Attivo l’invio dei dinieghi per i modelli 730-4
Pubblicato il 08 luglio 2025
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A partire dal 5 luglio 2025, i sostituti d’imposta possono notificare il rifiuto dei modelli 730-4 relativi a contribuenti per i quali non sono responsabili dell’effettuazione dei conguagli fiscali.
Le modalità per inviare tali comunicazioni sono due:
- attraverso file strutturati secondo le regole tecniche disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione “Ricezione dei 730-4”;
- tramite il servizio online "Comunicazione di diniego", accessibile all'interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia, nella sezione "Servizi", categoria "Dichiarazioni".
Scadenze per l’invio del diniego
Il diniego deve essere trasmesso entro cinque giorni lavorativi a partire da:
- il giorno successivo alla ricezione del risultato contabile;
- oppure, se successiva, dalla data di attivazione dei canali digitali che consentono l’invio del diniego, messi a disposizione dall’Agenzia stessa.
Strumenti per l’invio
All’interno del software “Desktop Telematico”, nelle applicazioni "Entratel" e "File Internet", è disponibile il modulo di controllo versione 1.0.0 del 20/06/2023 dedicato alla verifica dei file di diniego relativi ai modelli 730-4. Il codice di fornitura è DIN23.
Cause che giustificano il diniego
Una volta ricevuti per via telematica i risultati dei modelli 730-4, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di applicare i conguagli fiscali dovuti in base all’assistenza fiscale fornita ai propri dipendenti, integrandoli direttamente nella retribuzione mensile.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria che può variare da 258 euro fino a 2.582 euro.
Tuttavia, il diniego del conguaglio, ovvero la possibilità di opporsi all’effettuazione dello stesso, è consentito solo in specifiche circostanze:
- quando non è mai esistito un rapporto di lavoro tra il contribuente e il sostituto;
- nel caso in cui il contratto di lavoro sia terminato prima del termine previsto per l’invio del modello 730.
Faq
Quando va notificato il diniego del modello 730-4 da parte del sostituto d’imposta? |
Se il sostituto riceve un modello 730-4 riferito a un contribuente per cui non deve effettuare alcuna operazione di conguaglio, è tenuto a comunicarlo entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione del risultato contabile o, se successiva, da quella di attivazione dei servizi telematici idonei. |
Qual è la modalità corretta per segnalare il diniego all’Agenzia delle Entrate? |
La comunicazione va effettuata utilizzando le specifiche tecniche previste nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 marzo 2019, disponibili sul sito ufficiale dell’ente. |
È necessario indicare la data della delega nel diniego? |
No, nel caso in cui il diniego sia presentato direttamente dal sostituto d’imposta, non è richiesta l’indicazione della data della delega. Tuttavia, se il diniego viene inviato da un intermediario, è obbligatorio specificare la data del quadro CT, della comunicazione CSO o di un’apposita delega conferita dal sostituto. |
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