Tfr, indice di rivalutazione di gennaio 2025
Pubblicato il 24 febbraio 2025
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Il 21 febbraio 2025 l’Istat ha reso noto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla mensilità di gennaio 2025, utile a determinare la rivalutazione dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto.
Tale retribuzione differita, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, è infatti rivalutata annualmente - salvo la quota maturata nell'anno - su base composta con applicazione del tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Per il mese di gennaio 2025 l’indice generale FOI si attesta in 120,9 e il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,561772.
Rivalutazione Tfr
Il coefficiente di rivalutazione in caso di anticipazione del Tfr si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene corrisposta.
Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione che rimane a disposizione del datore di lavoro, mentre non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr eventualmente versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.
Aziende con meno di cinquanta dipendenti
Le aziende con meno di cinquanta dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare devono invece operare la rivalutazione della quota di Tfr maturata dal lavoratore: come disposto infatti dall’articolo 1, comma 755, della legge finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato da questi lavoratori dal 1° gennaio 2007 deve essere infatti trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps.
Anche se il datore di lavoro non ha più dunque la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal dipendente, deve comunque rivalutare le relative quote.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Trattandosi di un elemento retributivo erogato in maniera differita, vale a dire alla cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, il datore di lavoro tenuto ad accantonare tali somme per conto del lavoratore deve dunque operare la rivalutazione delle somme maturate per mantenere la loro corretta indicizzazione al costo della vita.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, la rivalutazione è operata sulla base dell’incremento dell’indice Istat registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello rilevato per il mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si calcola sempre sul fondo Tfr accantonato fino all'anno precedente, per cui al Tfr maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.
L’imposta sostitutiva pari al 17% è versata in acconto entro il 18 dicembre dell’anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Al momento dell’erogazione del Tfr, il datore di lavoro provvede ad applicare la tassazione separata sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva, da considerarsi non imponibili.
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