CIG, divieto di licenziamento, bonus e lavoro a termine: le novità del decreto Sostegni

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CIG, divieto di licenziamento, bonus e lavoro a termine: le novità del decreto Sostegni

Via libera dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 al decreto Sostegni. Il decreto-legge, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, prevede nuove misure per il sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Sono 5 gli ambiti in cui si articolano gli interventi:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori azioni settoriali.

Si riepilogano di seguito le principali novità in materia di lavoro.

Nuovi trattamenti di integrazione salariale

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 viene prevista la possibilità di richiedere fino a:

  • 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 - cd. “Cura Italia”), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 - cd. “Cura Italia”) da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non sono tenuti a pagare il contributo addizionale.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

Il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni. 

Per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, è la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Prevista, infine, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Divieto di licenziamento

Il decreto Sostegni prevede un primo blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021. Successivamente, ma solo per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Confermate le deroghe stabilite nella legge di Bilancio per il 2021.

Indennità per lavoratori dipendenti e autonomi

Al fine di fronteggiare l’emergenza economica scaturita dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19, sono riconosciute nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo.

In particolare, è riconosciuta, a determinate condizioni e nel rispetto di specifici requisiti, un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai:

  • dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

La domanda per le indennità va presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Ai lavoratori già beneficiari delle indennità (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) l'indennità una tantum pari a 2.400 euro è erogata automaticamente.

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.

Lavoratori dello sport

In favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società̀ e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività̀, viene prevista una indennità̀ complessiva erogata dalla società̀ Sport e Salute S.p.A.

L’ammontare dell’indennità è determinata in:

a) euro 3.600 per chi, nell’anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

b) euro 2.400 per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

c) euro 1.200 per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Fondo per il reddito di cittadinanza

Rifinanziato il fondo per il reddito di cittadinanza. 

Si prevede inoltre che, per l'anno 2021, i componenti del nucleo familiare che beneficia del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. Qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine dovesse comportare un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico resta sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di emergenza

Si riconosce l’erogazione delle ulteriori mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 del reddito di emergenza ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente di tutti i requisiti di legge.

Previste agevolazioni per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione.

Le nuove quote di Rem sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti generali, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL.

Il Rem è cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021.

Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Rifinanziato di 10 milioni di euro il “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 18/2020 per consentire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Lavoratori fragili

L’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità è equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021.
Sono interessati dalla disposizione i seguenti lavoratori:

  1.  lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
  2.  lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

NASpI

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla NASpI i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Navigator ANPAL Servizi SpA

Sono prorogati al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti “Navigator” conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. 

Fondo autonomi e professionisti

Previsto un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 (articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020).

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