Testo Unico Riscossione 2024, ok dal CdM. Entrata in vigore e novità

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Testo Unico Riscossione 2024, ok dal CdM. Entrata in vigore e novità

E’ stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri, riunitosi il 17 settembre 2024, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. Lo schema del decreto sarà trasmesso alle commissioni parlamentari per l'ottenimento dei pareri necessari.

Questo provvedimento sistematizza le norme oggetto della riforma della riscossione operata dal Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024.

Il nuovo decreto che rientra nell'ambito della Riforma fiscale prevista dalla Legge delega del 9 agosto 2023 (n. 111), si aggiunge ad altri testi unici già adottati, quali quelli su giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie, consolidando l'impegno del Governo verso la semplificazione e razionalizzazione delle norme fiscali

L'obiettivo principale del nuovo Testo unico è unificare e sistematizzare le disposizioni attualmente disperse in diverse fonti normative, relative ai versamenti e alla riscossione delle entrate, migliorando l'efficienza delle procedure di riscossione delle entrate statali. Inoltre, mira a ridurre l'arretrato delle cartelle esattoriali e a modernizzare il sistema fiscale, garantendo una gestione più equa e trasparente delle risorse pubbliche. In questo modo, il Testo unico sulla riscossione si propone di creare un quadro normativo più chiaro e operativo, essenziale per costruire un fisco più efficace e sostenibile nel lungo termine.

Struttura del Testo unico in materia di versamenti e riscossione

Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione si articola in maniera dettagliata e strutturata per garantire una gestione efficiente e uniforme delle procedure fiscali. Composto da 241 articoli suddivisi in 9 titoli, il Testo unico copre un ampio spettro di tematiche, dalla riscossione spontanea ai rimborsi, dalla riscossione coattiva alla mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti sia nel territorio nazionale che in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'ultimo articolo stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento a partire dal 1° gennaio 2026.

Considerando che la disciplina dell’accertamento esecutivo e quella degli atti impositivi degli enti previdenziali e locali, gestiti dall’agente della riscossione, non sono incluse nel presente Testo unico, il legislatore ha introdotto una disposizione di coordinamento per chiarire che i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento si estendono anche a tali atti impositivi. Inoltre, il Testo unico è stato aggiornato in conformità al Decreto Legislativo n. 110/2024 sulla riforma della riscossione, integrando nel Titolo IV del ruolo e cartella di pagamento la recente disposizione che amplia il perimetro dell’impugnativa dell’estratto di ruolo.

Il Testo unico ha un carattere compilativo, attuando la delega al Governo attraverso il rispetto di specifici criteri e principi direttivi, quali:

  • la ricognizione della normativa vigente proveniente da fonti diverse,
  • il coordinamento delle leggi esistenti mediante modifiche apportate da legislazioni successive,
  • e l’abrogazione delle disposizioni obsolete, rilevando anche le abrogazioni già effettuate dalle fonti legislative precedenti.

La composizione del Testo unico è suddivisa nei seguenti titoli principali:

1. Disposizioni in materia di riscossione spontanea, che regolano i versamenti diretti e la compensazione.

2. Riscossione delle imposte sul reddito, con la disciplina delle ritenute e degli acconti d’imposta.

3. Rimborsi, che trattano le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi e all’IVA.

4. Riscossione mediante ruoli, comprendente le norme relative al ruolo e alla cartella di pagamento.

5. Riscossione coattiva, dedicata alle attività di recupero forzoso del credito.

6. Funzionamento del Servizio Nazionale della Riscossione, che stabilisce obblighi e adempimenti per l’agente della riscossione.

7. Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo, applicabile a diverse tipologie di entrate statali non tributarie.

8. Mutua assistenza per il recupero dei crediti, disciplinando la riscossione internazionale.

9. Disposizioni transitorie e finali, che includono norme di abrogazione e coordinamento con legislazioni precedenti.

Lo schema di Decreto legislativo contiene anche tre allegati che trattano:

  • Allegato A - Forme societarie e imposte sui redditi nei Paesi UE: per l’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi.
  • Allegato B - Canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro.
  • Allegato C - Elenco delle disposizioni di interpretazione autentica: integrate nel Testo unico.

