Riduzione del tasso medio per prevenzione: modello OT23 2026
Pubblicato il 08 luglio 2025
In questo articolo:
- Riduzione del tasso medio di tariffa
- Obiettivi della riduzione per prevenzione
- Gli interventi
- Cumulo con l’oscillazione per andamento infortunistico favorevole
- Chi può presentare la domanda di riduzione OT23
- Scadenze e modalità di invio della domanda OT23 2026
- Struttura del modello OT23 2026
- Classificazione degli interventi: tipologia A e tipologia B
- Controlli Inail: verifiche e richieste di integrazione
- Calcolo e applicazione della riduzione del tasso
- Effetti della riduzione sull’autoliquidazione 2026/2027
- Novità e aggiornamenti nel Modello OT23 2026
- Recepimento della Direttiva (UE) 2022/431 e adeguamenti normativi nel modello
Condividi l'articolo:
L’Inail ha pubblicato la nota n. 6436 del 3 luglio 2025, con cui rende noto per l’anno 2026 il nuovo modello OT23, strumento attraverso il quale le aziende possono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, riduzione che costituisce un’importante opportunità per le imprese che, nell’anno solare precedente la presentazione della domanda (ovvero nel 2025), hanno realizzato interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio previsto dall’Inail ha natura premiale e si configura come un incentivo economico volto a promuovere la cultura della prevenzione e della gestione del rischio all’interno delle aziende: non si tratta di una misura automatica, ma subordinata alla realizzazione documentata di interventi specifici e alla presentazione formale della relativa domanda tramite i servizi telematici dell’Istituto.
La scadenza per la trasmissione del modello OT23 è fissata al 28 febbraio 2026.
Riduzione del tasso medio di tariffa
La riduzione del tasso medio rientra nella più ampia cornice degli strumenti previsti dall’articolo 23 delle “Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi”, approvate con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, norma che consente alle imprese in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e conformità in materia di sicurezza di beneficiare di uno sconto percentuale sulla tariffa dei premi assicurativi Inail.
Il vantaggio economico è quindi proporzionale al livello di rischio e alla dimensione aziendale, in quanto la riduzione si applica al tasso medio di tariffa delle lavorazioni assicurate nella posizione assicurativa territoriale (PAT) per cui viene presentata la domanda.
Il fondamento giuridico della riduzione per prevenzione è rappresentato dunque dall’articolo 23 del D.I. 27 febbraio 2019, che disciplina la possibilità di applicare uno sconto sulla tariffa dei premi a favore delle aziende che adottano volontariamente misure prevenzionali ulteriori rispetto a quanto previsto per legge.
In particolare, l’articolo 23 stabilisce:
- le condizioni di accesso alla riduzione (realizzazione di interventi migliorativi, regolarità contributiva e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- le modalità di calcolo della riduzione, che varia in funzione del numero di lavoratori-anno presenti nella PAT nel triennio di riferimento;
- la procedura di richiesta, che si svolge esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Inail.
Il provvedimento di accoglimento della domanda è emesso entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione e la percentuale di riduzione applicabile è comunicata al datore di lavoro via PEC. In caso di esito favorevole, il tasso ridotto sarà già riportato nella base di calcolo dell’autoliquidazione dei premi relativa all’anno 2026.
Obiettivi della riduzione per prevenzione
L’obiettivo primario della riduzione OT23 è quello di promuovere la prevenzione come elemento centrale della gestione aziendale, incentivando le imprese ad adottare un approccio proattivo e sistemico alla sicurezza sul lavoro.
La logica dell’incentivo è dunque premiare quelle realtà che, oltre al rispetto delle prescrizioni obbligatorie, investono risorse in:
- formazione specifica del personale;
- innovazione tecnologica e miglioramento degli impianti;
- interventi per il benessere psico-fisico dei lavoratori;
- adozione di sistemi di gestione certificati.
Inoltre, la misura rafforza il principio di responsabilità sociale d’impresa, incoraggiando comportamenti virtuosi e contribuendo alla riduzione dell’incidenza degli infortuni e delle malattie professionali nel tessuto produttivo nazionale.
