Assunzioni agevolate di donne vittime di violenza al via

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Assunzioni agevolate di donne vittime di violenza al via

Arrivano dall’Inps le prime indicazioni operative sulle agevolazioni riconosciute dall’articolo 1, comma 191, della legge di Bilancio 2024 in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà per favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Si tratta di un’importante misura che vede nell’occupazione delle donne vittime di violenza di genere, quasi quotidianamente al centro della cronaca come protagoniste loro malgrado di notizie che non vorremmo più leggere, un momento fondamentale nel loro percorso riabilitativo.

Vediamo nel dettaglio quanto chiarito dall'Inps nella circolare n. 41 del 5 marzo 2024.

Esonero contributivo: quanto e per quanto

Come dicevamo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 riconosce ai datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza e che siano beneficiarie del Reddito di libertà di cui all'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (ma non dei premi Inail) nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero mensile è, dunque, pari a 666,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati, trasformati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di part time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

NOTA BENE: In sede di prima applicazione l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nel 2023.

In caso di assunzione a tempo determinato o in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione, prolungati a 18 in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Peraltro, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di loro stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Se l'assunzione sia effettuata invece a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Ambito soggettivo

La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti in Italia, che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e che presentino i seguenti requisiti:

  • siano disoccupate e dichiarino in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;
  • percepiscano il Reddito di libertà. A tale proposito, l’esonero non è riconosciuto alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita. Tuttavia, come sopra accennato, l’esonero può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.

NOTA BENE: Ai fini dell’applicazione dell’esonero in oggetto, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali

Contribuzione esclusa dall’esonero

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • premi e i contributi Inail
  • contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • contributo al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;
  • contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale, concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Per quanto riguarda i principi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero non spetta dunque:

  • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • con riferimento a lavoratrici licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

NOTA BENE: Nell’elencazione delle cause ostative al riconoscimento dell’esonero contributivo si segnala la mancata menzione, da parte dell’Inps, di quanto stabilito dal recente decreto Pnrr in tema di violazioni in materia salute e sicurezza sul lavoro. A tale proposito, si veda il precedente articolo “Incentivi all’assunzione: recupero dei benefici più facile con il decreto Pnrr”.

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