Global Minimum Tax, ok al modello di notifica della delega

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Le imprese che scelgono di affidare a un altro soggetto l’invio della Comunicazione rilevante prevista dalla normativa sulla Global minimum tax dovranno utilizzare un apposito modello di notifica approvato dall’Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento n. 321488 del 7 agosto 2025, l’Amministrazione finanziaria ha infatti messo a disposizione il modulo ufficiale, corredato dalle istruzioni per la compilazione e dalle indicazioni sulle modalità di trasmissione.

Il DM 25 febbraio 2025 aveva già stabilito l’obbligo di individuare il soggetto incaricato e demandato a un successivo provvedimento la definizione del modello e delle procedure operative. Con il documento di prassi del 7 agosto, questo tassello è stato completato, offrendo alle imprese lo strumento necessario per adempiere in modo corretto e uniforme all’obbligo di comunicazione.

Contesto normativo e ambito soggettivo

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 321488/2025 si inserisce nel quadro delle misure attuative previste dal Decreto legislativo n. 209/2023, con cui l’Italia ha recepito le regole internazionali sulla Global minimum tax definite dall’OCSE nell’ambito del progetto Pillar Two del Quadro inclusivo BEPS. In particolare, l’articolo 51 del decreto stabilisce l’obbligo, per determinati soggetti, di presentare la Comunicazione rilevante (CR) contenente informazioni sul gruppo e sui dati necessari per il calcolo dell’imposizione integrativa dovuta nei confronti di Stati a bassa imposizione.

Il DM 25 febbraio 2025, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Dlgs 209/2023, ha disciplinato le modalità applicative dell’obbligo informativo e previsto la possibilità per le imprese di delegare un’altra entità del gruppo alla trasmissione della CR. Lo stesso decreto, come anticipato, ha demandato a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione di un modello standard di notifica per comunicare tale delega e per gestire eventuali revoche, modifiche o annullamenti.

Il modello approvato con il provvedimento di agosto si applica a:

  • imprese residenti in Italia;
  • entità apolidi costituite secondo la legge italiana;

che rientrano nell’ambito dell’imposizione integrativa e che scelgono di non trasmettere autonomamente la CR, avvalendosi di un soggetto designato (impresa locale o soggetto estero in Paese con accordo qualificato con l’Italia).

L’adozione di un formato uniforme di notifica risponde all’esigenza di garantire coerenza e omogeneità degli adempimenti a livello internazionale, in linea con il modello predisposto dall’OCSE nel novembre 2024. Questo approccio semplifica la gestione degli obblighi per i grandi gruppi multinazionali e riduce il rischio di difformità tra giurisdizioni.

Sono escluse dall’obbligo di individuare un’impresa dichiarante le entità “escluse” ai sensi dell’articolo 11 del Dlgs n. 209/2023, per le quali non sia stata esercitata l’opzione di applicazione dell’imposizione integrativa prevista dal comma 3 dello stesso articolo. In tali casi, non è necessario procedere con la notifica della designazione.

All’interno di un gruppo multinazionale può essere individuata un’unica impresa locale designata per tutti o parte dei soggetti interessati. I componenti del gruppo che non aderiscono alla designazione dovranno trasmettere la propria notifica in via autonoma.

Contenuto del modello e composizione

Il modello di notifica approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 321488/2025 è strutturato per raccogliere, in modo standardizzato, tutte le informazioni necessarie a identificare il soggetto incaricato della presentazione della Comunicazione rilevante e a consentire eventuali aggiornamenti, modifiche o revoche.

