Rottamazione quater: online il servizio per presentare le domande

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Rottamazione quater: online il servizio per presentare le domande

Entra nel vivo (in tempi record) la cd. “rottamazione-quater”, ossia la nuova definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi prevista dalla Legge di bilancio 2023. Sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, infatti, sono state pubblicate le modalità operative e il servizio da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione. Prima scadenza nel calendario della rottamazione-quater è, quindi, il 30 aprile 2023.

La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno  essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

ATTENZIONE: A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, ADER ha pubblicato sul proprio portale anche le FAQ sulla nuova definizione agevolata.

Ambito applicativo della nuova definizione agevolata

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cd. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. La misura, in particolare, prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Il beneficio della “rottamazione-quater”, quindi, consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
  • delle somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione ai sensi art. 17 del DLgs. 112/99; 

Al fine della determinazione del quantum dovuto (a titolo di capitale compreso nei carichi e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella) si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo ed il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con pagamenti parziali, deve dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima. Nello specifico, la “Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  1. contenuti in cartelle non ancora notificate;
  2. interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  3. già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. Si tratta dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 2000 al 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
  • la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
  • la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e 1.1-30.9.2017 (rottamazione-bis, D.L. 148/2017);
  • la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, DL n. 119/2018);
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
  • la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019).

NOTA BENE: In sostanza, la norma sembra rimettere in termini i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati fino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini prescritti ex lege, e a condizioni più vantaggiose (si abbatte, tra gli altri, anche l’aggio).

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La sanatoria interessa, altresì:

  • i debiti risultanti da carichi affidati all’Agenzia Entrate-riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), previa adozione di apposite delibere, entro il 31 gennaio 2023, da pubblicare nei rispettivi siti istituzionali e da comunicare – sempre entro la medesima data - all’agente della riscossione mediante PEC;
  • i carichi affidati all’Agenzia Entrate-riscossione rientranti nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 nonché per ristrutturazione dei debiti e concordato minore ex D.Lgs. 14/2019.

Somme escluse dalla definizione

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  1. i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  2. i carichi relativi a:
  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Reg. UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’Iva riscossa all’importazione.
  1. le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  2. i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa;

Nel corso dell’iter parlamentare è stata espunta la lettera e) del comma 246 che escludeva dalla rottamazione le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare, entro il 30 aprile 2023, mediante apposito modello (entro lo stesso termine è possibile “integrare” una dichiarazione già presentata). Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. Tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi.

Piano dei pagamenti

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. Inoltre, al caso in esame non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

NOTA BENE: Entro il 30.06.2023 l’Agenzia Entrate-Riscossione invia al contribuente una “comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale) della domanda, con l’evidenza delle “motivazioni” per le quali non è stata accolta la  richiesta di definizione agevolata.

Il pagamento del dovuto – che dovrà avvenire secondo le scadenze riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento - può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. 

Restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, “superiore a cinque giorni”, in particolare, non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

ATTENZIONE: Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Effetti della definizione agevolata

A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima/unica rata, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni “in essere” alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Ader non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. L'inibizione di nuove azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi di ruolo ma i soli carichi definibili. Pertanto, se il debitore intendesse definire una parte dei ruoli o se fossero presenti, ad esempio, ruoli concernenti aiuti di stato recuperati (non definibili), le misure cautelari, per questi, potrebbero essere adottate;
  • l’Ader non può proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta /riscossione dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

In merito alle istanze di definizione agevolata delle dilazioni di pagamento “già in atto” occorre, dunque, tener presente che, come ribadito anche nelle FAQ dell’Agenzia Entrate-riscossione, una volta presentata la domanda di adesione (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza del versamento della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Al 31 luglio 2023 le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

 

FAQ – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Ho aderito alla definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. cosa succede?

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Ho un contenzioso con agenzie delle entrate-riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. Posso farlo?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

Come posso verificare la mia situazione debitoria, senza recarmi allo sportello, per poter poi presentare la domanda  di definizione agevolata (“rottamazione-quater”)?

Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.

Come presentare la domanda

I contribuenti interessati possono utilizzare due modalità alternative per presentare la domanda:

  • accedendo all’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia entrate-riscossione (con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento) e indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare della misura agevolativa;
  • nell’ area pubblica del sito istituzionale dell’Agenzia entrate-riscossione, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione “Definizione agevolata” dell’area pubblica si deve compilare l’apposito form inserendo:

  1. i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione;
  2. specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto;
  3. il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È, inoltre, necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.  

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. Con le stesse modalità il contribuente può presentare in “tempi diversi”, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate “integrative” della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate “sostitutive” della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter”, indipendentemente dal fatto che tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Sovraindebitamento

È possibile aderire alla Rottamazione-quater” anche per i carichi, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.

In questo caso, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello. Il modello DA-LS-2023 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.lgs.n. 14/2019.

Saldo e stralcio

È disposto l’annullamento “automatico”, alla data del 31/3/2023, dei debiti:

  • di importo “residuo”, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2015, ancorché ricompresi nella cd. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel cd. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL. 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

Così, dall’1.1 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” inclusi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. In ogni caso, la cancellazione automatica è esclusa per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni ex artt. 4, DL n. 119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010) e 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 (stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000).

Rispetto alla formulazione originaria della norma (che disponeva l’estensione dell’annullamento automatico agli enti di previdenza privati) viene ora stabilito che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti “diversi” dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico opera “limitatamente” alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973), ma non in merito a quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

 

FAQ – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo "stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, come previsto dalla legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31 marzo 2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? non rischio di  pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?

E’ possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “rottamazione-quater”, riportati nella “comunicazione” che agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Ho ancora in essere un piano di pagamento della “rottamazione ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “stralcio” dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 e presentare la richiesta di “rottamazione-quater”?

Sì. La legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “rottamazioni”. In tal caso la “comunicazione” che Agenzia delle Entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

 

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