Da un punto di vista operativo, il sistema premiale rappresenta anche un vantaggio per l’Inail stesso, in quanto riduce il carico infortunistico e, di conseguenza, l’esposizione finanziaria dell’Istituto.
Per le imprese, il beneficio si traduce in un risparmio diretto sui premi assicurativi e in un ritorno reputazionale positivo, soprattutto in contesti dove la certificazione di buone pratiche in ambito HSE (Health, Safety and Environment) rappresenta un elemento competitivo.
La riduzione per prevenzione è quindi uno strumento con forte valenza strategica, in quanto consente all’Inail di orientare le politiche aziendali verso una gestione attiva e consapevole del rischio. In un contesto normativo già articolato – basato principalmente sul D.Lgs. 81/2008 - l’Istituto riconosce l’importanza di interventi ulteriori, pianificati volontariamente dal datore di lavoro per migliorare le condizioni di lavoro e proteggere la salute dei lavoratori.
Gli interventi
Gli interventi sono classificati e descritti in dettaglio nel Modello OT23 pubblicato annualmente, suddiviso in sei sezioni tematiche. Le misure possono riguardare, ad esempio:
- la sostituzione di macchinari obsoleti con dispositivi conformi alle direttive europee;
- l’installazione di sistemi avanzati di aspirazione o ventilazione;
- la formazione specifica su rischi emergenti;
- l’adozione di modelli organizzativi certificati;
- protocolli per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.
A differenza degli obblighi imposti per legge, gli interventi previsti dal modello OT23 sono facoltativi, ma devono essere realizzati e documentati in modo rigoroso.
È proprio la natura volontaria e migliorativa di tali azioni che giustifica infatti la riduzione del premio assicurativo.
La valutazione degli interventi avviene secondo criteri di efficacia prevenzionale e onerosità, che permettono di classificarli in due tipologie.
- Interventi di tipo A: ad alto impatto, richiedono una sola azione per accedere alla riduzione.
- Interventi di tipo B: a impatto più contenuto, richiedono almeno due azioni diverse per ottenere il beneficio.
In entrambi i casi, gli interventi devono essere comprovati con documentazione probante, come fatture, contratti, verbali, certificazioni o fotografie, secondo quanto specificato nella guida Inail.
Cumulo con l’oscillazione per andamento infortunistico favorevole
Un aspetto rilevante del modello OT23 è la possibilità di cumulare la riduzione per prevenzione con l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, prevista dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, misura che si applica alle aziende che, dopo il primo biennio di attività, presentano un basso indice infortunistico.
Il cumulo consente quindi di ottimizzare il premio assicurativo Inail per le aziende che, oltre a garantire ambienti di lavoro sicuri, registrano anche risultati positivi dal punto di vista statistico.
È tuttavia fondamentale ricordare che si tratta di due meccanismi distinti, con requisiti e documentazione differenti: mentre l’oscillazione per andamento favorevole si basa su dati storici, la riduzione OT23 richiede un’attività attuativa volontaria da parte dell’impresa.
Chi può presentare la domanda di riduzione OT23
La possibilità di accedere alla riduzione è riservata ai datori di lavoro titolari di una o più PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) attive.
Non è necessario che l’intervento sia stato realizzato su tutte le PAT dell’azienda, salvo specifiche eccezioni previste dal modello (es. interventi organizzativi generali o piani di emergenza antincendio).
Affinché la domanda sia ammissibile, è necessario che il datore di lavoro soddisfi i requisiti di regolarità contributiva e normativa, verificati d’ufficio dalla sede Inail competente.
- Regolarità contributiva: l’azienda deve essere in possesso di DURC online regolare alla data di presentazione della domanda, comprensivo anche dei premi di autoliquidazione dell’anno in corso (ai sensi del D.I. 30 gennaio 2015, attuativo dell’art. 4, comma 2, del D.L. 34/2014).
- Regolarità in materia di sicurezza: l’impresa deve essere conforme alle norme previste dal D.Lgs. 81/2008, sulla base delle verifiche effettuate dagli organi preposti alla vigilanza (ASL, Ispettorati, Vigili del Fuoco). Eventuali irregolarità non definitive o oggetto di contenzioso non sono considerate ostative.
Nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti, oppure la documentazione probante risulti carente o non coerente, la domanda viene respinta. In caso di accoglimento e successiva revoca per irregolarità emerse, l’Inail può richiedere il versamento dei premi dovuti con applicazione delle sanzioni civili.
Scadenze e modalità di invio della domanda OT23 2026
La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2026; la scadenza è tassativa e non sono previste proroghe. In caso di anno bisestile, la scadenza slitta al 29 febbraio.
La procedura di presentazione della domanda avviene esclusivamente tramite il servizio telematico “Riduzione per prevenzione” disponibile sul portale Inail.
Il datore di lavoro, o un intermediario delegato (consulente del lavoro, associazione datoriale), accede alla sezione riservata e compila il modulo OT23 selezionando gli interventi realizzati ed indicando la relativa PAT di riferimento.
A ciascun intervento selezionato deve essere allegata la documentazione probante, i formati ammessi per i file allegati sono indicati all’interno della piattaforma, e in caso di caricamento incompleto la domanda può essere considerata non accoglibile.
Una volta inviata la domanda, il sistema rilascia una ricevuta telematica con data certa; entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, l’Inail comunica al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’istruttoria con l’indicazione della percentuale di riduzione accordata.
Documentazione probante e requisiti per la riduzione OT23
La documentazione probante è l’insieme degli atti, certificazioni, evidenze tecniche e amministrative che comprovano la realizzazione concreta e non meramente formale degli interventi di prevenzione indicati nel modello OT23.
Ogni intervento presente nel modello è infatti corredato, nella relativa guida alla compilazione, da un elenco di documenti ritenuti idonei alla prova, elaborati dall’Inail con il contributo della Consulenza Tecnica per la Salute e Sicurezza e delle parti sociali.
I documenti probanti non devono soltanto attestare l’avvenuta spesa o l’acquisto di beni e servizi, ma devono fornire elementi oggettivi che dimostrino la corretta attuazione dell’intervento nel rispetto delle finalità prevenzionali previste dal modello.
Ad esempio, per un intervento di sostituzione di un macchinario obsoleto con uno conforme alla Direttiva Macchine, può essere richiesto:
- il contratto di acquisto o leasing;
- la fattura intestata all’azienda;
- la documentazione tecnica del macchinario con riferimento normativo alla conformità CE;
- fotografie geolocalizzate che mostrino l’installazione presso l’unità produttiva.
NOTA BENE: l’intervento deve essere stato realizzato nel corso del 2025 (anno antecedente alla presentazione della domanda). Tuttavia, per gli interventi pluriennali (contrassegnati con la lettera "P"), è ammesso che la documentazione sia datata anche nei due anni precedenti.
L’elenco completo dei documenti probanti per ciascun intervento è riportato nella guida ufficiale Inail allegata al modello OT23 2026. Per ciascuna misura migliorativa è indicata:
- la tipologia di documenti richiesti;
- la finalità specifica dell’intervento;
- eventuali chiarimenti tecnici su modalità di esecuzione o validità delle prove.
Alcuni esempi di documentazione probante includono:
- fatture e contratti di fornitura con data, descrizione dettagliata e riferimenti al codice intervento OT23;
- attestati di partecipazione a corsi (per la sezione D - formazione);
- verbali di ispezione o collaudo da parte di soggetti qualificati;
- planimetrie, schemi tecnici e relazioni di rischio;
- dichiarazioni sottoscritte da soggetti abilitati (es. RSPP, consulenti, tecnici interni).
Oltre ai documenti espressamente previsti dalla guida, l’azienda può allegare anche documentazione integrativa o alternativa, a condizione che sia coerente con l’intervento selezionato e idonea a dimostrare in modo inequivocabile l’effettiva realizzazione della misura.
Struttura del modello OT23 2026
La struttura del modello si conferma analoga a quella degli anni precedenti, pur con alcuni aggiornamenti contenutistici e modifiche puntuali alla formulazione di alcuni interventi.
