Ammortizzatori sociali
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: durata, contribuzione figurativa, erogazione e rimborso delle prestazioni, condizionalità.
23/10/2017Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 148/2015, per ciascuna unità produttiva il trattamento salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Per la verifica del suddetto limite nell’ambito del quinquennio mobile si deve considerare la prima settimana oggetto di richiesta ......
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: il contributo addizionale
18/09/2017La legge delega, con riferimento agli ammortizzatori sociali ha previsto tra i principi ed i criteri direttivi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti.
Sulla scorta di ciò l’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ...
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: la misura
18/09/2017Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, compresa la trattenuta in misura pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: lavoratori beneficiari e concetti di unità produttiva ed anzianità di effettivo lavoro
03/07/2017Le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevedono una serie di regole comuni a CIGO, CIGS e Fondi di Solidarietà, fra cui l’identificazione dei soggetti destinatari.
La nuova ASpI
25/02/2014 Aggiornato con: legge n. 147/2013 e circolare Inps n. 15 del 29/1/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzione di incentivi per le donne e gli over 50.I requisiti per la Mini ASpI - Disoccupazione con requisiti ridotti
20/02/2014 Aggiornato con la circolare Inps n. 12, del 29/01/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi - di cui al comma 20 dello stesso articolo 2 - sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Si deve pertanto ritenere abrogata la previgente disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge 160/1988 (circolari INPS n. 140 del 14/12/2012, n. 142 del 18/12/2012, n. 37 del 14/3/2013). La platea dei destinatari, il calcolo della retribuzione di riferimento e l’importo del trattamento, in relazione ai periodi dal 2013 in poi, corrispondono a quelli della nuova disoccupazione non agricola con requisiti normali in vigore dallo stesso anno. La Mini ASpI, a decorrere dal 2013, spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che ne presentino i requisiti.NASpI - Il nuovo contributo sul licenziamento
19/02/2014Aggiornato con: circolare Inps n. 12 del 29/1/2014 - L’articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, legge 92/2012, istituisce, a decorrere dall'1/1/2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego al fine di favorire i soggetti che perdono un posto di lavoro. Così come modificata dall’art. 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzioni di incentivi per le donne e gli over 50 ed introduce alcuni aumenti contributivi in determinati settori ed in alcune evenienze particolari. A decorrere da gennaio 2013 sono coinvolti dalla nuova AspI - oltre al contributo ordinario di cui agli art. 12, 6° comma, e 28, 1° comma, legge 160/75 (art. 2, co. 25-27 e co. 36), che risulta aumentato solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione, e al contributo addizionale (art. 2 co. 28-30) dell’1,40% dell’imponibile ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato - anche il nuovo contributo sui licenziamenti (comma 31 dell’articolo 2), dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35, come modificati dal comma 250 della legge 228/2012), come da informazioni anticipate dall’Inps con circolare n. 140/2012 e definite con circolare n. 44 del 22/3/2013.