Accordi per l’innovazione Agevolazioni solo dopo presentazione dei progetti esecutivi

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Accordi per l’innovazione Agevolazioni solo dopo presentazione dei progetti esecutivi

Con il decreto direttoriale 25 ottobre 2017 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 255 del 31/10/2017 - il MiSE stabilisce modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione.

E’ con il precedente decreto 24 maggio 2017 che la misura è stata rifinanziata con ulteriori 206,6 milioni di euro rimandando ad un decreto direttoriale la definizione della disciplina di dettaglio, in primis la presentazione delle proposte progettuali.

Presentazione della proposta progettuale

I soggetti proponenti devono presentare la proposta progettuale – redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto – insieme alla scheda tecnica (allegato n. 2 al decreto) in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.

I documenti richiesti riguardano la descrizione di ogni progetto, il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, la tipologia e  l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso.

Tali istruzioni, riguardanti gli Accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017 e al decreto direttoriale 25 ottobre 2017, vanno applicate alle proposte progettuali presentate dalla data di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del detto decreto direttoriale, ossia 31 ottobre 2017. Alle proposte presentate prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 1° aprile 2015, tranne il caso in cui non sia stato stipulato il relativo accordo; in questa situazione, le imprese possono presentare un’istanza per chiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto 24 maggio 2017.

Gli interessati

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria e attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti, facendo ricorso al contratto di rete o simile.

Oggetto del finanziamento

Possono beneficiare del finanziamento i progetti relativi ad attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle seguenti tecnologie:

  • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
  • Nanotecnologie;
  • Materiali avanzati;
  • Biotecnologie;
  • Fabbricazione e trasformazione avanzate;
  • Spazio;
  • Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020.

Le spese e i costi ammissibili devono essere non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, con una durata non superiore a 36 mesi. Inoltre i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero.

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili);
  • un finanziamento agevolato, se previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili).

La procedura

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al MiSE la proposta progettuale. Il Ministero, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta. Se le valutazioni danno esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione.

Il diritto alle agevolazioni sorge solo con la presentazione dei progetti esecutivi e  la successiva valutazione da parte del Soggetto gestore. Quindi, dopo la sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, i proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'accordo stesso, una domanda di agevolazioni.

La domanda di agevolazioni e la documentazione, specifica il decreto direttoriale del 25 ottobre 2017, devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, pena l’invalidità e  l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

 

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 agosto 2017 - R&S Accordi per l’innovazione, ridefinizione in Gazzetta – G. Lupoi

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