Complessivamente, il numero totale degli interventi previsti è pari a 71, distribuiti in sei sezioni, ognuna delle quali si riferisce a un'area specifica della prevenzione aziendale.
Ogni intervento è codificato e descritto nel dettaglio nel modello e nella relativa guida alla compilazione.
La suddivisione in sezioni consente una maggiore aderenza alle caratteristiche organizzative e produttive delle singole imprese, che possono così selezionare gli interventi più coerenti con la propria realtà operativa.
Le sei sezioni del modello OT23 2026
Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
Questa sezione raccoglie interventi finalizzati alla riduzione del rischio di infortuni gravi e mortali che si verificano sul luogo di lavoro, ma non connessi alla circolazione stradale. Gli interventi includono, ad esempio:
-
l’adozione di dispositivi per la protezione contro le cadute dall’alto;
-
l’implementazione di sistemi di blocco automatico in impianti pericolosi;
-
la sostituzione di attrezzature obsolete con macchine conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Gli interventi di questa sezione sono generalmente classificati come ad alta valenza prevenzionale, e spesso rientrano nella tipologia A.
Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
Include misure adottate per ridurre gli infortuni legati alla guida e alla mobilità aziendale. Le aziende possono dimostrare di aver investito in:
- sistemi avanzati di monitoraggio dei veicoli (es. black box o dispositivi GPS);
- corsi di guida sicura per i lavoratori addetti alla guida;
- politiche aziendali per il contrasto alla distrazione o all’utilizzo del cellulare durante la guida.
La sezione si rivolge in particolare a settori come logistica, trasporti e servizi esterni.
Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
Comprende interventi destinati a ridurre l’esposizione a fattori di rischio che possono causare patologie professionali, come agenti chimici, fisici o biologici. Esempi di interventi in questa sezione sono:
- installazione di impianti di aspirazione localizzata;
- introduzione di protocolli per la gestione del rischio chimico;
- campagne di screening sanitario per lavoratori esposti a specifici rischi;
- misure di promozione della salute psico-fisica.
La sezione è stata aggiornata nel 2026 per includere nuove disposizioni normative, in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. n. 135/2024 in attuazione della Direttiva (UE) 2022/431, con estensione della disciplina anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Sezione D – Formazione, addestramento, informazione
In questa sezione rientrano le attività formative aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie per legge, finalizzate al miglioramento della consapevolezza e competenza dei lavoratori in materia di sicurezza. Possono essere considerati validi, ad esempio:
- corsi su rischi specifici o innovativi;
- addestramenti pratici con simulazioni di emergenza;
- seminari interni su nuove normative o buone prassi.
È importante sottolineare che per l’anno 2026 è stato eliminato l’intervento D-4 relativo alla formazione sulle sostanze tossiche, a seguito dell’aggiornamento legislativo sopra menzionato. I precedenti interventi D-5 e D-6 sono stati ridenominati come D-4 e D-5.
Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
Questa sezione è dedicata a interventi di tipo gestionale e organizzativo, come l’adozione o il mantenimento di un modello organizzativo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, anche secondo le procedure semplificate. Sono previsti anche interventi riguardanti:
- la costituzione di comitati paritetici interni;
- l’implementazione di sistemi di gestione certificati (es. ISO 45001);
- l’adozione di politiche aziendali formalizzate in materia di sicurezza.
Gli interventi della sezione E devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda.
Sezione F – Gestione delle emergenze e DPI
Infine, la sezione F è dedicata alla gestione dell’emergenza e alla dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) innovativi o avanzati. Sono inclusi, tra gli altri:
- piani di evacuazione con sistemi tecnologici integrati;
- dispositivi con segnalazione automatica di pericolo;
- caschi intelligenti, DPI con sensori, dispositivi connessi a piattaforme IoT.
Anche l’intervento F-5, relativo alla gestione delle emergenze in caso di incendio, deve essere realizzato su tutte le PAT.
Classificazione degli interventi: tipologia A e tipologia B
Oltre alla suddivisione tematica, gli interventi del modello OT23 2026 sono classificati in base alla valenza prevenzionale e al grado di onerosità, secondo due categorie.
