Agenti assicurativi: obbligo di ritenuta su provvigioni

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Agenti assicurativi: obbligo di ritenuta su provvigioni

Con la modifica del quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, è stato abrogato l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi. Dunque, a partire dai pagamenti operati dal 1° aprile 2024 dovrà essere operata la ritenuta in parola.

A fornire indicazioni sull’operatività della norma citata è la circolare n. 7 del 21 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Legge bilancio 2024: applicazione ritenuta su provvigioni ad agenti assicurativi

Modificando, a decorrere dal 1° aprile 2024, il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la legge di bilancio 2024 – n. 213/2023 – ha eliminato l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

Ciò implica che dal 1° aprile 2024 sono soggette a ritenuta le provvigioni percepite:

  • da agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione,
  • da mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Riemerge, quindi, quanto specificato con la circolare del Ministero delle Finanze n. 24 del 10 giugno 1983, la quale deve intendersi superata solo con riferimento alle parti relative all’esonero per gli agenti e mediatori di assicurazione dall’applicazione della ritenuta.

Non più valida deve ritenersi anche la risoluzione n. 7 del 7 febbraio 2013, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto applicabile l’esonero dalla ritenuta anche alle prestazioni rese “direttamente” alle imprese di assicurazione da parte di soggetti iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI).

Pertanto, nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e)6 ed f)7, devono essere assoggettate a ritenuta.

Inoltre, gli intermediari che sono esonerati ma che in via accessoria svolgono intermediazione assicurativa sono soggetti a ritenuta solo per questa attività.

Modalità di applicazione della ritenuta

Come anticipato, il nuovo obbligo decorre dal 1° aprile 2024.

La circolare agenziale n 7 del 21 marzo 2024 precisa che la ritenuta di cui all’articolo 25-bis, DPR n. 600/1973 modificato, va operata all’atto del pagamento della provvigione ossia secondo il principio di cassa. Dal 1° aprile su tutti i pagamenti effettuati, a prescindere dalla maturazione, deve applicarsi la ritenuta d’acconto.

Ma va trattato anche il caso previsto dall’articolo 25-bis, quarto comma, secondo il quale l’agente o il mediatore trattiene direttamente la provvigione a lui spettante dalle somme riscosse a seguito dell’esercizio della propria attività. Come comportarsi?

L’agente o il mediatore deve rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa. Però questa deve intendersi operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute.

Il sostituto sarà tenuto ad effettuare il versamento all’Erario di quanto ricevuto dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.

L’Agenzia delle Entrate spiega ulteriormente che in tale ipotesi gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Determinazione della ritenuta in misura ridotta

Quanto al calcolo delle ritenute, si conferma l’aliquota di cui all’articolo 25-bis, primo comma, DPR n. 600/1973 che riprende l’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986).

Allo stesso modo nulla muta circa l’applicazione delle aliquote ridotte - cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni – e della riduzione al 20% se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Le comunicazioni per richiedere l’applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, possono essere inviate mediante raccomandata A/R o Pec, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

Altri obblighi

A seguito dell’obbligo, dal 1° aprile 2024, di applicare la ritenuta in parola, il committente quale sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica al percipiente e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la modifica operata dalla legge di bilancio 2024 non ha conseguenze sugli obblighi di fatturazione IVA.

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