Quota TFR e ticket licenziamento, istruzioni operative
Pubblicato il 30 marzo 2022
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Con il messaggio n.1400 del 29/3/2022, l’INPS fornisce le istruzioni operative, alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, per la corretta applicazione della proroga dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e del ticket di licenziamento.
La proroga è stata estesa a tutto il 2022 dall’art. 4 del DL n. 103 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2021.
Esonero TFR e ticket di licenziamento - Modalità
La richiesta di esonero della quota TFR e del ticket di licenziamento va effettuata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali allegando la domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione che indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, distinguendo quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento per ogni anno di competenza.
Richiesta di sgravi - Modalità
Per accedere agli sgravi i curatori fallimentari, i commissari straordinari o gli intermediari incaricati dalle aziende devono presentare apposita istanza all’INPS tramite il modulo on-line presente nel “Portale Agevolazioni” del sito www.inps.it, fornendo altresì quanto determinato in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ovvero:
- la misura complessiva delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- la misura complessiva del ticket di licenziamento con riferimento all’anno di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’INPS attribuisce all’azienda il CA “0Q” dal mese di fruizione dell’esonero e fino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento; se l’esonero è invece richiesto solo per il ticket di licenziamento, il CA è attribuito dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero medesimo.
Liquidazione della quota di TFR maturato durante la CIGS
Per le aziende che invece hanno sospeso il trattamento CIG per accedere a quello con causale “emergenza COVID-19”, poiché le previsioni di spesa per il 2020 contenute nei decreti di autorizzazione potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021, è necessario che i curatori fallimentari o i commissari straordinari chiedano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle quote di TFR.
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