Garanzia VIES per soggetti esteri: le regole del Fisco
Pubblicato il 15 aprile 2025
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Il documento prot. n. 178713/2025 dell’Agenzia delle Entrate (datato 14 aprile 2025) definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia richiesta ai sensi dell’art. 35, comma 7-quater del DPR n. 633/1972, per i soggetti non residenti in Stati UE o SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie tramite un rappresentante fiscale in Italia.
Contesto normativo
Va ricordato che, con l’introduzione dell’art. 35, comma 7-quater del DPR 633/1972, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2024, è stato disciplinato l’obbligo di prestazione di garanzia per i soggetti non residenti (extra UE/SEE) che intendono effettuare operazioni intracomunitarie tramite un rappresentante fiscale in Italia.
Tale garanzia è necessaria per l’inclusione o il mantenimento nella banca dati VIES, che consente agli operatori economici di effettuare operazioni intracomunitarie in esenzione da IVA.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
VIES: di cosa si tratta
Per poter svolgere operazioni commerciali con altri Paesi dell’Unione Europea, è necessario che i soggetti titolari di partita IVA risultino iscritti nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).
In questo elenco devono essere registrati tutti coloro che esercitano attività economiche – imprenditoriali, artistiche o professionali – in Italia oppure che hanno una sede stabile nel territorio nazionale.
Anche i soggetti esteri possono richiedere l’iscrizione nel VIES, a condizione che abbiano presentato la domanda di identificazione diretta ai fini IVA tramite il modello ANR, oppure che abbiano designato un rappresentante fiscale in Italia.
L’intenzione di essere inseriti nel VIES viene comunicata compilando l’apposita sezione “Operazioni Intracomunitarie” nel quadro I del modulo AA7 (per soggetti diversi dalle persone fisiche) o del modulo AA9 (per imprese individuali e liberi professionisti), utilizzati per segnalare l’inizio attività.
Coloro che sono già in possesso di partita IVA ma non hanno richiesto l’iscrizione al VIES all’avvio dell’attività, possono comunque farlo successivamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, sia in autonomia che avvalendosi di un intermediario abilitato.
Garanzia per soggetti non residenti
Interessati sono i soggetti:
- non residenti in Paesi extra UE/SEE;
- che intendono operare in Italia tramite partita IVA e rappresentante fiscale;
- che vogliono essere iscritti (o rimanere iscritti) nella banca dati VIES.
Caratteristiche della garanzia:
- Importo minimo: 50.000 euro;
- Durata minima: 36 mesi;
- Forme ammesse:
- Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- Fideiussione bancaria;
- Polizza fideiussoria.
Istruzioni operative di prestazione della garanzia
Il provvedimento prot. n. 178713 del 14 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 2024, indica le istruzioni pratiche per fornire la garanzia.
La richiesta di iscrizione nella banca dati VIES può essere presentata seguendo le procedure indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15 dicembre 2014, ma solo dopo che la Direzione Provinciale ha notificato l’esito positivo del controllo sulla garanzia presentata.
I soggetti che non risiedono in un Paese membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
- che sono già in possesso di una partita IVA italiana, devono fornire un’apposita garanzia prima di presentare la richiesta di iscrizione nella banca dati VIES;
- che non hanno ancora ottenuto una partita IVA, sono tenuti a presentare la garanzia contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, nella quale è inclusa anche la richiesta di inserimento nel VIES.
La garanzia può essere costituita in diverse forme:
- cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato;
- polizza fideiussoria;
- fideiussione bancaria.
Tale garanzia deve essere indirizzata al Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base alla residenza fiscale del rappresentante fiscale e deve essere trasmessa fisicamente o per il tramite del rappresentante stesso alla Direzione Provinciale di riferimento.
Garanzia in forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato
La garanzia costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o in strumenti finanziari garantiti dallo Stato, secondo quanto dettagliato nel modello allegato al presente atto, deve includere le seguenti informazioni:
- elementi identificativi del soggetto che presenta la domanda per l’inserimento nella banca dati VIES;
- informazioni relative all’ente o soggetto presso cui è stato costituito il deposito vincolato;
- eventuali dati del terzo intestatario dei titoli oggetto della garanzia;
- indicazione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate destinataria della garanzia;
- specifiche riguardanti limiti, durata e ammontare della garanzia stessa;
- descrizione della composizione del deposito cauzionale;
- impegni e responsabilità a carico delle parti coinvolte;
- modalità previste per lo scambio di comunicazioni;
- individuazione del foro territorialmente competente in caso di controversie.
Garanzia in forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come illustrato nel fac-simile allegato al provvedimento, deve contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del richiedente l’inserimento nella banca dati VIES;
- generalità del soggetto che si fa garante per conto del richiedente (fideiussore);
- indicazione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate cui la garanzia è destinata;
- dettagli relativi ai limiti, alla durata e al valore complessivo della garanzia;
- clausole in caso di mancato adempimento da parte del contraente e obblighi reciproci;
- dichiarazione di rinuncia all’escussione preventiva e previsione della surrogazione;
- modalità previste per la comunicazione tra le parti;
- individuazione del foro giuridicamente competente per eventuali contenziosi.
Fase di controllo
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, procede a controllare che la garanzia presentata rispetti tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comunica il risultato della verifica al soggetto che ha fornito la garanzia.
Obblighi per i soggetti già registrati nel VIES
I soggetti interessati dal provvedimento 178713/2025 che, alla data di pubblicazione di questo atto, risultano già presenti nell’elenco dei soggetti passivi abilitati a effettuare operazioni intracomunitarie, devono fornire la garanzia richiesta entro 60 giorni dalla stessa data, seguendo le modalità operative descritte.
Qualora tale garanzia non venga prestata entro il termine stabilito, l’Agenzia delle Entrate notificherà al rappresentante fiscale del soggetto estero - tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno - l’avvio del procedimento volto all’esclusione dal VIES.
Dal momento in cui il rappresentante riceve la comunicazione sopra citata, decorre un nuovo termine di 60 giorni, entro il quale il soggetto estero può ancora adempiere all’obbligo, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, per conservare la propria iscrizione nel VIES.
Se anche questo secondo termine decorre senza che la garanzia venga fornita, la partita IVA del soggetto sarà rimossa automaticamente dalla banca dati VIES.
Ecco un tabella delle tempistiche
Descrizione |
Tempistiche |
Azione prevista |
I soggetti non residenti già presenti nel VIES devono prestare la garanzia secondo le modalità stabilite. |
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (14 aprile 2025). |
Presentazione della garanzia richiesta. |
Se la garanzia non viene prestata, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione formale al rappresentante fiscale. |
Dopo la scadenza dei 60 giorni. |
Avvio del procedimento di esclusione dal VIES. |
A partire dalla comunicazione, il soggetto rappresentato ha ancora tempo per regolarizzarsi. |
Ulteriori 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. |
Possibilità di presentare la garanzia e mantenere l’iscrizione al VIES. |
Se non si adempie nemmeno entro il secondo termine, l’esclusione è automatica. |
Alla scadenza dei successivi 60 giorni. |
Rimozione d’ufficio dalla banca dati VIES. |
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