Unificato il Modello 770/2017

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Unificato il Modello 770/2017

La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al periodo d'imposta 2016

Il modello 770/2017, relativo all’anno d'imposta 2016, quest’anno si presenta come un modello unitario e, rispetto agli anni passati, unifica il modello 770 Semplificato e Ordinario. Il modello è utilizzato dai sostituti d'imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati.

E’ utilizzato, inoltre, per comunicare i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Fino allo scorso anno erano due le versioni disponibili, “ordinario” e “semplificato”.

  • Il primo (ordinario) era utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e le indennità di esproprio, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati;
  • Il secondo (semplificato), invece, era dedicato alle altre tipologie di redditi (lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, lavoro autonomo, provvigioni, diversi) e ai dati contributivi, previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta comprende due modelli che individuano due adempimenti, la Certificazione Unica e il Modello 770.

La certificazione Unica deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata entro il 7 marzo 2017.

Si fa presente che l’invio delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (Es. redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Il modello 770 deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti,  e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La trasmissione in modalità telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2017.

I sostituti d’imposta possono suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY - relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati - separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY - relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - e in un altro flusso  tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.

Il modello 770/2017

Con provvedimento direttoriale del 16 gennaio 2017 è stato approvato il modello 770/2017 che riunisce in una sola dichiarazione i precedenti modelli 770/Semplificato e 770/Ordinario e che nello specifico deve essere utilizzato per comunicare:

  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria;
  • i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta;
  • le compensazioni operate;
  • i crediti d’imposta utilizzati;
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Con il provvedimento del 2 maggio scorso sono state apportate alcune modifiche al modello, alle istruzioni e alle relative specifiche tecniche. Le modifiche sono state necessarie per correggere alcuni errori materiali presenti nel modello e riscontrati successivamente. Sono stati, inoltre, perfezionati i controlli contenuti nelle specifiche tecniche, per evitare ai sostituti di imposta errori in fase di compilazione.

Il modello per la dichiarazione dei sostituti d’imposta presenta tre principali novità:

  • è stato inserito il nuovo quadro DI per la gestione dell’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’articolo 2, comma 8-bis del DPR 322/1998, modificato dall’articolo 5 del D.L. 193/2016;
  • sono state eliminate dalle prime tre sezioni del quadro ST e dal quadro SV le caselle riferite alla compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento, che da quest’anno sono transitate nell’F24;
  • è stato semplificato il quadro SX di riepilogo dei crediti e delle compensazioni.

La rivisitazione della modulistica, l’invio separato

Il modello 770 rientra anch’esso nell’ambito della rivisitazione della modulistica dichiarativa, che quest’anno ha portato, ad esempio, alla scomparsa del modello Unico (ora modello Redditi) e alle novità in tema di dichiarazione Iva.

L’unificazione del modello 770/2017 non fa venir meno la possibilità di effettuare un invio separato per tipologie di ritenute.

Nella parte iniziale del Modello 770/2017 sono riportati i riquadri relativi a:

  • tipo di dichiarazione;
  • dati relativi al sostituto;
  • dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;
  • firma della dichiarazione;
  • impegno alla presentazione telematica;
  • visto di conformità.

La modalità di compilazione del frontespizio, nel caso di invio separato, è diversa rispetto al passato.

Occorre compilare, all’interno della sezione Tipo di dichiarazione, per prima la casella Tipologia sostituto, indicando:

  • il codice 1 se il sostituto ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (lo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 semplificato);
  • il codice 2 se il sostituto ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo sia ritenute da redditi di capitale (lo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 semplificato sia del modello 770 ordinario);
  • il codice 3 se il sostituto ha operato solo ritenute da redditi di capitale (lo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 ordinario).

Questa casella del frontespizio deve essere compilata nello stesso modo da tutti i soggetti che invieranno la propria parte del modello (commercialista, consulente del lavoro, eccetera), in quanto si tratta di un’informazione anagrafica relativa al sostituto, indipendente dai dati che si stanno inviando nel modello utilizzato.

Altra sezione da compilare e la Redazione della dichiarazione, costituita dalle sottosezioni Quadri compilati e Gestione separata.

La sezione Quadri compilati serve per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

La sezione Gestione separata deve essere compilata proprio qualora si intenda trasmettere la dichiarazione (quindi i flussi riferiti al modello 770/2017) in parti separate, barrando le relative caselle Dipendente, Autonomo e Altre ritenute.

Relativamente alla trasmissione, va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), vi è comunque la facoltà del sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi.

In  questo caso dovranno essere barrate le singole caselle Dipendente, Autonomo e Altre ritenute per indicare il flusso che viene inviato con la dichiarazione.

Chi deve presentare il modello

Presentano il Modello 770/2017 coloro che nel periodo d’imposta 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Il riferimento va alle

  • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

 Sono comunque tenuti alla presentazione del Modello 770/2017 i soggetti che nel 2016:

  • hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239);
  • hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi (art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600);
  • hanno applicato l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2016;
  • sono rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Presentazione della dichiarazione

Il modello 770/2017 deve essere presentato solo telematicamente:

  • direttamente (tramite i servizi telematici Entratel o fisconline);
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto, e anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia dal:

  • revisore contabile iscritto presso il Ministero della Giustizia (con l’indicazione del codice 1 nella casella soggetto);
  • responsabile della revisione se si tratta di società di revisione iscritta presso il Ministero della giustizia (con l’indicazione del codice 2). Occorre anche  compilare un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;
  • collegio sindacale (indicando il codice 4 per ciascun membro).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Osserva

Nel caso dei condomìni, la dichiarazione deve essere sottoscritta dallamministratore in carica, risultante dallultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

Il Modello 770/2017 deve essere presentato solo in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio 2017.

