R&S Accordi per l’innovazione, ridefinizione in Gazzetta

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E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 192 del 18 agosto 2017, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, previste dal Dm 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi per l'innovazione sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.

I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti, attraverso il contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.

Gli Accordi per l'innovazione

Devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Le tecnologie da sviluppare, identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, sono descritte nell'allegato del decreto MiSE del 1° giugno 2016.

Il beneficio

Le agevolazioni consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili);
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili).
Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 1° luglio 2017 - Agevolazioni in R&S, decreto in arrivo - A. Lupoi

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