Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa

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Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa

Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 prende forma l’assetto definitivo degli incentivi contributivi alle assunzioni operativi nel 2024.

Il quadro vigente, come integrato anche dal decreto Lavoro, appare molto depotenziato rispetto agli anni precedenti essendo mancate le attese proroghe delle agevolazioni rafforzate di giovani e donne.

Se i dati dell’ultimo bollettino ISTAT (del 9 gennaio 2024), relativi a novembre 2023, confermano la crescita dell’occupazione (+0,1%, pari a +30mila unità) tra le donne (quella giovanile rimane invece sostanzialmente stabile), c’è da interrogarsi su quali potranno essere gli effetti del depotenziamento in atto delle politiche di decontribuzione a sostegno delle imprese e del connesso aumento della quota dei contributi a carico del datore di lavoro.

Ma focalizziamoci sugli incentivi contributivi (e, in qualche caso, economici) a favore del datore di lavoro, attivabili nel 2024.

Di seguito il quadro.

Giovani

Per il 2024 sono operativi esclusivamente i seguenti esoneri strutturali:

1) l’esonero giovanile under 30 previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e circolare INPS 2 marzo 2018 n. 40).

L'incentivo spetta a datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo,

  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione);
  • per il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età.

L'esonero contributivo spetta, per una durata massima di 36 mesi, nella misura del 50% sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero non rientra tra gli aiuti di Stato e non è pertanto subordinato ad autorizzazione UE.

2) l’esonero per studenti e apprendisti di primo e terzo livello under 30 previsto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro almeno al 30% delle ore di alternanza o periodi di apprendistato cd. di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore) o periodi di apprendistato cd. di terzo livello (di alta formazione e ricerca).

L’esonero contributivo è concesso per la durata massima di 36 mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

NOVITÀ: Terminano la corsa:

Donne

Con riguardo all’occupazione femminile, nel 2024 torna ad applicarsi l’incentivo donne nella misura strutturale prevista dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge Fornero (Legge n. 92/2012).

L’incentivo consente una riduzione del 50% (senza massimali di importo fruibile) della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'INAIL, per le assunzioni a tempo determinato (durata massima 12 mesi), per le assunzioni a tempo indeterminato (durata massima 18 mesi) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato e non agevolato a termine (durata massima complessiva 18 mesi) di donne svantaggiate.

L’esonero spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

NOVITÀ: Non è più operativo l’esonero al 100% di cui alla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 298 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha esteso al 2023 l'operatività delle disposizioni previste per il biennio 2021-2022 (articolo 1, comma 16, legge di Bilancio 2021).

Assunzione di donne vittime di violenze

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 191-193, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto un nuovo incentivo contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione (durata massima di 24 mesi), e per le trasformazioni a tempo indeterminato (fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione a termine) e con contratto di lavoro a tempo determinato (durata massima di 12 mesi),  nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Sono dovuti i premi e i contributi INAIL

Over 50

Ai datori di lavoro che assumono uomini o donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, si applica la riduzione del 50% della contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi dovuti all’INAIL (legge Fornero, articolo 4, commi da 8 a 10, legge 28 giugno 2012, n. 92) e senza tetto massimo di beneficio fruibile.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato (durata massima 12 mesi), assunzione con contratto a tempo indeterminato (durata massima 18 mesi) e trasformazione del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (durata massima complessiva 18 mesi)

L’assunzione, la proroga e la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

NOVITÀ: Dal 2024 l’incentivo al 50% torna ad applicarsi anche alle donne

Beneficiari di Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e lavoro

Dal 2024 è attivo (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) un nuovo incentivo all’assunzione per i datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari:

  • dell’Assegno di inclusione (articolo 10, decreto Lavoro);
  • del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10, decreto Lavoro).

L’esonero contributivo (circolare n. 111 del 29 dicembre 2023) spetta, a condizione che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, per le:

  • assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato (al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per la durata di 12 mesi);
  • assunzioni a tempo determinato o stagionale e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esonero nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro);
  •  trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50%, per una durata complessiva massima di 24 mesi).

L’esonero non si applica ai premi e ai contributi dovuti all'INAIL.

NOVITÀ: Abrogato, dal 1° gennaio 2024, l’incentivo contributivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, previsto, a regime, dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 74, lettera g), legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Beneficiari di NASpI

Resta invece vigente il beneficio economico riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a, tempo pieno e indeterminato, soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI.

L’incentivo è previsto dalla legge Fornero (articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012).

Al datore di lavoro è riconosciuto un contributo economico mensile pari al 20% dell'importo dell'indennità NASpI residua spettante al lavoratore se non fosse stato assunto

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

Disabili

L'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 riconosce stabilmente ai datori di lavoro privati un incentivo economico calcolato in percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato o stabilizzato .

Percentuale (dal 35% al 70%) e durata dell'incentivo (da 12 a 60 mesi) sono modulati in base al grado e alla tipologia di disabilità e al rapporto di lavoro instaurato .

Decontribuzione Sud

L’agevolazione Decontribuzione Sud è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 (Commissione Europea, decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023)

Si ricorda che l'agevolazione contributiva non ha natura di incentivo all’assunzione in quanto spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Per il 2024, l'agevolazione consente di fruire di un esonero pari al 30% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro per i rapporti di lavoro subordinati instaurati e instaurandi in una delle regioni ammesse, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Parità di genere

Operativo per il 2024 (messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023) anche il beneficio contributivo (esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo individuale di 50.000 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui) riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (per l'annualità 2024, entro il 31 dicembre 2023).

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