Accise: e-DAS esteso. Rideterminazione quote e terreni a regime dal 2025
Pubblicato il 25 ottobre 2024
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Per favorire la digitalizzazione delle procedure e l'intensificazione dei controlli da parte delle Dogane nel settore delle accise, la Legge di bilancio 2025 interviene sull’obbligo di e-DAS per i trasferimenti nazionali di prodotti energetici, a eccezione di quelli che riguardano il gas naturale liquefatto (GPL).
Inoltre, la manovra finanziaria 2025 stoppa l’uso di prorogare la misura della possibile rideterminazione del costo di acquisto di quote e partecipazioni: ora si potrà procedere annualmente.
Analizziamo le suddette novità.
E-DAS per prodotti soggetti ad accisa: ampliamento
L’articolo 6 dello schema di legge di bilancio 2025, presentato il 23 ottobre 2024 al Parlamento, estende l’obbligo di utilizzo dell’e-DAS.
Il comma 1 della norma riguarda i documenti necessari per il trasporto di prodotti energetici soggetti ad accisa, modificando l’articolo 25, comma 8, del Testo Unico delle Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). Secondo la normativa vigente, la movimentazione di questi prodotti su territorio nazionale richiede l’uso di un documento digitale di accompagnamento, chiamato e-DAS, istituito dall’articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019 e convertito in legge n. 157/2019.
Dal mese di ottobre 2020, tutti i depositi commerciali nazionali sono stati dotati dei sistemi elettronici necessari per emettere l’e-DAS.
Tuttavia, come previsto dall’articolo 25, comma 8, del TUA, l’obbligo non si applica ai prodotti energetici inviati in quantità inferiori a 1.000 chilogrammi verso depositi che non sono soggetti a denuncia, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo.
Di conseguenza, queste spedizioni possono essere accompagnate da documenti di trasporto tradizionali, spesso in formato cartaceo e non informatizzati, rimanendo quindi escluse dal sistema di controllo fiscale basato sull’e-DAS.
La Legge di bilancio 2025 intende allargare la digitalizzazione delle procedure e l'intensificazione dei controlli da parte delle Dogane nel settore delle accise.
Dunque, viene rimossa l’esclusione prevista, estendendo a tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici l’obbligo per i gestori dei depositi commerciali di utilizzare il documento e-DAS.
In questo modo, ogni movimentazione deve essere documentata esclusivamente tramite il sistema elettronico già presente nei depositi, abolendo del tutto l’impiego di documenti cartacei. Questa misura è volta a semplificare le procedure per gli operatori del settore.
Rimangono comunque in vigore le disposizioni dell’articolo 25, comma 8, del TUA per il trasporto di GPL utilizzato come combustibile, sia sfuso sia in bombole, verso utenti esenti dall'obbligo di denuncia.
Lotta all’evasione. Dogane possono accedere a dati delle e-fatture
Inoltre, nell’ambito della lotta all’evasione, il comma 7, lettera a), articolo 9 della legge di bilancio 2025, prevede che l'Agenzia delle Dogane possa accedere ai dati delle fatture elettroniche durante le operazioni di controllo e ispezione.
Anche se questa possibilità era già disponibile per l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, ora anche la Dogana potrà effettuare verifiche sui venditori di energia elettrica e gas naturale destinati ai consumatori finali, entro i limiti definiti dall’art. 18 del TUA.
La collaborazione tra Dogana e Agenzia delle Entrate per l’esecuzione di controlli incrociati dovrebbe consentire di recuperare almeno il 10% del tax gap e ridurre le frodi nel settore della distribuzione di prodotti soggetti ad accisa.
Rideterminazione di quote e partecipazioni
La legge di bilancio 2025 chiude definitivamente un lungo periodo caratterizzato da proroghe, durante il quale era possibile continuare a rivalutare terreni, sia agricoli sia edificabili, e quote o titoli, anche se quotati su mercati ufficiali o piattaforme di negoziazione multilaterali.
Infatti l’articolo 5 della LdB 2025 stabilisce a regime che il 30 novembre di ogni anno si possa rideterminare il valore di acquisto di titoli, partecipazioni societarie e terreni.
Ciò consente di attenuare l’impatto delle plusvalenze ottenute dalla vendita di tali beni, offrendo la possibilità a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di versare un’imposta sostitutiva pari al 16% sul valore rivalutato.
La possibilità di ricalcolare il valore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni è stata introdotta con la legge 448/2001, rispettivamente agli articoli 5 e 7, e successivamente prorogata più volte.
L'ultima proroga riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 e, dal 2023, include anche le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali.
Con l'intervento della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) e del decreto-legge n. 113/2024, questa rivalutazione può ora essere effettuata mediante una perizia e versando un’imposta sostitutiva del 16%. Il termine per questo pagamento, inizialmente previsto per il 30 giugno 2024, è stato prorogato al 30 novembre 2024.
Ora, la legge di bilancio 2025 stabilisce che, a partire dal 2025, sarà possibile rivalutare il costo di acquisto di titoli, partecipazioni e terreni annualmente, senza attendere proroghe.
Questa operazione richiederà una perizia giurata e il pagamento dell’imposta sostitutiva, in un'unica soluzione o in rate, entro il 30 novembre di ogni anno, per i beni posseduti al 1° gennaio dello stesso anno.
Le imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:
- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sia non qualificate;
- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.
Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione o suddivisa in un massimo di tre rate annuali uguali, con prima scadenza ogni 30 novembre.
Soggetti interessati
La possibilità di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni, sia quotate sia non quotate, è riservata ai soggetti che effettuano operazioni capaci di generare redditi diversi, come specificato nelle lettere c) e c-bis) del comma 1, art. 67 del DPR 917/1986.
Per i terreni, agricoli o edificabili, si fa invece riferimento alle lettere a) e b) del medesimo articolo.
La misura agevolativa si applica a persone fisiche per operazioni che non rientrano in attività d’impresa, a società semplici e soggetti assimilati (secondo l’art. 5 del TUIR), a enti non commerciali per operazioni che non riguardano attività imprenditoriale, e a soggetti non residenti per plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società italiane, purché queste non siano collegate a stabili organizzazioni in Italia.
Rimangono valide le disposizioni delle convenzioni internazionali che evitano la doppia imposizione, escludendo tali redditi dalla tassazione italiana, ove applicabili.
Oggetto della rivalutazione
Le partecipazioni che possono essere rivalutate includono azioni, quote di capitale o patrimonio di società non rappresentate da titoli (come le quote di srl o di società di persone) e altri diritti o titoli che permettono di acquisire tali partecipazioni, come diritti di opzione, warrant e obbligazioni convertibili in azioni.
Per le perizie, sono autorizzati professionisti specifici: per titoli e partecipazioni, possono redigerle dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali; mentre per la rivalutazione di terreni, sono autorizzati professionisti iscritti agli albi di ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili.
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