Nella sezione Firma è presente anche la casella per la richiesta dell’invio dell’avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione allintermediario, da barrare se si sceglie questa modalità di informazione. L’intermediario accetta di ricevere l’avviso bonario barrando la casella “Ricezione dellavviso telematico controllo automatizzato” nel riquadro impegno alla ricezione telematica.

Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente nella sezione della Firma deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770:

  • amministrazioni dello Stato, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX in quanto non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute (Indicando 1);
  • sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2016 e quindi non obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV (Indicando 2).

I quadri del modello 770/2017

Quadri relativi ai redditi di capitale e proventi finanziari

Quadro

SF

Vanno indicati i dati relativi ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati, nonché i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

Quadro SG

Nel quadro vengono indicati i dati relativi alle somme derivanti da riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.

Quadro SH

E’ relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.

Quadro

SI

Il quadro deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 2016, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

Quadro

SK

Devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR.

Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.

Quadro

SL

Nel quadro vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.

Quadro SM

Vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo dimposta.

Quadro SO

Il quadro è relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), Tuir e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’Ivie per i soggetti da essi rappresentati.

Quadro

SP

Il quadro è relativo alle ritenute operate sui titoli atipici. In particolare compilano il suddetto quadro:

  • i soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • i soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell’emittente (residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

Sono inoltre tenuti alla compilazione del presente quadro i soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei suddetti titoli o certificati.

Quadro SQ

Il quadro contiene i dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli Spa.

 

Quadri relativi all’operatività del sostituto d’imposta

Quadro

SS

Nel quadro devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Quadro

DI

Il quadro è relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.

Quadro

ST

Riguarda le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

Il quadro va compilando rispettando la  corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24. Pertanto si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

Quadro SV

E’ relativo alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.

Quadro

SX

E’ relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:

  • del credito 2015 derivante dalla precedente dichiarazione (Mod. 770/2016) e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24 entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
  • dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2016 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Quadro

SY

In questo quadro vanno indicate le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute di acconto operate ai sensi dell’ articolo 25 del D.L. 78/2010. Deve inoltre essere utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Il quadro DI

Il quadro DI viene inserito quest’anno e raccoglie le informazioni derivanti dalla presentazione di dichiarazioni integrative a favore del contribuente sostituto d’imposta.

Il D.L. n. 193/2016 ha, come noto, introdotto la possibilità di presentare, entro i termini di accertamento, la dichiarazione integrativa anche se a favore del contribuente, dalla quale può emergere un minor debito d’imposta o un maggior credito.

Il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione con una tempistica differenziata a seconda del momento di presentazione della dichiarazione stessa.

Il quadro DI del Mod.770/2017 deve essere compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

Il maggior credito eventuale che risulta dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ai sensi dell’articolo 5 del decreto n. 193 del 2016), può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Il Quadro ST

Nel quadro ST del Modello 770/2017 sono presenti quattro sezioni:

  • la prima relativa alle ritenute all’Irpef operate e  alle imposte sostitutive prelevate;
  • la seconda con i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all’Irpef;
  • la terza sezione contiene i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.

Nella quarta sezione si dovranno indicare:

  • le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
  • le imposte sostitutive di cui all’art. 26 ter;
  • l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
  • l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

La novità di maggior rilievo è data dalla scomparsa dalle prime tre sezioni delle caselle riferite alla compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento che quest’anno sono transitate nel modello F24.

Poiché non sono più possibili quelle operate all’interno degli importi trattenuti ed essendo già state evidenziate nel Mod. F24, nessun dato viene richiesto nel quadro ST.

Pertanto:

  • le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015 e n. 103 del 9 dicembre 2015 non devono essere riportate nel quadro ST
  • qualora il sostituto abbia restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nella casella 2 “ritenute operate”, deve essere indicato l’ammontare delle ritenute operate. L’importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del quadro SX mentre l’importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 2 del quadro SX;
  • qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d’anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 (ritenute operate) deve essere indicata la differenza pari all’importo da versare.

Nel Quadro ST ritenute operate (Sezione I -  Erario) sono stati eliminati i campi:

  • versamento crediti recuperati;
  • importi utilizzati a scomputo e utilizzo di versamenti in eccesso (in quanto nel 2016 non era più possibile recuperare crediti attraverso lo scomputo interno);
  •  tesoreria.

Nel prospetto ST ritenute operate (Sezione II - Addizionale regionale) sono stati eliminati i seguenti campi:

  • importi utilizzati a scomputo e utilizzo di versamenti in eccesso (poiché nel 2016 non era

più possibile recuperare crediti attraverso lo scomputo interno);

  • tesoreria.

Anche nel quadro SV (Trattenute di addizionali comunali all'IRPEF) sono stati eliminati i campi:

  • versamento crediti recuperati;
  • importi utilizzati a scomputo e utilizzo di versamenti in eccesso;
  • tesoreria.

Il Quadro SX

Il quadro SX, relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni, è stato rivisto in funzione del fatto che non è più permesso effettuare scomputi interni e per il fatto che è utilizzabile per i redditi di capitale.

Nel quadro SX sono riportati i dati di riepilogo

  • del credito 2015 derivante dalla precedente dichiarazione (770/2016) e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite il Modello F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione (2017);
  •  dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2016 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal Quadro DI.

Quadro Normativo

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017

Provvedimento Agenzia delle entrate del 2 maggio 2017

Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (Art. 5)

 

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