Rappresentanti fiscali Iva, regole per la garanzia
Pubblicato il 13 dicembre 2024
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Dopo il decreto Mef del 4 dicembre 2024 concernente le modalità attuative dell’obbligo di rilascio di una garanzia per i soggetti non residenti nell’Ue e nel See che, mediante un rappresentante fiscale, intendano iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie, un altro decreto del ministero delle Finanze ma del 9 dicembre 2024 stabilisce le caratteristiche, il valore massimale minimo e la durata della garanzia per i soggetti che ricoprono il ruolo di rappresentanti fiscali.
Infatti, l’articolo 4 del Decreto Legislativo 13/2024, noto anche come decreto “Accertamento” e adottato in attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023), ha introdotto:
- nuove disposizioni riguardanti l’attività del rappresentante fiscale sul territorio nazionale.
Tali disposizioni includono l’obbligo di possedere determinati requisiti di onorabilità e l’imposizione di una garanzia patrimoniale proporzionata al numero di soggetti rappresentati (articolo 17, comma 3 del DPR 633/72).
Sarà necessaria l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che fornirà i necessari aspetti operativi dell’operazione.
Rappresentanti fiscali con garanzia
Per quanto riguarda le nuove condizioni richieste per l’istituto della rappresentanza fiscale, il decreto del 9 dicembre 2024 prevede, sul piano soggettivo, che i requisiti di onorabilità del rappresentante, sia esso una persona fisica o il legale rappresentante in caso di persona giuridica, debbano corrispondere a quelli già previsti per amministratori e sindaci dei CAF, come specificato nell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DM 31 maggio 1999 n. 164.
NOTA BENE: I requisiti dovranno essere certificati attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare alla Direzione Provinciale delle Entrate (DPE) competente, in base al domicilio fiscale del richiedente.
La garanzia può essere fornita attraverso una delle seguenti modalità:
- deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa fideiussoria.
Valori e durata della garanzia
L’importo minimo della garanzia è stabilito in base al numero di soggetti rappresentati:
- per un numero compreso tra 2 e 9, è fissato a 30.000 euro;
- per un numero tra 10 e 50, è pari a 100.000 euro;
- per un numero tra 51 e 100, è di 300.000 euro;
- per un numero tra 101 e 1.000, ammonta a 1.000.000 di euro;
- per oltre 1.000 soggetti, il valore è di 2.000.000 di euro.
Nel caso di aumento dei soggetti rappresentati, essa dovrà essere integrata, sulla base del massimale previsto per la fascia superiore
La garanzia ha validità di 48 mesi a partire dalla data in cui il rappresentante fiscale assume il ruolo, identificata con la data di presentazione della garanzia presso la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante.
Trascorso il termine minimo, non è necessario rinnovare la garanzia, a meno che non si verifichi un incremento nel numero dei soggetti rappresentati.
Regime transitorio
I soggetti che svolgono già il ruolo di rappresentanti fiscali alla data di pubblicazione del provvedimento sono tenuti a fornire la garanzia richiesta entro 60 giorni successivi.
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