Disoccupazione con requisiti ridotti
Autore: Rossella Quintavalle
Pubblicato il 15 marzo 2012
L’indennità spetta:
ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda;
agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda (circolare Inps n. 41 del 13/3/2006) che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima;
ai collaboratori domestici;
agli insegnanti non di ruolo;
ai dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione;
ai soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70 a condizione che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'Impiego pur mantenendo la qualifica di socio;
ai detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;
ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato non rientranti nelle categorie professionali del personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’elenco allegato alla circolare Inps n. 22 del 13 febbraio 2012;
ai lavoratori con contratto di lavoro part time (con esclusione dei lavoratori con contratto di lavoro di part time verticale).
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