ZES Unica 2024, credito d’imposta per agricoltura, pesca e acquacoltura

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ZES Unica 2024, credito d’imposta per agricoltura, pesca e acquacoltura

Il Decreto MASAF del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 2024, stabilisce le disposizioni attuative per l'accesso al credito d'imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale (ZES Unica) del Mezzogiorno, che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per ottenere il contributo come tax credit, le imprese devono inviare all'Agenzia delle Entrate, tra il 20 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025, una comunicazione con l'ammontare delle spese ammissibili. Il decreto specifica i criteri, le modalità di accesso e i controlli per garantire che i fondi siano usati correttamente, promuovendo nuovi investimenti produttivi e lo sviluppo economico del Sud Italia.

ZES Unica settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

L'articolo 16-bis del Decreto legge n. 124/2023, introdotto con il Dl n. 63 del 15 maggio 2024 (c.d. Decreto Agricoltura), prevede un credito d'imposta per il 2024, rivolto alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura che realizzano investimenti in beni strumentali nelle strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno italiano (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise) e in Abruzzo. Tale beneficio è concesso in conformità alle deroghe dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Gli investimenti ammissibili, che devono essere realizzati entro il 15 novembre 2024, includono l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali, con la condizione che il valore degli immobili non superi il 50% del valore complessivo dell'investimento. Per essere validi, gli investimenti devono avere un importo minimo di 50.000 euro e rispettare le normative europee sugli aiuti di Stato. Il totale dei fondi disponibili per questa agevolazione è fissato a 40 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 16-bis demanda ad un decreto, emanato dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta, nonché i criteri e i meccanismi di controllo necessari per garantire il rispetto del limite di spesa.

Il decreto interministeriale MASAF-MEF, pubblicato ufficialmente in Gazzetta, si snoda in 22 articoli suddivisi in quattro capi:

  • Capo I: Disposizioni comuni;
  • Capo II: Disposizioni per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale;
  • Capo III: Disposizioni per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
  • Capo IV: Disposizioni finali.

Beneficiari del credito d'imposta nella ZES Unica

I soggetti beneficiari del credito d'imposta previsto dal decreto MASAF-MEF sono principalmente le imprese che operano nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nelle aree della Zona Economica Speciale Unica.

In particolare, i soggetti ammessi comprendono:

  • le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
  • le imprese del settore forestale;
  • le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Possono accedere agli aiuti anche le imprese già presenti o che intendono insediarsi nella ZES Unica, indipendentemente dalla loro forma giuridica o regime contabile, a condizione che gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree assistite dell’Abruzzo.

Sono, invece, escluse dagli aiuti le imprese:

  • oggette a ordini di recupero a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano aiuti incompatibili con il mercato interno;
  • in difficoltà secondo la definizione del regolamento (UE) 2022/2472;
  • le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  • esplicitamente escluse dal regolamento (UE) 2022/2473.

Requisiti per gli investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili ai fini del credito d'imposta, realizzati tra il 16 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, comprendono l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova installazione nel territorio della ZES unica. Gli investimenti possono includere anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, purché conformi alle normative europee sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, delle zone rurali e ittico. Il momento e il valore degli investimenti agevolabili sono determinati in base agli articoli 109 e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), indipendentemente dai principi contabili adottati.

NOTA BENE: Gli immobili acquistati devono essere effettivamente utilizzati per le attività produttive nella zona ZES; inoltre, il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Importo minimo dell'investimento: sono esclusi dal beneficio i progetti di investimento di valore inferiore a 50.000 euro.

Il credito d'imposta è calcolato sulla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, includendo i beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali si considera il costo sostenuto dal locatore al netto delle spese di manutenzione. L'IVA non è inclusa nel costo agevolabile, tranne nei casi in cui risulti indetraibile secondo la normativa vigente.

Il Dm attuativo del 18 settembre 2024 dettaglia in modo specifico i requisiti, i costi ammissibili e l’entità delle agevolazioni, differenziando tra le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e quelle del settore forestale (Capo II), e le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura (Capo III).

Procedura per accedere al credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica

All’articolo 4 del decreto del 18 settembre 2024 è disciplinata la procedura di accesso al credito d’imposta per gli investimenti agricoli nella ZES Unica.

Per ottenere il contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 20 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, approverà il modello di comunicazione e fornirà le istruzioni, stabilendo contenuto e modalità di trasmissione.

Durante il periodo di presentazione delle comunicazioni, è possibile:

  • inviare una nuova comunicazione che sostituisce completamente la precedente; l'ultima comunicazione inviata è quella considerata valida;
  • rinunciare interamente al credito d'imposta precedentemente comunicato, utilizzando le stesse modalità.

Per rispettare il limite di spesa complessivo del credito d’imposta, l’ammontare massimo fruibile verrà determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale specificata dall’Agenzia delle Entrate entro dieci giorni dalla chiusura del periodo di comunicazione. Questa percentuale viene calcolata rapportando il limite complessivo di spesa al totale dei crediti richiesti; se la somma dei crediti richiesti è inferiore al limite, la percentuale sarà del 100%.

Nella comunicazione, le imprese devono dichiarare eventuali altri aiuti di Stato o aiuti de minimis ricevuti per gli stessi costi ammissibili e garantire che il cumulo di questi aiuti non superi i limiti previsti dalle normative europee.

Modalità di utilizzo del tax credit ZES Unica

Il credito d'imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 da inviare obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo inizia dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento previsto, e il mancato rispetto di questa procedura comporta il rifiuto dell'operazione. Per crediti superiori a 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato a verifiche specifiche, e l’Agenzia delle Entrate rilascerà l’autorizzazione se non vi sono motivi ostativi.

L'ammontare del credito utilizzato non può superare l’importo determinato e dichiarato, pena il rigetto del versamento. Le imprese devono, inoltre, dichiarare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il credito è maturato e in quelle dei successivi fino a completo utilizzo.

Se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione, il credito viene rideterminato escludendo tali beni. Analogamente, se entro cinque anni dall’entrata in funzione i beni vengono dismessi, ceduti, o destinati a usi non legati all'attività, il credito è ridotto.

NOTA BENE: Le imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la decadenza dal beneficio.
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