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La gestione della malattia dei collaboratori

13/05/2014

Aggiornato con: circolare Inps n. 44 del 26/3/2014 - Il comma 788 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto l’estensione ad alcuni soggetti iscritti alla Gestione separata INPS della tutela relativa all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS. Destinatari del trattamento di malattia sono gli iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2014 il 28.72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). Da gennaio 2012, a seguito di quanto sancito dall’articolo 24, comma 26, del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, (msg. Inps n. 4143 del 7/3/2012) l’indennità di malattia (oltre al trattamento economico per congedo parentale) è riconosciuta anche ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e privi di altra copertura previdenziale, obbligati a versare autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo pieno alla gestione separata, anche se per loro risulta ancora difficoltoso procedere alla richiesta di indennità per mancata ultimazione delle procedure telematiche la cui percentuale di versamento è ancora per il 2014 pari al 27,72%. Rimangono esclusi dalla possibilità di ottenere l’indennità di malattia le così dette “mini-cococo”. Ricompresi nella previsione normativa anche i collaboratori occasionali dal momento in cui sorge per loro l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS al superamento dei 5.000 euro di compenso nell’anno.

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I Fondi Sanitari integrativi e le Casse sanitarie

08/05/2014 L’attuale sistema dell’assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da: Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale; Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. I Fondi integrativi sanitari e le Casse o Enti aventi esclusivamente fine assistenziale sono nati con l’esclusiva finalità di garantire il fabbisogno di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. In alcuni CCNL sussiste l’obbligo per il datore di lavoro del pagamento di una assistenza sanitaria integrativa a quella offerta dal SSN. Tali Casse o Fondi sanitari integrativi, previsti dai CCNL, sono interessati da un’agevolazione fiscale e previdenziale a favore dei lavoratori i quali, in tal caso, devono porre attenzione, nel momento in cui andranno a compilare la propria dichiarazione dei redditi, alle detrazioni ammesse per spese mediche sostenute.
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Ravvedimento Operoso imposte

16/04/2014 L’istituto del ravvedimento operoso introdotto dal D.lgs. n. 472/1997, è accessibile a tutti i contribuenti che omettono o effettuano insufficienti versamenti di imposte. In tale evenienza esiste la possibilità di ravvedersi spontaneamente prima di ricevere una richiesta di pagamento maggiorata di sanzioni troppo gravose. Ci si può ravvedere pagando sanzioni inferiori su imposte scaturenti da dichiarazioni annuali, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. L’importo della sanzione varia a seconda del tempo che intercorre tra la scadenza originaria dell’imposta dovuta e la data in cui il versamento doveva essere effettuato.
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Registro Infortuni

03/04/2014 Aggiornato con: Interpello Ministero del Lavoro n. 9, del 27/3/2014 - Il registro degli infortuni è un libro obbligatorio in presenza di lavoratori subordinati e soggetti ad essi equiparati per tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.lgs. n. 626/1994, abrogato dall’articolo 304 del D.lgs. n. 81/2008. Seppure abrogato, il Ministero del lavoro, con nota del 21/5/2008, e l’INAIL, con nota del 22/5/2008, hanno precisato che fino all’istituzione dello SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nulla è mutato rispetto a quanto previsto dalla norma del 1994.
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Prestazione di indennità una tantum per collaboratori

12/03/2014 Aggiornato con il messaggio Inps n. 2999 del 3/3/2014 - L’indennità una tantum erogata dall’Inps ai collaboratori a progetto spetta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, assoggettati alla aliquota piena, che nel 2014 è pari dal 28,72% con esclusione dei collaboratori occasionali di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si fa presente che i collaboratori a cui si fa riferimento (art. 61, c. 1, D.Lgs 276/2003) sono, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, riconducibile a un progetto specifico funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, gestito autonomamente nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Rimangono quindi fuori dalla possibilità di presentare domanda i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR 917/86, i collaboratori occasionali, i titolari di pensione e tutti coloro che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
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Comunicazione lavori usuranti

10/03/2014 Particolari categorie di lavoratori possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.
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Lavoratori all'estero operanti in Paesi extracomunitari: tutele assicurative e previdenziali

06/03/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 8 del 22/01/2014 - Con riguardo al datore di lavoro: ai datori di lavoro che inviano propri dipendenti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Con riguardo al lavoratore: ai cittadini italiani o cittadini di uno degli altri stati membri dell’UE o cittadini extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e con rapporto di lavoro subordinato in Italia, inviati per lavoro in un Paese extracomunitario privo di accordi di sicurezza sociale con l'Italia.
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Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sul lavoro dipendente - Il modello OCSE

14/02/2014 Nella realtà economica attuale è ormai frequente la mobilità dei lavoratori subordinati in ambito internazionale con conseguente rischio di una duplice pretesa impositiva da parte degli Stati coinvolti. La funzione principale delle Convenzioni internazionali è appunto quella di risolvere le questioni di doppia imposizione in materia tributaria che si verificano quando in relazione a fattispecie reddituali transnazionali i presupposti di imposta dei due Stati interessati si sovrappongono.
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Prospetto informativo disabili

30/01/2014

Aggiornato con: Nota Ministero del lavoro n. 16522 del 12 dicembre 2013 - L’obbligo di inviare un prospetto della situazione degli occupati in azienda è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo in una o più sedi dislocate sul territorio nazionale. La scadenza è, di regola, il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroghe. Con nota n. 16522 del 12 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha illustrato le novità che interessano l’invio del prossimo prospetto informativo al quale sono tenute le aziende ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/99. Cambiano, anche per il prossimo invio, le procedure informatiche per la comunicazione cui sono obbligati i datori di lavoro soggetti all’obbligo di assunzione di personale disabile. L’invio del prospetto relativo alla forza occupata nel 2013, è stato ancora una volta, per effetto delle modifiche, oggetto di proroga e deve essere inviato entro il 15/02/2014 in riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

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Assicurazione Inail infortuni domestici lavoratori disoccupati

23/01/2014

L’assicurazione contro gli infortuni domestici si rivolge ad ogni cittadino in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso chi già svolge un’attività per la quale vi è obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza. Rientrano quindi tra i soggetti assicurabili: i pensionati che non abbiano superato i 65 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia; coloro che avendo compiuto i 18 anni, stanno in casa in attesa di prima occupazione; i lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività); i lavoratori stagionali, a tempo determinato (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività). Sono invece esclusi: i soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore a 65; i lavoratori socialmente utili; coloro che frequentano corsi di formazione e di orientamento; i tirocinanti; i lavoratori part-time; i religiosi e le religiose in quanto non facenti parte di un nucleo familiare così come definito dal decreto.

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