ZES unica agricoltura, approvato il modello di comunicazione del credito d’imposta

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ZES unica agricoltura, approvato il modello di comunicazione del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 18 novembre 2024, ha approvato il modello di comunicazione necessario per accedere al bonus previsto per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) dalle imprese operanti nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Tale misura consente di ottenere un contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La presentazione del modello, che segue le modalità definite dal decreto del Ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024, è possibile esclusivamente per via telematica dal 20 novembre 2024.

ZES Unica settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, la normativa

La normativa di riferimento per l’accesso al credito d’imposta nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno si basa su una serie di disposizioni legislative e regolamentari che ne delineano i principi e le modalità operative. L’articolo 16-bis del Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito il contributo sotto forma di credito d’imposta per incentivare investimenti nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, destinati a strutture produttive ubicate nelle ZES delle regioni del Mezzogiorno.

Successivamente, il Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha ampliato il quadro normativo relativo al credito d’imposta per la ZES unica, introducendo modifiche significative e integrative. Tra gli aspetti principali disciplinati, vi sono la definizione dei criteri specifici per la concessione del beneficio, volti a garantire una più efficace gestione degli incentivi, e la precisazione delle modalità di certificazione delle spese ammissibili. Inoltre, il decreto ha fornito indicazioni dettagliate sui controlli necessari per verificare la correttezza delle richieste, introducendo un sistema automatizzato per la verifica della corrispondenza tra le spese dichiarate e le fatture elettroniche registrate.

A completamento del quadro normativo, il Decreto MASAF del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, ha stabilito le disposizioni attuative. Tale decreto, emanato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce le modalità di accesso al beneficio, i criteri di ammissibilità delle spese e i meccanismi di controllo necessari per verificare la conformità degli investimenti. Viene, inoltre, stabilito l’obbligo di utilizzare il modello di comunicazione approvato dall’Agenzia delle Entrate per presentare le richieste e di certificare la congruità delle spese tramite un revisore legale o una società di revisione.

Ambito di applicazione e requisiti per l’accesso al credito d’imposta

Il credito d’imposta per la ZES unica è destinato a imprese di qualsiasi forma giuridica, indipendentemente dal regime contabile adottato, che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, pesca e acquacoltura.

Gli investimenti agevolabili devono riguardare strutture produttive situate nelle aree incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che comprendono:

  • le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, beneficiarie della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
  • la regione Abruzzo, in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in difficoltà, quelle destinatarie di ordini di recupero per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, le grandi imprese attive nella pesca e nell’acquacoltura, e altre imprese specificamente elencate nel regolamento UE 2022/2473.

Tale limitazione garantisce che il credito d’imposta sia riservato a soggetti in regola e operativi in ambiti produttivi strategici, incentivando lo sviluppo sostenibile e la competitività delle regioni del Mezzogiorno.

Soggetti destinatari e utilizzo della comunicazione

In base all’articolo 4, comma 1, del decreto del 18 settembre 2024, le imprese interessate al credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’ammontare delle spese ammissibili.

Il modello, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta” e approvato con il provvedimento n. 418393/2024, deve essere compilato secondo le istruzioni ufficiali e trasmesso telematicamente entro la finestra temporale prevista.

La Comunicazione è rivolta alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca e acquacoltura, incluse micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile. Per accedere al beneficio, gli investimenti devono riguardare beni strumentali realizzati tra il 16 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nella ZES unica.

Le imprese possono trasmettere la comunicazione autonomamente o avvalersi di intermediari abilitati.

Contenuto della comunicazione e dichiarazioni obbligatorie

La Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nella ZES unica contiene diverse sezioni che raccolgono informazioni essenziali per l’accesso al beneficio e garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare, essa include:

