Credito d’imposta ZES unica, nuovo modello comunicazione integrativa
Pubblicato il 07 novembre 2024
In questo articolo:
- Bonus investimenti nella ZES unica 2024: requisiti e modalità di accesso
- ZES Unica Mezzogiorno, obbligo di comunicazione integrativa
- Decreto fiscale collegato, novità in materia di comunicazione integrativa
- Aggiornamento modello comunicazione integrativa per ZES Unica: nuovi campi e requisiti
- Invio della comunicazione Integrativa
- Ordine delle strutture produttive
- Stato degli investimenti
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E’ disponibile il nuovo modello di comunicazione integrativa da inviare per beneficiare del credito d’imposta Zes unica Mezzogiorno, aggiornato con il provvedimento n. 406943 del 6 novembre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La revisione del modello di comunicazione integrativa e delle istruzioni si è resa necessaria per consentire alle imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali di includere anche gli investimenti aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente dichiarati nella comunicazione di prenotazione dei fondi, come previsto dall'articolo 8 del Decreto fiscale (Dl n. 155/2024).
Bonus investimenti nella ZES unica 2024: requisiti e modalità di accesso
Il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica per il 2024, disciplinato dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023, è un'agevolazione destinata alle imprese che acquistano beni strumentali per strutture produttive situate nelle zone assistite del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo) e riconosciute a livello europeo come aree svantaggiate. L'agevolazione, concessa in linea con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, permette alle imprese di ottenere un credito d'imposta fino a un importo massimo stabilito e nel rispetto di un limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.
Sono agevolabili gli investimenti iniziali che includono l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali. Il valore dei terreni e immobili non può superare il 50% del totale dell'investimento agevolato. Non sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei settori siderurgico, carbonifero, dei trasporti e dell'energia, né le imprese in difficoltà o in liquidazione.
Il credito è commisurato al costo degli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 e applicabile solo a progetti di almeno 200.000 euro, con un tetto di 100 milioni per progetto. I beni oggetto di agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo anno dall'acquisizione o completamento; se dismessi o trasferiti entro il quinto anno, il credito viene rideterminato. Inoltre è cumulabile con altri aiuti, purché non si superino i limiti europei, ed è fruibile solo in compensazione.
Le imprese beneficiarie devono mantenere l'attività nelle aree d'impianto per almeno cinque anni; la violazione di tale obbligo comporta la revoca dell'agevolazione. Le modalità di accesso e controllo del beneficio sono regolate da un decreto ministeriale e il credito deve essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi fino al termine del suo utilizzo.
ZES Unica Mezzogiorno, obbligo di comunicazione integrativa
Il cosiddetto Decreto Omnibus (articolo 1, comma 1, del Dl n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modifiche dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) stabilisce che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno inviato la comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, devono trasmettere una comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge si applicano anche quando la comunicazione inviata riporti investimenti agevolabili già completati alla data di trasmissione.
Il modello di comunicazione integrativa è stato inizialmente approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 350036 del 9 settembre 2024, completo delle relative istruzioni per la compilazione.
Decreto fiscale collegato, novità in materia di comunicazione integrativa
Le novità introdotte con l’articolo 8 del decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024, collegato alla manovra fiscale e attualmente in fase di conversione in Senato, hanno reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES Unica. Queste modifiche, intervenendo sull’articolo 1 del DL “Omnibus”, consentono alle imprese beneficiarie di includere nella comunicazione integrativa investimenti aggiuntivi o di importo superiore rispetto a quelli dichiarati originariamente, purché realizzati entro il 15 novembre 2024.
Inoltre, il nuovo comma 3-bis, introdotto dallo stesso articolo 8, prevede che, nel caso in cui un’impresa raggiunga il limite massimo di credito d’imposta assegnabile, l’Agenzia delle Entrate determini l’importo residuo effettivamente fruibile per gli investimenti aggiuntivi, in proporzione alle risorse residue disponibili.
NOTA BENE: L’importo residuo viene calcolato proporzionalmente, in base alle risorse rimanenti e all’ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nelle comunicazioni integrative.
Tali aggiornamenti mirano a rendere la procedura di accesso al credito d’imposta ZES Unica più flessibile e adeguata ai nuovi investimenti nelle aree del Mezzogiorno, mantenendo al contempo un controllo rigoroso sulle risorse disponibili.
Aggiornamento modello comunicazione integrativa per ZES Unica: nuovi campi e requisiti
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il documento di prassi n. 406943/2024 per aggiornare il modello approvato inizialmente con il provvedimento n. 350036/2024, al fine di garantire alle imprese la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche per investimenti aggiuntivi.
L’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa, infatti, consente alle imprese di dichiarare in modo dettagliato e conforme alle nuove normative anche gli investimenti aggiuntivi o di importo superiore rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria, purché realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.
Nello specifico, le modifiche apportate al modello di comunicazione integrativa consistono nell’introduzione di ulteriori campi nei quadri A e B, necessari per consentire una separata e dettagliata indicazione degli investimenti aggiuntivi o superiori rispetto a quelli originariamente dichiarati. Questi campi permettono alle imprese di specificare con maggiore precisione il tipo e l’importo degli investimenti realizzati, garantendo conformità alle nuove disposizioni normative. Il provvedimento include le versioni aggiornate del modello e delle relative istruzioni, che diventano parte integrante delle modalità operative. Inoltre, sono stati apportati aggiustamenti al precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2024 per allinearlo alle recenti disposizioni normative.
Invio della comunicazione Integrativa
Le comunicazioni integrative per il credito d'imposta ZES Unica devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il software dedicato "Zes unica integrativa".
Il periodo di invio è compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, e le imprese possono trasmettere la comunicazione direttamente o tramite un intermediario autorizzato. La comunicazione deve essere redatta utilizzando il modello specifico allegato al provvedimento dell'Agenzia.
È importante notare che, entro il periodo indicato, è possibile annullare una comunicazione integrativa già inviata; tuttavia, tale annullamento comporta la decadenza dal beneficio e la perdita del credito d'imposta. In alternativa, l'impresa può inviare una nuova comunicazione integrativa che sostituisce integralmente quella precedente. Al termine dell'invio, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che conferma la presa in carico della comunicazione oppure, in caso di errori formali, ne notifica il rigetto.
Ordine delle strutture produttive
È fondamentale che nella compilazione della comunicazione integrativa si mantenga l'ordine delle strutture produttive indicato nella comunicazione originaria. Anche nel caso in cui alcuni investimenti non siano stati completati, ogni struttura produttiva deve conservare la posizione progressiva assegnata inizialmente.
Stato degli investimenti
Per ciascun investimento, l'impresa deve fornire dettagli precisi sullo stato di realizzazione.
- Se un investimento non è stato realizzato, è necessario selezionare l’opzione “Investimento non realizzato” nel modulo e lasciare vuoti i campi relativi agli importi.
- In caso di realizzazione parziale, l'impresa deve indicare l'importo effettivo investito e il credito d'imposta corrispondente.
- Se l'investimento è stato completato con un importo superiore a quanto previsto, è obbligatorio specificare l'ammontare aggiuntivo e il credito d'imposta maturato.
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