Parità di trattamento: approvato il decreto attuativo

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'11 febbraio 2026, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024 e della Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, relativa alle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di:

  • parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica;
  • occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale;
  • parità tra donne e uomini in materia di sicurezza sociale;
  • accesso a beni e servizi e relativa fornitura;
  • organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, con modifica delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

L’intervento normativo si inserisce nel processo di rafforzamento del sistema europeo di tutela antidiscriminatoria e mira a garantire, in tutti gli Stati membri, standard minimi armonizzati in relazione:

  • all’indipendenza degli organismi per la parità;
  • alle loro competenze istruttorie e di intervento;
  • alle risorse finanziarie, organizzative e umane;
  • ai poteri di supporto alle vittime di discriminazione;
  • alla capacità di monitoraggio e promozione della cultura dell’uguaglianza.

Il decreto legislativo, una volta definitivamente approvato, determinerà una riforma strutturale del modello italiano di tutela antidiscriminatoria.

Le direttive (UE) 2024/1499 e 2024/1500: contenuto e ratio

Le direttive (UE) 2024/1499 e 2024/1500 introducono una disciplina uniforme sugli organismi per la parità (equality bodies), con l’obiettivo di:

  1. rafforzarne l’autonomia e l’indipendenza istituzionale;
  2. garantire adeguate risorse finanziarie e professionali;
  3. assicurare poteri effettivi di indagine e intervento;
  4. migliorare l’accessibilità per le vittime di discriminazione;
  5. potenziare le funzioni di monitoraggio, raccomandazione e sensibilizzazione.

Le direttive non si limitano a ribadire principi già presenti nel diritto dell’Unione europea, ma introducono obblighi dettagliati e vincolanti, incidendo direttamente sull’assetto organizzativo nazionale.

La disciplina riguarda la parità di trattamento:

  • indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica;
  • in materia di occupazione e impiego, indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;
  • tra donne e uomini, in particolare in materia di sicurezza sociale, di occupazione e condizioni di lavoro, nell’accesso a beni e servizi e nella loro fornitura.

L’estensione trasversale della tutela comporta una revisione coordinata della normativa interna, con effetti potenziali anche in ambito civilistico, amministrativo e lavoristico.

Il recepimento nell’ordinamento italiano: armonizzazione e coordinamento

Il decreto legislativo recepisce dunque le direttive europee armonizzando il quadro normativo interno con gli standard minimi fissati dal diritto dell’Unione europea.

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto riguarda l’introduzione di requisiti vincolanti relativi a:

  • indipendenza;
  • autonomia;
  • adeguatezza delle risorse;
  • efficacia operativa.

Indipendenza istituzionale

Le direttive impongono che gli organismi per la parità:

  • operino senza vincoli di subordinazione o gerarchia;
  • non ricevano istruzioni da autorità governative nell’esercizio delle funzioni;
  • dispongano di garanzie nella nomina e nella revoca dei vertici.

Il decreto recepisce tali principi prevedendo la configurazione dell’organismo quale autorità amministrativa indipendente.

Autonomia organizzativa e regolamentare

L’organismo sarà dotato di:

  • autonomia regolamentare;
  • autonomia organizzativa;
  • autonomia contabile;
  • autonomia finanziaria.

Tali profili garantiscono la capacità di adottare regolamenti interni, definire procedure istruttorie e gestire le risorse senza interferenze esterne.

Le direttive (UE) 2024/1499 e 2024/1500 stabiliscono inoltre che gli Stati membri devono assicurare:

  • risorse finanziarie sufficienti;
  • personale qualificato;
  • strumenti tecnici adeguati.

Il principio di adeguatezza assume rilievo anche in sede di controllo europeo, potendo incidere sulle valutazioni della Commissione europea in materia di corretta attuazione del diritto dell’Unione.

I poteri dell’Organismo per la parità

Il nuovo Organismo per la parità sarà titolare di poteri rafforzati rispetto all’assetto attuale.

Assistenza alle vittime di discriminazione

L’organismo potrà:

  • fornire consulenza indipendente alle persone che ritengano di aver subito una discriminazione;
  • assistere nelle procedure giudiziarie o amministrative;
  • promuovere azioni giudiziarie nei casi previsti dalla legge.

Attività istruttoria e indagini

Il decreto attribuisce poteri di:

  • richiesta di informazioni a soggetti pubblici e privati;
  • accesso a documentazione rilevante;
  • svolgimento di indagini su pratiche discriminatorie.

Tali poteri dovranno essere esercitati nel rispetto delle garanzie procedimentali e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Raccomandazioni e pareri

L’organismo potrà:

  • formulare raccomandazioni;
  • esprimere pareri su proposte normative;
  • contribuire all’elaborazione di politiche pubbliche in materia di parità di trattamento.

L’Organismo opererà a decorrere dal 1° gennaio 2027.

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