Imprese extraUe e iscrizione al Vies: obbligo di garanzia
Pubblicato il 11 dicembre 2024
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Viene data attuazione con il decreto 4 dicembre 2024 del vice Ministro dell’economia, Maurizio Leo, alle misure di contrasto delle frodi Iva commesse tramite l’utilizzo della figura del rappresentante fiscale, introdotte dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.
In dettaglio, l’articolo 7-quater, dell'articolo 35, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 4 del menzionato decreto legislativo, specifica che gli individui che non risiedono né in uno degli Stati membri dell'Unione Europea né in uno dei paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (che include, oltre ai 27 stati UE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e che desiderano svolgere attività in Italia attraverso un rappresentante fiscale designato conformemente all'articolo 17, comma secondo, del suddetto DPR, possono essere inclusi nell'archivio dei soggetti che partecipano alle operazioni intracomunitarie (registro Vies) solamente dopo aver fornito una garanzia adeguata, in conformità ai criteri e alle procedure definiti da un decreto ministeriale.
Quindi i soggetti non residenti nella Ue o in uno dei paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo che intendono vendere beni o servizi in Italia attraverso l’e-commerce, fruendo di un rappresentante fiscale, sono tenuti a fornire una garanzia triennale all’Agenzia delle Entrate competetene in ragione del domicilio fiscale, di importo minimo di 50.000 euro.
NOTA BENE: La dazione della garanzia finanziaria è requisito necessario per registrare la partita IVA dell'entità rappresentata nell'archivio dei partecipanti alle transazioni intracomunitarie (VIES).
Obbligo del rappresentante fiscale
È richiesto al rappresentante fiscale, che invia la dichiarazione contenente la domanda di inclusione nella suddetta banca dati, di assicurarsi della completezza e dell'accuratezza dei documenti e delle informazioni fornite dal contribuente, confrontandole con i dati a sua disposizione.
ATTENZIONE: In caso di mancata verifica, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 3.000 a 50.000 euro, la quale non è soggetta a cumulo giuridico.
Forme della garanzia
L’articolo 1 del decreto Mef del 4 dicembre 2024 può essere prestata sotto forma:
- di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
- di fideiussione bancaria,
- di polizza fideiussoria.
La garanzia, che deve avere un valore minimo di 50.000 euro, deve essere emessa a nome del Direttore temporaneo della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente, determinata in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, e consegnata a quest'ultima.
Secondo l'articolo 2, la validità minima della garanzia deve essere di trentasei mesi a partire dalla data di consegna, senza necessità di rinnovo successivo.
Periodo transitorio
Regolamentando il periodo transitorio, l'articolo 3 stabilisce che i soggetti già registrati nella banca dati Vies alla data di emissione dell’atto tramite il quale l'Agenzia delle Entrate deve specificare (entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale) le procedure operative, devono depositare la garanzia entro sessanta giorni da tale data.
Se non adempiono, l'Agenzia notificherà, tramite Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inizio del processo di rimozione d'ufficio dalla banca dati, che avverrà se non si risolve la situazione entro sessanta giorni dalla ricezione di tale notifica da parte dell'interessato.
Analisi del rischio affidato a AdE e GdF
L'articolo 4 delega all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza la realizzazione di analisi di rischio per identificare quei rappresentanti fiscali residenti in paesi fuori dall'Unione Europea e non parte dello Spazio Economico Europeo, che mostrano segnali di rischio riguardo al loro dovere di verificare accuratamente la completezza e l'autenticità dei documenti forniti dal rappresentato.
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