Alluvione Toscana: come presentare domanda di CIG e CISOA

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Alluvione Toscana: come presentare domanda di CIG e CISOA

Dall’Inps arriva il riepilogo delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali nonché al trattamento di integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) da parte dei datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali in Toscana.

Il riepilogo delle indicazioni è contenuto nel messaggio INPS n. 3959 del 9 novembre 2023.

Eventi alluvionali

In considerazione degli eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno colpito la Regione Toscana (province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) avvenuti a partire dal 2 novembre 2023, i datori di lavoro possono ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

CIGO e assegno di integrazione salariale

Ai fini della presentazione delle domande relative alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, i datori di lavori devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, rientrante tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Relativamente alle causali per gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;
  • le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva. Nel caso in cui la stessa sia prevista è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. Con riferimento alle imprese del settore edile e lapideo - sia industriali che artigiane - non risulta necessario effettuare l’informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale. Da parte delle medesime imprese, l’informativa deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Unitamente alla domanda di accesso alle prestazioni, il datore di lavoro deve allegare la relazione tecnica ove si illustri la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Nell’eventualità di presentazione della domanda con causale “Incendi - crolli – alluvioni” riferita alle unità produttive in cui sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione può essere presentata in forma semplificata con l’indicazione sintetica della tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive ovvero operative oggetto della domanda e dovrà attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Tra le causali per gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE) rientra altresì la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” da utilizzare laddove il datore di lavoro non abbia potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici in considerazione della situazione di impraticabilità dei locali.

In tal caso, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Per quanto riguarda il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono indicare nella prima domanda di accesso con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa (eventualmente prorogabile) basata su ragionevoli previsioni in considerazione del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

NOTA BENE: Per la trasmissione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro devono osservare le consuete modalità di invio.

Biennio mobile

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L’Inps riepiloga le specifiche causali da utilizzare per la domanda di accesso alla CISOA:

  • causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”;
  • causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”;
  • causale “calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08”;

I datori di lavoro agricoli possono richiedere il trattamento di integrazione salariale (CISOA) di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno, osservando le consuete modalità di invio.

I destinatari del trattamento sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso la stessa azienda.

Con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 98/2023.

Altresì, i trattamenti compresi nel predetto periodo sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda con la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023.

In corrispondenza delle giornate per le quali è stata autorizzata la CISOA per riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista ovverosia: ordinaria (per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta) e figurativa (per la parte di giornata coperta da CISOA).

Per quanto attiene la sospensione delle attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi in aree geografiche oggetto di dichiarazione di stato di emergenza (come nel caso dei territori della Regione Toscana) è possibile accedere al trattamento di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In tal caso, agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Il trattamento è erogabile ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

I periodi di corresponsione del trattamento in trattazione non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale di cui al citato articolo 8 della legge n. 457/1972 e gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro. Per richiedere tale trattamento i datori di lavoro interessati devono presentare un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

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