbraio 2023, la domanda di ammissione all'esonero contributivo previsto dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 per il 2022 e reso strutturale dalla legge di Bilancio 2022. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, che fornisce le prime istruzioni operative per il 2022, rinviando a ulteriori indicazioni per le successive annualità.
L'esonero si applica sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutte le caratteristiche dell'agevolazione contributiva e le modalità di fruizione.
Certificazione della parità di genere: esonero contributivo per i datori di lavoro privati
In favore delle aziende del settore privato che conseguono la certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e decreto ministeriale del 29 aprile 2022) entro il 31 dicembre 2022 l’articolo 5, comma 1, della legge n. 162/2021, riconosce, nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 138, legge n. 234/2021) ha reso permanente la misura, incrementando, dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere.
Le modalità operative dell'esonero sono state definite con il decreto attuativo del 20 ottobre 2022, pubblicato, lo scorso 28 novembre, nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del lavoro.
Certificazione della parità di genere: datori di lavoro beneficiari
Per espressa previsione di legge, l'esonero contributivo in parola può essere fruito solo dai datori di lavoro privati, anche non imprenditori.
L'agevolazione non è riconosciuta invece alle pubbliche Amministrazioni, da individuarsi in base alla seguente ripartizione.
Beneficiari dell'esonero |
Non beneficiari dell'esonero |
Enti pubblici economici Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico Ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche; Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Consorzi di bonifica Consorzi industriali Enti morali Enti ecclesiastici
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Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; Aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni Università Istituti autonomi per case popolari e Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, non qualificate quali enti pubblici economici Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale IPAB e Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e le Autorità indipendenti qualificate come Amministrazioni pubbliche |
Certificazione della parità di genere: misura dell’esonero contributivo
I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022 possono chiedere all'INPS l'ammissione all'esonero della contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio in oggetto (vanno esclusi premi e i contributi dovuti all’INAIL, la contribuzione minore e le altre contribuzioni non previdenziali), in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrati su base mensile e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
Il datore di lavoro è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’INPS e a sospendere la fruizione della misura autorizzata in caso di revoca della certificazione.
L'indebita fruizione dello sgravio contributivo comporta, a carico dei datori di lavoro, il versamento dei contributi dovuti e il pagamento di tutte le sanzioni previste, fatta l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Certificazione della parità di genere: condizioni per l’esonero contributivo
Oltre al conseguimento della certificazione della parità di genere, il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge nonchè al rispetto degli accordi e contratti collettivi.
L'esonero, come intervento generalizzato, non costituisce aiuto di Stato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e salvo specifici divieti di cumulo.
Certificazione della parità di genere: come essere ammessi all' esonero contributivo
Dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022 possono inoltrare domanda di ammissione all’esonero all’INPS, utilizzando esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
La domanda può essere presentata per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti intermediari (articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12).
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:
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Le domande inoltrate dai datori di lavoro rimarranno nello stato “trasmessa” fino al termine del periodo stabilito dall'INPS per l’acquisizione delle istanze. Al termine delle elaborazioni, l'INPS comunicherà l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito in calce al modulo di istanza on-line, contrassegnata dallo stato “Accolta”.
Certificazione della parità di genere: esposizione dell'esonero contributivo nel flusso Uniemens
Ai datori di lavoro ammessi all'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
Relativamente ai dati da inserire nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l'INPS chiarisce che i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), la quota di esonero spettante, valorizzando all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo dell’esonero da conguagliare.
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