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IRAP, aspetti relativi al personale nella determinazione del valore della produzione netta
20/05/2013 L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma. Sono soggetti passivi dell’IRAP: le società, gli enti commerciali e non commerciali, residenti; gli enti e le società non residenti, limitatamente al valore aggiunto prodotto nel territorio italiano; le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi; i produttori agricoli che non siano in regime di esonero Iva di cui ai sensi art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72; le amministrazioni pubbliche. Sostanzialmente l'imposta colpisce il valore aggiunto della produzione ed il costo sostenuto per i fattori della produzione capitale e lavoro, quali interessi e costo del lavoro. Per i contribuenti che svolgono attività in più sedi regionali (o provincia autonoma), salvo eccezioni, il fattore lavoro costituisce il parametro per la ripartizione della quota di produzione netta da imputare a ciascun territorio.Appalti e responsabilità solidale
10/05/2013 Dal lato degli obbligati, tutti i soggetti della filiera degli appalti (committente, appaltatore e subappaltatore) sono coinvolti nella responsabilità solidale. Sono esonerati dalla solidarietà soltanto i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività d’impresa o professionale, nonché i committenti pubblici (che restano tuttavia assoggettati alla disciplina dell'art. 1676 cod. civ., circoscritta al solo trattamento economico dovuto dall'appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione, quindi, degli oneri previdenziali). Dal lato dei tutelati, il vincolo della solidarietà è a vantaggio di tutti i “lavoratori”, dunque non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.La gestione della maternità dei collaboratori
10/04/2013Aggiornato con la circolare Inps n. 22, dell'8/2/2013 - Il D.M. 12.7.2007, pubblicato in G.U. n. 247 del 23.10.2007, ed entrato in vigore in data 7.11.2007, emanato in sostituzione del D.M. 04.04.2002, ha previsto l’estensione dell'astensione obbligatoria in favore di alcuni soggetti iscritti alla gestione separata. Destinatari del trattamento di maternità sono gli iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2013 il 27,72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS).