Vecchi impatriati, ultimi giorni per la proroga del regime. Tutti i requisiti

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Vecchi impatriati, ultimi giorni per la proroga del regime. Tutti i requisiti

Nel fitto calendario degli adempimenti in programma per il 1° luglio, che vedono il passaggio al primo giorno lavorativo di molti appuntamenti che terminano domenica 30 giugno 2024, anche la scadenza del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla proroga del regime per i lavoratori impatriati.

NOTA BENE: Nello specifico, il versamento dell’imposta sostitutiva per la proroga quinquennale del regime agevolato per i lavoratori impatriati (ex art. 16, c. 3-bis D.Lgs. 147/2015) è riservato ai cosiddetti “vecchi” impatriati, ossia coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 29 aprile 2019 e hanno beneficiato del regime agevolato fino al 31 dicembre 2023 (quindi nel periodo 2019-2023).

Per tali soggetti, le modalità di esercizio dell’opzione sono quelle definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021.

L’agevolazione per facilitare il rientro in Italia di lavoratori con determinate caratteristiche ha subito, però, nel tempo alcune modifiche normative, che hanno portato alla determinazione di un periodo transitorio. Vediamo brevemente la norma istitutiva del regime agevolato e quali le novità introdotte dal più recente Decreto legislativo n. 209/2023.

Regime agevolato lavoratori impatriati, la norma originaria

Il regime agevolato per i lavoratori impatriati, stabilito dall'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015, è una misura fiscale incentivante destinata ad attrarre in Italia lavoratori dall'alto valore aggiunto.

Questo regime è specificamente rivolto a coloro che, grazie alle loro competenze avanzate e alla loro esperienza internazionale, possono contribuire significativamente allo sviluppo economico, culturale e tecnologico dell'Italia. Attraverso il trasferimento della loro residenza fiscale in Italia e lo svolgimento della maggior parte della loro attività lavorativa nel Paese, questi lavoratori possono beneficiare di una riduzione della base imponibile IRPEF.

Tuttavia, con l'emanazione del D.Lgs. 209/2023 e l'abrogazione dell'articolo 16 del D.Lgs 147/2015, la normativa sugli impatriati è stata riscritta, introducendo un nuovo regime con agevolazioni più limitate e requisiti più stringenti, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024.

Nuovo regime per gli impatriati, criteri più stringenti

Il regime speciale per lavoratori impatriati, inizialmente introdotto dall'articolo 16 del D.Lgs n. 147 del 2015 ha subito importanti modifiche con l'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, applicabili dai periodi di imposta successivi al 2019.

Inizialmente, l'articolo 16 consentiva ai lavoratori che trasferivano la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di una riduzione del 50% sulla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia. Questa agevolazione era temporanea e applicabile per cinque anni a partire dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro anni.

Le nuove disposizioni, invece, si rivolgono ai cittadini sia dell'Unione Europea sia di stati con i quali l'Italia ha accordi contro le doppie imposizioni o accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale. I beneficiari devono:

  • possedere un titolo di laurea e aver svolto un'attività lavorativa o di impresa all'estero per almeno 24 mesi consecutivi, oppure
  • avere svolto un'attività di studio all'estero per almeno 24 mesi consecutivi, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream.

La normativa chiarisce che non è possibile cumulare i periodi di studio e lavoro per soddisfare il requisito dei 24 mesi all'estero; le attività devono essere state svolte per intero in uno di questi contesti. La circolare n.17/E del 23 maggio 2017 ha ulteriormente specificato che, per quanto riguarda l'attività di studio, il requisito di 24 mesi è considerato soddisfatto solo se il titolo conseguito ha una durata minima di due anni.

Nuovi impatriati, le agevolazioni

L'agevolazione fiscale per i nuovi impatriati prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, contribuiscano alla formazione del reddito complessivo solo per il 50%, beneficiando quindi di un'esenzione del 50%.

Sono riconosciuti i seguenti ulteriori vantaggi per lavoratori con figli minorenni:

  • la base imponibile si riduce ulteriormente al 40% del reddito complessivo nei casi in cui:

  a) il lavoratore si trasferisce in Italia portando con sé un figlio minore;

  b) un figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione del regime. In questi casi, l'agevolazione inizia dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e continua per il tempo residuo di fruizione del regime.

  • l'agevolazione maggiore si applica se il figlio minore o il minore adottato risiede in Italia durante il periodo in cui il lavoratore beneficia del regime.

Per poter accedere all’agevolazione è, però, necessario che:

  • il lavoratore trasferisca la propria residenza fiscale in Italia e la mantenga per almeno i quattro periodi d'imposta successivi;
  • dabbia avuto la residenza fiscale all'estero per almeno i tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
  • la maggior parte dell'attività lavorativa sia svolta in Italia;
  • il lavoratore possieda qualifiche o specializzazioni elevate come definite dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.
Durata dell'Agevolazione: il regime agevolato è valido dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i successivi quattro periodi di imposta. Se il lavoratore non mantiene la residenza fiscale in Italia per i quattro anni richiesti, perde i benefici del regime e sono recuperati gli importi già beneficiati, con l'applicazione di interessi.

Impatriati e regime transitorio

Il regime transitorio, definito dall'articolo 5 comma 9 del DLgs 209/2023, stabilisce che le norme precedentemente vigenti continueranno ad applicarsi per i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia prima del 31 dicembre 2023. Questa disposizione crea una distinzione significativa tra i trasferimenti avvenuti fino al 29 aprile 2019 e quelli effettuati a partire dal 30 aprile 2019.

Per i trasferimenti fino al 29 aprile 2019:

  • i lavoratori impatriati che si sono trasferiti in Italia fino a questa data possono prolungare il loro periodo agevolato per altri cinque anni. Questa estensione è possibile attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva, le cui modalità sono definite dal provvedimento n. 60353/2021 dell'Agenzia delle Entrate.
  • Questi soggetti devono versare l'imposta sostitutiva, che può essere del 10% o del 5% in base alla presenza di figli minorenni e/o alla proprietà di un immobile residenziale, utilizzando il modello F24 senza possibilità di compensazione. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.

Per i trasferimenti dal 30 aprile 2019:

  • i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2023 sono soggetti alle norme in vigore a partire dal loro anno di trasferimento, senza la possibilità di accedere alla proroga del regime agevolato prevista per chi si è trasferito prima del 29 aprile 2019.
  • questi lavoratori beneficiano delle condizioni del regime transitorio solo nei limiti del quadro normativo applicabile durante il loro trasferimento e non possono prolungare ulteriormente il periodo di agevolazione con le modalità previste per i trasferimenti precedenti.

NOTA BENE: Iil regime transitorio differenzia i benefici fiscali e le possibilità di proroga in base alla data di trasferimento della residenza in Italia, privilegiando chi si è trasferito prima del 29 aprile 2019 con opzioni di proroga più vantaggiose sotto forma di imposte sostitutive ridotte.

Infatti, con le recenti modifiche normative, sono stati abrogati l'articolo 16 del DLgs. 147/2015, che disciplinava il regime originario per i lavoratori impatriati, e l'articolo 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019, che consentiva la prolungazione del regime per i lavoratori trasferitisi in Italia fino al 29 aprile 2019.

A partire dal 2024, pertanto, sono previsti tre distinti periodi di agevolazione fiscali per i lavoratori impatriati che possono essere riassunti nella Tabella che segue.

Periodo

Descrizione

Fino al 29 aprile 2019

Regime originale per chi ha trasferito la residenza in Italia entro questa data. Possibilità di prolungare l'agevolazione sotto certe condizioni, ora abrogate ma applicabili retroattivamente per chi rientra nel regime transitorio.

Dal 30 aprile 2019 al 2023

Applicazione delle norme post-abrogazione del regime precedente. Cambiamenti specifici nel trattamento fiscale degli impatriati trasferiti in Italia in questo intervallo.

Dal 2024 in poi

Nuovo regime di tassazione agevolata definito dall'articolo 5 del DLgs. 209/2023. I redditi di lavoro dipendente e autonomo fino a 600.000 euro annui concorrono al reddito complessivo per il 50% del loro ammontare.

Vecchi impatriati, sostitutiva entro il 1° luglio per mantenere i benefici

Per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 29 aprile 2019 e che hanno beneficiato del regime agevolato fino al 31 dicembre 2023, è prevista la possibilità di estendere questo regime per altri cinque anni.

L’estensione richiede il pagamento di una imposta sostitutiva, le cui modalità sono specificate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 e i cui codici tributo per il versamento sono stati istituiti con la risoluzione n. 27/E del 2021.

ATTENZIONE: L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del primo periodo di agevolazione. Per l’anno 2024, cadendo tale giorno di domenica, l’adempimento slitta al 1° luglio 2024.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono le seguenti:

  • 10% sui redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel 2023, se al momento dell'esercizio dell'opzione il soggetto ha almeno un figlio minorenne o ha acquistato o acquisirà una proprietà residenziale in Italia entro diciotto mesi dal pagamento.
  • 5% sui medesimi redditi se il soggetto ha almeno tre figli minorenni al momento dell’esercizio dell’opzione e possiede o acquisirà una proprietà residenziale nei termini sopracitati.

NOTA BENE: In entrambi i casi l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24 Elide, senza possibilità di compensazione.

È importante notare che non si applicano le procedure di ravvedimento per sanare eventuali ritardi o mancanze nei versamenti.

I lavoratori interessati devono inoltre presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, includendo tutte le informazioni richieste, entro il 1° luglio del 2024, considerando che il 30 giugno è domenica. Questa opzione offre un'importante opportunità per i lavoratori impatriati di mantenere vantaggi fiscali prolungati, favorendo così la loro permanenza e integrazione economica in Italia.

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