Acconti di imposta con ravvedimento per adesione al CPB al 12 dicembre 2024
Pubblicato il 19 novembre 2024
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Come sono gli acconti di imposta per i contribuenti che usano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e sceglieranno di partecipare al concordato preventivo biennale (CPB) tra il 3 e il 12 dicembre 2024?
Infatti, va ricordato che il 30 novembre 2024 ricorre la data ultima per effettuare il pagamento del secondo acconto delle tasse per l'anno fiscale 2024: ma cadendo di sabato, viene spostato al 2 dicembre 2024. A differenza di periodi di imposta passati, quest'anno l'acconto è influenzato dalla scelta di partecipare o meno al concordato preventivo biennale.
In questo contesto si innesta quanto approvato con il Decreto-legge 167 del 14 novembre 2024 che ha riaperto i termini per il concordato preventivo biennale (CPB); vediamo come si applicano le regole sugli acconti d'imposta per i soggetti che vi aderiscono.
Concordato preventivo biennale: ulteriore possibilità di adesione
Il Dl 167/2024, entrato in vigore lo stesso 14 novembre 2024, offre ai contribuenti ISA, che hanno presentato in modo corretto la loro dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 senza però manifestare la loro partecipazione al concordato preventivo biennale previsto dagli articoli 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, l'opportunità di aderire a tale accordo fino al 12 dicembre 2024.
Come si può leggere, rimangono fuori da tale possibilità i contribuenti forfetari.
Quali sono le condizioni per aderire al CPB entro il 12 dicembre 2024?
È richiesto:
- l’invio della dichiarazione dei redditi valida entro il 31 ottobre 2024;
- la presentazione di una dichiarazione integrativa come stabilito dall'articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- che questa dichiarazione integrativa non mostri una riduzione dell'imponibile, un decremento del debito fiscale o un aumento del credito rispetto a quanto dichiarato entro il 31 ottobre 2024.
Con riferimento al fatto che dall’integrativa non deve emergere un minor imponibile o, comunque, un minor debito d’imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024, va detto che è vietata qualsiasi diminuzione dell'imponibile totale, che includa tutte le forme di reddito.
Di conseguenza, quando si presenta la dichiarazione integrativa, è essenziale considerare tutte le variazioni di reddito, non solamente quelle relative all'attività di impresa o al lavoro autonomo, per determinare l'ammissibilità al CPB.
Inoltre, come è stato più volte ribadito:
- i soggetti che hanno optato per il concordato preventivo biennale (CPB) alla data del 31 ottobre 2024 non hanno la possibilità di utilizzare una dichiarazione integrativa per annullare la loro adesione precedente. Non è consentito revocare l'impegno una volta confermata la partecipazione al CPB;
- i contribuenti che inviano la loro dichiarazione dei redditi entro il 12 dicembre 2024, pur non essendo inadempienti per omessa dichiarazione, non avranno comunque la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) se non hanno rispettato il termine del 31 ottobre 2024.
Altra considerazione da fare riguarda la presenza di debiti fiscali e previdenziali che superano i 5.000 euro al 31 dicembre 2023, motivo di esclusione dall’adesione al CPB. Se tali debiti vengono diminuiti a meno di 5.000 euro entro il 12 dicembre 2024, i contribuenti possono essere ammessi al CPB. Questo significa che, anche se i debiti erano inizialmente oltre la soglia stabilita, la loro riduzione entro la data limite permette l'ingresso al concordato.
Va ricordato che secondo l'articolo 2-quater del Decreto Legge 113/2024, i contribuenti che utilizzano gli ISA e che partecipano al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, possono beneficiare di un particolare regime di ravvedimento. Questo prevede il pagamento di una imposta sostitutiva che copre le imposte sui redditi e le addizionali correlate, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022.
Inoltre, il Decreto Legge 167/2024 stabilisce che l'iscrizione al CPB fino al 12 dicembre 2024 è considerata, ai fini del regime di ravvedimento speciale, come se fosse stata effettuata entro il 31 ottobre 2024, permettendo così ai contribuenti di usufruire delle condizioni favorevoli del regime anche in caso di adesione tardiva.
