Verifica rappresentanti fiscali 2026: attivo il nuovo servizio delle Entrate
Pubblicato il 26 febbraio 2026
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Dal 25 febbraio 2026 è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il servizio telematico per la verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria.
La nuova funzionalità attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2024, in coerenza con la riforma introdotta dal Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha modificato l’articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
L’intervento normativo si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento dei presìdi di affidabilità e trasparenza relativi ai soggetti che assumono il ruolo di rappresentante fiscale per operatori non residenti, inclusi i soggetti stabiliti in Paesi extra-UE.
Il nuovo servizio di verifica: natura e finalità
Che cos’è il servizio
Il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali è uno strumento di consultazione pubblica che consente di accertare se un determinato soggetto:
- risulta registrato in Anagrafe tributaria con il ruolo di rappresentante fiscale;
- ha presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
- ha prestato l’idonea garanzia, nei casi in cui la stessa sia richiesta.
La funzionalità opera con modalità analoghe ai servizi già disponibili per:
- la verifica della partita IVA;
- la verifica dell’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System).
Come funziona operativamente
L’utente deve:
- accedere all’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- inserire il codice fiscale del soggetto da verificare;
- consultare l’esito restituito dal sistema.
Il sistema conferma se il soggetto è registrato come rappresentante fiscale conforme alla disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 13/2024 e dal DM 9 dicembre 2024.
A cosa serve il servizio
Il servizio risponde a tre esigenze fondamentali:
- trasparenza, mediante la pubblica consultabilità dei soggetti in regola;
- prevenzione del rischio fiscale, attraverso la verifica preventiva dei requisiti;
- tutela degli operatori economici, che possono accertare l’affidabilità del rappresentante prima della nomina o dell’instaurazione di rapporti contrattuali.
La consultazione è particolarmente rilevante per:
- operatori non residenti che intendono nominare un rappresentante fiscale in Italia;
- professionisti fiscali e consulenti che assistono soggetti esteri;
- controparti commerciali che operano con soggetti rappresentati fiscalmente.
Chi sono i rappresentanti fiscali
Definizione normativa
Il rappresentante fiscale è il soggetto residente o stabilito in Italia che, ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 633/1972, assume gli obblighi e i diritti IVA per conto di un operatore non residente che effettua operazioni rilevanti ai fini dell’imposta nel territorio dello Stato.
Il rappresentante fiscale:
- agisce in nome e per conto del soggetto estero;
- adempie agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione;
- risponde degli adempimenti IVA connessi alle operazioni effettuate in Italia.
Ambito soggettivo
Possono avvalersi di un rappresentante fiscale:
- soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea;
- soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE;
- operatori economici non stabiliti in Italia che effettuano operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA.
Formalità della nomina
Per esercitare legittimamente il ruolo di rappresentante fiscale, la nomina deve risultare da un atto formalmente valido.
In particolare, la nomina deve essere effettuata mediante:
- atto pubblico;
- scrittura privata registrata;
- lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante.
La dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere presentata:
- con modello AA9/12, se il soggetto rappresentato è una persona fisica;
- con modello AA7/10, se il soggetto rappresentato è diverso da persona fisica.
La dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, allegando la documentazione attestante la nomina.
Requisiti del rappresentante fiscale
Requisiti soggettivi
Il rappresentante fiscale deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Tali requisiti riguardano:
- l’assenza di condanne o procedimenti ostativi in materia tributaria e finanziaria;
- l’assenza di situazioni di interdizione o inabilitazione;
- l’affidabilità sotto il profilo fiscale e professionale.
Il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2025.
Obbligo di garanzia
L’articolo 17 del DPR n. 633/1972, come modificato dal Decreto legislativo n. 13/2024, prevede che il rappresentante fiscale:
- presti una garanzia idonea, commisurata al numero dei soggetti rappresentati.
Le modalità operative per la prestazione della garanzia sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2025.
La garanzia ha la funzione di presidio a tutela dell’Erario e costituisce condizione per l’esercizio del ruolo nei casi previsti dalla normativa.
Rapporti con l’archivio VIES
Nel caso in cui il soggetto rappresentato richieda l’inclusione nell’archivio VIES, ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del DPR n. 633/1972, è necessario:
- presentare l’ulteriore garanzia prevista per le operazioni intracomunitarie;
- rispettare le modalità stabilite dal provvedimento del 14 aprile 2025.
La presentazione della garanzia avviene presso la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
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