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Gli Enti previdenziali dei giornalisti: Inpgi

20/01/2014 Aggiornato con: Circolare Inpgi n. 7 del 06/12/2013 - Tra gli enti previsti dalla contrattazione di categoria a favore dei giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato, l’INPGI costituisce l’ente di previdenza sostitutivo dell’AGO al quale deve essere iscritto il giornalista. L'INPGI svolge la sua attività sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro.
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I conguagli contribuivi di fine anno

15/01/2014 Aggiornato con: circolare n. 174 del 13/12/2013 - Tutti i datori di lavoro sono chiamati, nell’ultimo mese dell’anno, a conguagliare contributi previdenziali e assistenziali, imputando per competenza le variabili delle retribuzioni o i massimali stabiliti annualmente, adeguandosi alle specifiche normative.
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Imposta Sostitutiva TFR

02/12/2013

Aggiornamento del 29.01.2019 (ndr).  L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto maturato è versata da tutti i sostituti d’imposta e calcolata nella misura dell’11%. Il versamento è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

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La previdenza complementare

26/11/2013 La previdenza complementare ha lo scopo di assicurare, in aggiunta alla pensione garantita dal sistema obbligatorio, un’ulteriore rendita in modo da garantire migliori condizioni di vita ai pensionati ed in particolar modo a coloro che potranno beneficiare in futuro della pensione calcolata con il meno conveniente metodo di calcolo “contributivo”. I contributi versati ad un Fondo di previdenza complementare sono investiti in maniera prudenziale, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta di adesione a forme di previdenza complementare (negoziali, aperte o individuali) è volontaria. Il lavoratore è sempre libero di lasciare il proprio TFR presso le casse del datore di lavoro il quale, con una forza lavoro di almeno 50 unità, è obbligato a riversarlo al Fondo di tesoreria dello stato gestito dall’Inps, finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il TFR versato a questo Fondo viene amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.
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Il Distacco anche nelle reti d'impresa

12/11/2013 Aggiornato con: decreto occupazione n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013 - Qualsiasi datore di lavoro, in virtù del proprio potere direttivo, è legittimato a inviare un proprio lavoratore presso un altro soggetto in funzione di un proprio interesse. Tutti gli elementi necessari per delineare l’istituto del distacco sono racchiusi nel primo comma dell’articolo 30 del D.lgs 276/2003. In questo primo comma si individuano, in particolar modo, i due fondamentali requisiti di legittimità del distacco: - l’interesse del distaccante; - la temporaneità del distacco. In sintesi, il distacco è lecito solo ed esclusivamente nel caso in cui la destinazione di un lavoratore presso un’impresa terza sia temporanea e sia disposta per soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro originario (distaccante). Ciò non toglie che anche l’impresa ricevente (distaccataria) possa trarre dei vantaggi dall’attività lavorativa svolta presso una propria unità produttiva dal soggetto inviato in distacco (distaccato), ma è il solo interesse del datore originario che configura e legittima l’istituto del distacco come tale.
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Modello 730 anche senza sostituto

24/10/2013 Aggiornato con: decreto del Fare (legge n. 98/2013) - Può utilizzare il modello 730 il soggetto contribuente che può contare nei mesi da luglio a settembre su un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di pagamento o la restituzione di eventuali crediti, permettendo così l’automatica confluenza dei dati nel cedolino paga o rata di pensione. Tale soggetti non devono essere titolari di partita IVA, di redditi partecipazione o redditi diversi non compresi in quelli elencati nel quadro D del modello 730.
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Cessione del quinto della retribuzione o pensione

19/09/2013 Il finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione o pensione, è un prestito personale al consumo erogato da banche e intermediari finanziari a dipendenti pubblici e privati, lavoratori parasubordinati e pensionati per i loro bisogni personali e della famiglia. Il prestito si estingue con la cessione di quota (fino ad un quinto) dell'ammontare della retribuzione o pensione che viene versata direttamente da un terzo quale il relativo datore lavoro, committente o ente previdenziale. Essa rappresenta una tipologia di finanziamento piuttosto conveniente rispetto ad altre forme, poiché minore è il rischio di insolvenza per effetto dell'intervento di un terzo che trattiene direttamente la quota periodica a debito e la versa al finanziatore; dell'obbligo di copertura assicurativa per rischio premorienza o perdita impiego del debitore; nonché del privilegio sul T.F.R.
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La denuncia di infortunio all'Inail

02/09/2013 La denuncia di infortunio sul lavoro, in genere, riguarda tutti i datori di lavoro obbligati all'assicurazione INAIL. L'obbligo deve essere osservato anche dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato e dai lavoratori agricoli autonomi per se stessi e per gli appartenenti il nucleo familiare. I datori di lavoro non soggetti all'iscrizione all'INAIL sono invece tenuti ad effettuare una denuncia semplificata contenente i seguenti dati: dati identificativi del datore di lavoro; luogo, giorno, ora dell'infortunio; natura, causa e circostanza dell'infortunio; dati identificativi del lavoratore comprese residenza e occupazione abituale; le conseguenze probabili dell'infortunio; nome, cognome e indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
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Deduzioni IRAP relative al personale e addetti

10/07/2013 Soggetti beneficiari Ai soggetti passivi IRAP sono concesse deduzioni dall'imponibile che si applicano in misura e modalità diverse in base alle caratteristiche del contribuente, alle modalità di determinazione della base imponibile, alla tipologia dei contratti di lavoro instaurati, nonché alle caratteristiche soggettive del lavoratore. Ne sono beneficiari: società o ente commerciale (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997); società di persone o impresa individuale (art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997); persona fisica o società semplice esercenti arte o professione (art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997); banca, ente o società finanziaria (art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997); impresa di assicurazione (art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997); produttore agricolo o esercente attività di allevamento (art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997); le amministrazioni pubbliche (artt. 10 e 10 bis del D.Lgs. n. 446/1997).
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IRAP, aspetti relativi al personale nella determinazione del valore della produzione netta

20/05/2013 L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma. Sono soggetti passivi dell’IRAP: le società, gli enti commerciali e non commerciali, residenti; gli enti e le società non residenti, limitatamente al valore aggiunto prodotto nel territorio italiano; le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi; i produttori agricoli che non siano in regime di esonero Iva di cui ai sensi art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72; le amministrazioni pubbliche. Sostanzialmente l'imposta colpisce il valore aggiunto della produzione ed il costo sostenuto per i fattori della produzione capitale e lavoro, quali interessi e costo del lavoro. Per i contribuenti che svolgono attività in più sedi regionali (o provincia autonoma), salvo eccezioni, il fattore lavoro costituisce il parametro per la ripartizione della quota di produzione netta da imputare a ciascun territorio.
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