  • Dati identificativi: informazioni sull’impresa beneficiaria, tra cui la denominazione, il codice fiscale e i dati del rappresentante legale firmatario della comunicazione.
  • Dati sul progetto di investimento: descrizione del progetto e ammontare del credito d’imposta richiesto.
  • Informazioni sulla struttura produttiva: localizzazione, codice Ateco e dettagli della struttura produttiva oggetto degli investimenti.
  • Verifica antimafia: elenco dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi della normativa antimafia.
  • Altri aiuti ricevuti: elenco di eventuali agevolazioni concesse o richieste in relazione agli stessi investimenti, inclusi gli aiuti de minimis.
  • Fatture e certificazione: estremi delle fatture elettroniche che documentano le spese sostenute e indicazione della certificazione obbligatoria rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Inoltre, nella Comunicazione le imprese devono dichiarare:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute;
  • l’assenza di cause di esclusione previste dalla normativa, come ordini di recupero di aiuti di Stato illegittimi o situazioni di difficoltà economica;
  • il rispetto delle regole di cumulo degli aiuti, garantendo che il credito richiesto, combinato con altri aiuti eventualmente ricevuti per gli stessi costi, non superi i limiti fissati dalla normativa europea.

La Comunicazione funge da strumento per verificare la correttezza delle richieste e garantire la trasparenza nell’assegnazione dei benefici.

Modalità di invio della Comunicazione per il tax credit ZES unica agricoltura

La Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il software dedicato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Il modello può essere trasmesso direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

NOTA BENE: La finestra per l’invio della Comunicazione è compresa tra il 20 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025.

Dopo la trasmissione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta entro cinque giorni, disponibile nell’area riservata del soggetto che ha trasmesso la comunicazione. La ricevuta indica l’esito della procedura, attestando la presa in carico della Comunicazione o il suo eventuale scarto, specificandone le motivazioni.

Durante il periodo di invio, è possibile:

  • Sostituire una comunicazione già inviata, inviandone una nuova che annulla e sostituisce integralmente le precedenti. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sarà quella considerata ai fini del credito d’imposta.
  • Rinunciare interamente al credito d’imposta dichiarato nell’ultima Comunicazione valida, tramite le stesse modalità di trasmissione.

La Comunicazione sarà scartata nei seguenti casi:

  • partita IVA non attiva al momento dell’invio;
  • discrepanze nei dati delle fatture elettroniche dichiarate rispetto a quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia;
  • codici errati: il codice attività (ATECO) e il codice catastale del comune relativi alla struttura produttiva non corrispondono ai dati comunicati ai sensi dell’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
ATTENZIONE: Le Comunicazioni trasmesse oltre il termine del 17 gennaio 2025 verranno automaticamente scartate. Tuttavia, quelle inviate entro i quattro giorni precedenti la scadenza e successivamente scartate potranno essere corrette e ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nella ZES unica può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, in conformità all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’utilizzo è subordinato alla verifica del rispetto del limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2024, calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni pervenute.

Il credito è fruibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica la percentuale del credito spettante e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, che conferma il riconoscimento del beneficio. Per le spese non documentabili con fatture elettroniche o per beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il credito è utilizzabile solo dopo l’invio della documentazione certificata tramite PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it e il completamento della verifica documentale effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta riconosciuto superi i 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato alle verifiche antimafia. L’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito delle verifiche e autorizzerà l’utilizzo del credito qualora non emergano motivi ostativi.

Ai fini della compensazione:

  • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali modelli F24 contenenti errori o eccedenze di credito rispetto all’importo spettante saranno scartati, con notifica dell’esito al soggetto trasmittente;
  • le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 saranno fornite con una risoluzione specifica.

Invio delle comunicazioni integrative per il credito d’imposta ZES Unica

E’ da ricordare, inoltre, che a partire dal 18 novembre 2024, è possibile trasmettere la comunicazione integrativa necessaria per confermare, a pena di decadenza, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 nell’ambito del credito d’imposta ZES unica. La comunicazione integrativa consente non solo di attestare gli investimenti già indicati nella comunicazione originaria, ma anche di dichiarare eventuali investimenti ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto precedentemente comunicato. In tal caso, è obbligatorio includere l’ammontare del credito aggiuntivo maturato e fornire la relativa documentazione probatoria.

La finestra per l’invio della comunicazione integrativa è aperta fino al 2 dicembre 2024. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente tramite il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È richiesto l’invio della comunicazione integrativa anche nei casi in cui gli investimenti indicati nella comunicazione originaria risultino già realizzati alla data della sua trasmissione.

NOTA BENE: Rispettare i termini per l’invio della comunicazione integrativa è essenziale per non perdere il diritto al beneficio e per assicurare che il credito d’imposta venga calcolato correttamente sulla base degli investimenti effettivamente realizzati.
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