Approvato il regime di franchigia per le piccole imprese
Pubblicato il 30 ottobre 2024
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Nella seduta del 29 ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2020/285 del 18 febbraio 2020, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e della direttiva UE 2022/542 del 5 aprile 2022, recante modifica alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Di rilievo:
- l’inserimento nel decreto Iva (DPR n. 633/1972) del nuovo Titolo V-ter, articoli 70-terdecies e successivi, recante il regime transfrontaliero di franchigia;
- la nuova disciplina della territorialità degli eventi in streaming, aggiungendo il nuovo articolo 7-quinquies al Dpr 633/1972.
Le novità saranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Nella stessa adunanza del 29 ottobre 2024, il Governo ha dato il via al:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali e a quello dei tributi erariali minori;
- Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive alla normativa di riforma del processo civile.
Regime transfrontaliero delle piccole imprese
La Direttiva UE 2020/285 aggiorna due normative esistenti: la Direttiva 2006/112/CE che stabilisce il sistema unificato per l'imposta sul valore aggiunto, e il Regolamento n. 904/2010 che tratta la collaborazione amministrativa e la lotta contro l'evasione fiscale legata all'IVA. Queste revisioni sono intese a assicurare l'implementazione appropriata del regime dedicato alle piccole imprese.
L'intento di questa direttiva è di minimizzare i requisiti di conformità per le piccole imprese, facilitando loro il rispetto delle leggi sull'IVA in modo che possano dedicarsi più liberamente alle loro operazioni commerciali principali, evitando oneri burocratici troppo gravosi.
Infatti, il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel Piano d’azione sull’IVA.
Il regime attuale riservato alle piccole imprese offre esenzioni dall'IVA solo a quelle con sede legale nello Stato membro dove l'imposta è applicabile.
Questa regolamentazione è stata riconosciuta come un ostacolo alla concorrenza equa nel mercato interno, soprattutto per le imprese situate fuori da quel particolare Stato.
Per affrontare questa questione e prevenire altre distorsioni del mercato, la nuova direttiva prevede che anche le piccole imprese con sede in altri Stati membri possano godere delle stesse esenzioni. Questo aggiustamento mira a promuovere un ambiente competitivo più giusto, permettendo a tutte le piccole imprese di competere su un piano più equilibrato.
Il nuovo decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2024 si muove, da questo punto di vista, su due piani:
- uno è destinato alla regolamentazione del regime di franchigia da applicare in Italia da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri Ue;
- il secondo relativo al regime di franchigia applicato in altri Paesi Ue da parte delle piccole imprese.
Nello specifico, il decreto modifica l'articolo 1, comma 57, lettera b) della legge 190/2014, che originariamente permetteva l'adozione del regime forfettario unicamente ai soggetti non residenti in Italia ma residenti in un Paese dell'UE o in uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a patto che generassero almeno il 75% del loro reddito totale in Italia.
Quest'ultima modifica è il fulcro della riforma, destinata a regolare più efficacemente il trattamento dell'IVA per le transazioni che attraversano i confini all'interno dell'Unione Europea.
Per accedere al regime di franchigia in Italia da parte di un soggetto persona fisica, stabilito in un altro Paese Ue, è richiesto che:
- abbia un volume d’affari annuo nell’Ue non superiore a 100 mila euro nell’anno precedente e in quello in corso;
- abbia un volume d’affari annuo realizzato in Italia non superiore a 85.000 euro;
- notifichi al proprio Paese di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia.
A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate assegnerà al richiedente il suffisso “EX”, che verrà aggiunto al numero di partita IVA.
La nuova normativa inserita nel Titolo V-ter del decreto IVA impone determinati obblighi a chi partecipa al regime di franchigia IVA transfrontaliero. Specificatamente, è necessario inviare alcune dichiarazioni entro l'ultimo giorno del mese che segue la fine di ogni trimestre, ossia:
- il totale delle vendite e dei servizi forniti durante il trimestre all'interno del territorio nazionale, oppure indicare se non sono state effettuate operazioni;
- il valore totale, in euro, delle vendite e dei servizi resi durante il trimestre in ogni Stato membro, inclusi quelli dell'UE che non rientrano nelle zone esenti, o segnalare l'assenza di attività.
Questi obblighi sono stati introdotti per assicurare una corretta documentazione e trasparenza nelle operazioni economiche che attraversano i confini nazionali sotto il regime di franchigia IVA.
Per quanto riguarda invece i contribuenti residenti in Italia, non limitatamente alle persone fisiche, avranno la possibilità di aderire al regime di franchigia per le transazioni realizzate nei territori di altri Stati membri che offrono tale opzione, a patto che rispettino la soglia di fatturato stabilita dal paese in questione e quella generale di 100.000 euro nell'intera UE. Potrebbero essere richiesti ulteriori requisiti specifici da altri paesi per poter accedere a questo regime.
Fatture semplificate
Nel contesto delle modifiche apportate al regime di franchigia, il decreto legislativo ha introdotto l'opzione per i soggetti che aderiscono al regime forfettario di poter emettere fatture semplificate anche per importi che superano il limite previsto dall'articolo 21-bis, comma 1, del DPR 633/72. Attualmente, questo limite è fissato a 400 euro, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019, nonostante la formulazione originale del suddetto comma 1.
Eventi in streaming: territorialità
La direttiva Ue 2022/542 introduce una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (Ddirettiva IVA), prevedendo inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte.
Il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri modifica le regole relative alla territorialità dell'IVA per le transazioni B2C associate a servizi trasmessi in streaming o offerti in modalità virtuale.
Una novità significativa è l'introduzione di una regola di territorialità specifica per i servizi connessi a iniziative culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e di intrattenimento, inclusi eventi come fiere ed esposizioni, i servizi forniti dagli organizzatori di tali eventi e i servizi complementari.
La nuova normativa sulla territorialità dell'IVA si estende anche alle transazioni B2C per l'accesso ad eventi diffusi in streaming o disponibili virtualmente. Per quanto riguarda i servizi B2B per l'accesso virtuale agli eventi, si mantiene la regola esistente che localizza l'IVA nel luogo di stabilimento del committente.
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