Ammortizzatori sociali

Contratto di solidarietà difensivo – Imprese NON soggette alla CIGS

12/03/2013 Datori di lavoro destinatari: imprese che hanno rapporti di lavoro di diritto privato, non destinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991; imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private in crisi; imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. Lavoratori dipendenti beneficiari Tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato instaurato in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità. Il regime della solidarietà è applicabile anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti, ovviamente non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell'apprendistato. La riduzione di orario non deve però impedire il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata (ML circ. n. 20/2004). Per gli apprendisti è ammessa, altresì, la fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 (ML interpello n. 69/2009). Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.
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Cassa integrazione guadagni - Edilizia

07/03/2013 Datori di lavoro destinatari. Tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare: aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963); aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia; aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971);
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Contratto di solidarietà difensivo – Imprese soggette alla Cigs

11/12/2012 Datori di lavoro destinatari. Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS comprese: le aziende appaltatrici di servizi di mense; le aziende appaltatrici di servizi di pulizia; aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., soggette alla contribuzione C.i.g. e C.i.g.s. (Ministero del lavoro, nota n. 19776/2010); le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, anche senza il requisito dimensionale dei 15 dipendenti. Sono escluse: le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della L. n. 223/1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure; le imprese edili nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Lavoratori dipendenti beneficiari Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
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Disoccupazione ordinaria non agricola

21/11/2012 L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari con alcune eccezioni. Tale indennità si concretizza con una prestazione a sostegno del reddito per quei lavoratori che si trovano improvvisamente senza lavoro a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa o sospensione per mancanza di lavoro, e garantisce al lavoratore, in presenza dei requisiti di legge, un aiuto economico che sostituisce il reddito da lavoro perduto. L’indennità è finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro all’INPS ed è pari all’1.61% dell’imponibile previdenziale. Fino al 31/12/2008 alcuni datori di lavoro erano esonerati dal versamento e, di conseguenza, i loro dipendenti esclusi dal diritto alla relativa indennità. L’articolo 20 del DL n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, con la abrogazione dell’art. 40 n. 2 R.D.L. n. 1827/35 e la modifica dell’articolo 36 del DPR n. 818/57, attraverso la soppressione delle parole “dell’art. 40, n. 2 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827”, ha eliminato l’esonero previsto, estendendo l’obbligo dell’assoggettamento all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche al personale dipendente da aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi e private ancorché agli stessi sia garantita la stabilità di impiego. Conseguentemente hanno perso efficacia anche i decreti ministeriali emessi in forza della precedente normativa. L’indennità spetta inoltre, a partire dal 17 marzo 2005, anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.
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Ammortizzatori sociali in deroga

18/04/2012 I trattamenti salariali in deroga sono rivolti ai datori di lavoro qualificati come imprese, studi professionali (Interpello MLPS n. 10/2011) ed altre tipologie imprenditoriali e non imprenditoriali (con l'esclusione dei datori di lavoro domestico), che non possono usufruire di altri ammortizzatori ordinari o di altri istituti di sostegno al reddito in quanto esclusi dal campo di applicazione a causa della tipologia del contratto, dell’appartenenza ad un determinato settore piuttosto che a un altro o dalla dimensione aziendale. I trattamenti sono concessi solo allorquando i lavoratori aventi diritto non possano accedere a nessuno strumento di protezione previsto dalla regolamentazione nazionale o comunque abbiano esaurito la possibilità del loro utilizzo. Nello stesso modo, i datori di lavoro possono richiedere la concessione di ammortizzatori in deroga solamente dopo aver utilizzato tutti gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale. Sono ammessi alla domanda tutti i lavoratori dipendenti subordinati inquadrati come operai, impiegati, quadri, soci-lavoratori di cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72 ed i lavoratori a domicilio monocommessa.
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Disoccupazione con requisiti ridotti

15/03/2012 L’indennità spetta: ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda; agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda (circolare Inps n. 41 del 13/3/2006) che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima; ai collaboratori domestici; agli insegnanti non di ruolo; ai dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione; ai soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70 a condizione che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'Impiego pur mantenendo la qualifica di socio; ai detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare; ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato non rientranti nelle categorie professionali del personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’elenco allegato alla circolare Inps n. 22 del 13 febbraio 2012; ai lavoratori con contratto di lavoro part time (con esclusione dei lavoratori con contratto di lavoro di part time verticale).
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