A seguito di quesiti provenienti dalle sue sedi, con messaggio n. 3770 del 2 aprile 2014, l’INPS ha chiarito che, alla luce dell’art. 70 del Reg. (CE) n. 883/2004 sono inesportabili negli Stati membri dell’UE e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato una serie di prestazioni che, quindi, sono a carico dell'Istituzione del luogo di residenza.
Le prestazioni italiane inesportabili...