- Interventi di tipo A: caratterizzati da un impatto significativo sulla riduzione del rischio e generalmente più onerosi. È sufficiente realizzare un solo intervento di tipo A per accedere alla riduzione.
- Interventi di tipo B: interventi di minore impatto o costo più contenuto. In questo caso, è necessario aver realizzato almeno due interventi di tipo B, anche in sezioni diverse.
L’azienda può selezionare gli interventi più idonei in funzione della propria organizzazione, delle attività svolte e delle risorse disponibili, a condizione che siano stati completati nell’anno solare 2025.
Interventi pluriennali: possibilità di ripetizione e condizioni
Alcuni interventi del modello OT23 2026 sono contrassegnati con la lettera P (pluriennali), e possono essere ripetuti per più annualità, fino a due o tre volte consecutive, a condizione che siano rispettate le tempistiche e le modalità di documentazione previste.
Un esempio è l’intervento A-3.2, che riguarda la sostituzione di macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE. Questo intervento può essere selezionato nel modello OT23 per tre anni consecutivi, a condizione che la documentazione allegata (es. fatture, contratti di leasing) sia datata nell’anno 2025 o nei due anni precedenti (2024 e 2023).
Tale possibilità consente alle imprese di pianificare interventi complessi su più esercizi, beneficiando comunque della riduzione, purché vi sia un effettivo progresso nella realizzazione.
Controlli Inail: verifiche e richieste di integrazione
Le sedi territoriali Inail procedono alla verifica delle domande presentate, esaminando nel merito:
- la completezza della documentazione;
- la congruità tra quanto dichiarato nel modello e i documenti allegati;
- la pertinenza delle prove rispetto alla finalità prevenzionale dell’intervento.
Se la documentazione presentata è incompleta, incongruente o non idonea, l’Inail può emettere richiesta di integrazione documentale.
La mancata risposta nei termini indicati o il mancato superamento delle criticità evidenziate può comportare il rigetto della domanda.
Inoltre, l’Istituto può effettuare anche verifiche in loco, ispezioni o controlli documentali presso l’azienda, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. È quindi fondamentale che tutta la documentazione caricata sul portale sia veritiera, coerente e tracciabile.
Calcolo e applicazione della riduzione del tasso
La misura dello sconto applicabile al tasso medio di tariffa dipende dalla dimensione dell’azienda, misurata attraverso il numero di lavoratori-anno della PAT nel triennio precedente.
La percentuale si applica in modo uniforme a tutte le voci tariffarie presenti nella PAT su cui è stato realizzato l’intervento o gli interventi. In caso di più PAT aziendali, la riduzione si applica solo a quelle coinvolte dagli interventi migliorativi, salvo gli obblighi specifici di applicazione estesa previsti per talune sezioni (es. E ed F-5).
Effetti della riduzione sull’autoliquidazione 2026/2027
Una volta accolta la domanda, la sede Inail trasmette al datore di lavoro, tramite PEC, il provvedimento di accoglimento o rigetto entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (28 febbraio 2026).
Il provvedimento positivo indica la percentuale di riduzione riconosciuta, la quale verrà applicata in sede di autoliquidazione 2026/2027, e precisamente:
- al premio di regolazione relativo all’anno 2026;
- per la PAT su cui è stato realizzato l’intervento.
Nei primi due anni di attività di una nuova PAT, è prevista una riduzione fissa pari all’8%, indipendentemente dal numero di lavoratori-anno. Superato il biennio, si applicano le percentuali indicate nella tabella precedente, in funzione della dimensione della forza lavoro assicurata.
Novità e aggiornamenti nel Modello OT23 2026
Nel modello OT23 2026 sono stati rivisitati sei interventi al fine di chiarirne meglio le modalità applicative, delimitare con maggiore precisione l’ambito di operatività e rispondere più efficacemente agli obiettivi prevenzionali.
Le modifiche non alterano, peraltro, l’impostazione strutturale delle sezioni, ma introducono miglioramenti testuali mirati a facilitare la compilazione del modello da parte delle aziende e la valutazione da parte degli uffici Inail.