Acconti per gli aderenti al CPB
I contribuenti ISA che optano per il concordato successivamente alla scadenza del 2 dicembre 2024 (e fino al 12 dicembre 2024), devono effettuare i pagamenti degli acconti seguendo le direttive stabilite dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 13/2024, con l'applicazione di una penalità per il versamento in ritardo che può essere diminuita tramite il ravvedimento operoso.
Infatti a partire dal 1° settembre 2024, anche il ravvedimento operoso beneficia delle misure aggiornate stabilite dal Decreto Legislativo n. 87/2024.
Per i pagamenti in ritardo non oltre i 90 giorni, la penalità iniziale del 30% è ridotta al 25%, e questa è ulteriormente dimezzata a 12,50%.
Per i ritardi di pagamento di meno di 15 giorni, la sanzione del 12,50% si abbassa ancor di più, diventando uno 0,833% al giorno (un quindicesimo di 12,50%). A queste riduzioni si aggiungono gli interessi legali, che per il 2024 sono fissati al 2,5% all'anno.
Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 13/2024, i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) (ma anche quelli in regime forfettario - articolo 31) possono optare per il metodo previsionale nel calcolo degli acconti d'imposta. Questo metodo permette di basare l'acconto sull'imposta stimata per l'anno fiscale in corso.
Dunque la seconda tranche dell'acconto, normalmente dovuta il 30 novembre ma posticipata al 2 dicembre 2024 perché la data cade di sabato, deve essere determinata sottraendo dall'acconto totale previsto, calcolato in base al reddito e al valore della produzione netta concordati, l'ammontare già versato nella prima tranche versata secondo le norme ordinarie.
In dettaglio, le modalità di calcolo degli acconti fiscali per i contribuenti che partecipano al concordato preventivo nel loro primo anno fiscale di adesione, il 2024, seguono queste regole:
- utilizzo del metodo storico per le imposte sui redditi. Quando l’acconto è basato sull’imposta dell’anno precedente, in questo caso il 2023, si richiede un incremento del 10% sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato per il 2024 e quello di impresa o autonomo segnalato nel 2023, con le correzioni come delineato dagli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo n. 13/2024;
- utilizzo del metodo storico per l’imposta regionale sulle attività produttive. Anche qui, se l’acconto si basa sull’imposta dell’anno precedente, va applicato un aumento del 3% sulla differenza positiva tra il valore della produzione netta stabilito per il 2024 e quello comunicato nel 2023, secondo le modifiche stabilite dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 13/2024;
- utilizzo del metodo previsionale. Se l’acconto è calcolato sull’imposta attesa per l’anno corrente, il 2024, la seconda rata dell’acconto si determina deducendo l'importo già pagato con la prima rata (calcolata secondo le norme standard) dall’acconto totale stimato, basandosi sul reddito e sul valore della produzione netta concordato per il 2024.
NOTA BENE: Seguendo il metodo previsionale non è necessario applicare l'incremento del 10% che sarebbe dovuto se fosse stato utilizzato il metodo storico.
Le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico vanno versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Nello specifico, i contribuenti che utilizzano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), devono pagare non solo gli acconti basati sulle imposte sui redditi e sull'IRAP del periodo d'imposta 2023 calcolati tramite il metodo storico, ma anche una maggiorazione, se necessaria. Questo viene determinato esaminando i dati nel quadro P del modello CPB: se la differenza tra il valore al rigo P06 e quello al rigo P04 risulta positiva, si deve applicare una maggiorazione del 10%.
Una regola analoga vale anche per l'IRAP, dove la maggiorazione da applicare è del 3%.
Va sottolineato che anche se un contribuente aderente al CPB non è tenuto a versare gli acconti basati sulle imposte del periodo d'imposta 2023, deve comunque pagare la maggiorazione come acconto entro il 2 dicembre 2024, utilizzando i codici tributo forniti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2024, n. 48.
La sanzione si calcola a partire dal 2 dicembre 2024, e il pagamento deve essere effettuato il più rapidamente possibile.
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