È composto da due parti principali:

  1. Frontespizio
    • Dati identificativi del soggetto che trasmette la notifica (codice fiscale e denominazione).
    • Ruolo del soggetto notificante, con specifico codice per distinguere se si tratta di:
      • soggetto esonerato dall’obbligo di presentare autonomamente la CR;
      • impresa locale designata alla sola presentazione della notifica;
      • impresa locale designata alla presentazione sia della notifica sia della CR.
    • Sezioni per operazioni particolari:
      • barratura della casella “Annullamento” in caso di annullamento della notifica;
      • barratura della casella “Revoca” nel rigo A3 del quadro A, in caso di revoca della scelta di delega;
      • indicazione del numero di protocollo del modello precedente per modifiche o annullamenti.
    • Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
  2. Quadro A
    • Dati sul gruppo multinazionale o nazionale di riferimento (se il soggetto appartiene a più gruppi, deve compilare modelli distinti).
    • Informazioni sull’impresa locale designata e sulle imprese del gruppo localizzate in Italia che hanno aderito alla designazione.
    • Dati sulla controllante capogruppo e sull’eventuale impresa designata all’estero (con indicazione dello Stato di localizzazione e della presenza di accordo qualificato).
    • Periodo di riferimento della notifica, da indicare in relazione all’esercizio oggetto della CR.
    • Eventuali informazioni aggiuntive per gruppi con controllanti multiple (art. 44 Dlgs 209/2023), quando non sia stata nominata un’unica impresa dichiarante.

Le informazioni inserite devono riferirsi:

  • alla data di chiusura dell’esercizio cui si riferisce la CR o alla data immediatamente precedente l’uscita dal gruppo;
  • per dati relativi alla controllante capogruppo e alla trasmissione della CR dall’estero, alla data di invio della notifica.

Modalità e termini di presentazione

Il modello di notifica deve essere trasmesso unicamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, sia direttamente dal soggetto obbligato sia tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998. L’invio avviene attraverso i consueti canali telematici dell’Amministrazione finanziaria, utilizzando un file generato con il software gratuito “NotificaGlobe”, reso disponibile sul sito istituzionale. Una volta effettuata la trasmissione, l’intermediario è tenuto a rilasciare al notificante una copia del modello inviato e la ricevuta telematica, che costituisce prova dell’avvenuto adempimento.

NOTA BENE: Il termine ordinario per la presentazione è fissato al quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio a cui si riferisce la Comunicazione rilevante. Per l’esercizio transitorio, previsto dall’articolo 54 del Dlgs n. 209/2023, il termine è esteso al diciottesimo mese successivo, con la precisazione che la scadenza non può comunque cadere prima del 30 giugno 2026.

Negli esercizi successivi, in mancanza di revoche o modifiche, non è necessario presentare una nuova notifica: le informazioni già trasmesse restano valide e producono effetti anche per i periodi d’imposta successivi.

Il modello può essere scartato in sede di controllo qualora contenga codici fiscali italiani non registrati presso l’Anagrafe tributaria, qualora riporti un numero di protocollo inesistente per le notifiche di modifica o annullamento, o ancora se emergono altre incongruenze formali nei dati indicati.

Modifica, annullamento e revoca della notifica

Il provvedimento prevede la possibilità di intervenire sui dati già trasmessi qualora si renda necessario aggiornarli o rettificarli. In particolare, è consentito modificare le informazioni contenute in un modello precedentemente inviato presentando, entro i termini stabiliti dall’articolo 12 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2025, un nuovo modello compilato in tutte le sue parti. Questo nuovo invio sostituisce integralmente il precedente e, per essere considerato valido, deve riportare il numero di protocollo del modello originario.

Oltre alla modifica, è ammesso anche l’annullamento di una notifica già effettuata. In questo caso si utilizza lo stesso modello di notifica, barrando l’apposita casella “Annullamento” presente nel frontespizio. L’annullamento deve avvenire entro gli stessi termini previsti per le modifiche e comporta la cessazione degli effetti della notifica originaria.

Infine, il provvedimento disciplina la revoca della scelta di delega effettuata in esercizi precedenti ai sensi dell’articolo 2 del decreto. Per formalizzare la revoca è necessario presentare un’apposita notifica, avendo cura di barrare la casella “Revoca” nel rigo A3 del quadro A. La revoca produce effetti a partire dall’esercizio per il quale viene esercitata, ripristinando così l’obbligo per il soggetto di trasmettere autonomamente la Comunicazione rilevante o di effettuare una nuova designazione.

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