Di seguito si illustrano i principali interventi aggiornati.
-
Intervento A-4.1 – Analisi termografica su impianti elettrici:
La nuova formulazione specifica che l’intervento riguarda l’esecuzione, nel corso del 2025, di analisi termografica su una o più parti di impianti elettrici presenti nei luoghi di lavoro, seguita da azioni correttive documentate. L’intervento mira a ridurre il rischio di surriscaldamento e corto circuito, migliorando la sicurezza degli impianti. -
Intervento C-2.1 – Installazione di sistemi di aspirazione dell’aria:
È stato precisato che l’intervento si riferisce all’acquisto e installazione di sistemi di aspirazione localizzata destinati alla riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi nell’ambiente di lavoro. L’aggiornamento intende chiarire l’applicabilità dell’intervento rispetto alla tipologia di agenti trattati. -
Intervento C-5.2 – Prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti e abuso di alcol:
L’intervento è stato ridefinito per rafforzare la connessione tra le attività implementate e l’effettiva prevenzione di comportamenti a rischio. Si richiede che le misure siano strutturate, documentate e coerenti con il piano di gestione della sicurezza. -
Intervento C-5.3 – Reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro:
L’aggiornamento ha l’obiettivo di chiarire che l’intervento riguarda azioni finalizzate alla riammissione lavorativa di dipendenti con disabilità riconducibile a infortuni o malattie professionali, includendo modifiche organizzative e adattamenti strutturali, documentati con prove specifiche. -
Intervento C-5.4 – Promozione della salute in ambito lavorativo:
È stato rafforzato il riferimento al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020–2025 e ai Piani Regionali della Prevenzione (PRP), specificando che le iniziative devono basarsi su buone pratiche validate dal Ministero della Salute, integrando azioni che promuovano corretti stili di vita e il benessere dei lavoratori. -
Intervento E-4 – Adozione o mantenimento di modelli organizzativi ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008:
L’Inail ha ribadito la validità anche dei modelli semplificati di cui al D.M. 13 febbraio 2014, fornendo maggiori indicazioni sulle modalità di attestazione dell’effettivo funzionamento del sistema di gestione, inclusi audit interni, riesami della direzione e azioni di miglioramento documentate.
Intervento eliminato: soppressione del D-4 (formazione su sostanze reprotossiche)
Una modifica rilevante rispetto all’edizione 2025 del modello OT23 riguarda l’eliminazione dell’intervento D-4, che prevedeva l’erogazione di un corso formativo specifico sulle sostanze reprotossiche.
La decisione di rimuovere l’intervento è direttamente collegata all’entrata in vigore dall’11 ottobre 2024, del D.Lgs. n. 135/2024, che ha ampliato l’ambito di applicazione del Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stata aggiornata la normativa sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni, includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Questa estensione normativa ha reso obbligatoria e non più volontaria la formazione precedentemente classificata come intervento migliorativo. Pertanto, non essendo più configurabile come misura “aggiuntiva” rispetto alla legge, l’intervento non rientra più tra quelli ammissibili ai fini della riduzione del tasso Inail per prevenzione.
Recepimento della Direttiva (UE) 2022/431 e adeguamenti normativi nel modello
Il modello OT23 2026 recepisce inoltre le modifiche normative derivanti dalla Direttiva (UE) 2022/431, la quale ha aggiornato la Direttiva 2004/37/CE in materia di tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il già citato decreto legislativo n. 135/2024, che ha ridefinito i contenuti del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, rinominandolo: “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione”.
L’adeguamento ha comportato un necessario allineamento dei contenuti del modello OT23 2026, con aggiornamenti agli interventi della sezione C (malattie professionali) che interessano il rischio chimico e biologico. In particolare, le imprese sono ora chiamate a documentare:
- interventi coerenti con le nuove soglie di esposizione;
- adozione di misure tecniche avanzate;
- aggiornamento della valutazione del rischio in base alle sostanze incluse nell’elenco europeo.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: