Atto di citazione nullo? Prescrizione comunque interrotta

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Atto di citazione nullo? Prescrizione comunque interrotta

L’atto di citazione, anche se invalido come domanda giudiziale, può valere come atto di costituzione in mora ed interrompere il decorso della prescrizione.

Lo ha precisato la Suprema corte nel testo della sentenza n. 124 dell’8 gennaio 2020, ribaltando una decisione di merito con cui, per contro, era stato ritenuto che l’atto di citazione nullo fosse privo di effetti sia processuali che sostanziali, difettando di quegli elementi che consentono di individuare il diritto fatto valere.

Nel caso in esame, la Cassazione ha rilevato che nell’originario atto di citazione erano presenti gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto esso conteneva una richiesta di risarcimento dei danni nonchè l'indicazione anche dei soggetti ritenuti responsabili.

Detto atto, notificato pacificamente a tutti i contraddittori, poteva quindi valere quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, del Codice civile.

Per gli Ermellini, in definitiva, l’atto di citazione invalido, anche se inidoneo a produrre effetti processuali, può comunque assumere la valenza di atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione, qualora contenga gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora.

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