Analizziamo alcune novità.

Disposizioni in materia di riscossione spontanea

Il Titolo I del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione introduce importanti novità volte a ottimizzare le procedure di riscossione spontanea e a stabilire limiti chiari per le compensazioni orizzontali in presenza di debiti significativi. In particolare, gli articoli 5 comma 7 e 6 comma 1 delineano le vigenti limitazioni alle compensazioni, distinguendo tra maxi debiti superiori a 100.000 euro e debiti minori oltre 1.500 euro.

Nel dettaglio, l'articolo 5 comma 7 integra la disposizione precedentemente contenuta nell'articolo 37 comma 49 quinquies del Decreto Legislativo 223/2006, recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2024. Questa norma inibisce l'utilizzo di determinate tipologie di crediti quando vi sono iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per crediti d'imposta non spettanti o inesistenti. In tali casi, è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997 (ora trasferito all'articolo 3 del nuovo Testo unico), fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali e alle quote associative, come specificato nelle lettere e), f) e g) del comma 2 dello stesso articolo.

NOTA BENE: Tale esclusione si applica a debiti per imposte erariali e relativi accessori superiori a 100.000 euro, salvo che non si tratti di somme soggette a piani di rateazione non decaduti.

Parallelamente, l'articolo 6 introduce la preclusione alla autocompensazione per debiti iscritti a ruoli definitivi di importo superiore a 1.500 euro. Questa norma, ora inserita all'articolo 31 del Decreto Legislativo 78/2011, limita la possibilità del contribuente di compensare i crediti relativi alle imposte erariali. In pratica, se un contribuente ha debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro e il termine di pagamento è scaduto, non potrà più esercitare la compensazione, a meno che non siano applicabili eccezioni specifiche.

Queste disposizioni mirano a rafforzare la disciplina della riscossione e a prevenire abusi nel meccanismo delle compensazioni, assicurando che i crediti fiscali siano gestiti in modo più trasparente ed equo. Inoltre, tali limiti contribuiscono a ridurre l'arretrato delle cartelle esattoriali e a garantire una maggiore efficienza nel recupero delle entrate statali, migliorando al contempo la trasparenza e l'equità del sistema fiscale italiano.

Aggiornamento soglie di riscossione

Una delle principali novità è l'aumento della soglia al di sotto della quale non si procede all'accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione: per ciascun credito, l'importo minimo è stato innalzato a 30 euro, sostituendo la precedente soglia di 16,53 euro.

Questo cambiamento permette di ridurre il numero di iscrizioni a ruolo per importi minori, snellendo così le operazioni amministrative.

NOTA BENE: Pertanto, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione qualora l’importo dovuto, inclusi sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, la somma di 30 euro, sostituendo così la precedente soglia di 16,53 euro.

Inoltre, gli interessi applicati alle somme rateizzate saranno determinati in base al tasso di interesse stabilito mediante un decreto specifico del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Introduzione del nuovo meccanismo di dilazione dei pagamenti

Nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione viene introdotto un innovativo meccanismo di dilazione dei pagamenti, che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.

Questa novità consente ai contribuenti di estendere i propri piani di pagamento fino a un massimo di 120 rate, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti fiscali. Il meccanismo prevede una progressione delle rate che varia in base all’entità del debito e alla documentata situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente.

In pratica, i contribuenti che dimostrano una reale impossibilità momentanea di adempiere ai propri obblighi fiscali potranno beneficiare di piani di dilazione più lunghi e sostenibili, riducendo così il rischio di inadempienze e facilitando il recupero delle somme dovute.

Tale misura mira a rendere il sistema fiscale più equilibrato e accessibile, supportando i contribuenti in situazioni di crisi economica e contribuendo ad una gestione più efficiente e umana delle riscossioni. Inoltre, la possibilità di allungare i piani di pagamento fino a dieci anni rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del fisco italiano, promuovendo una maggiore collaborazione tra Stato e cittadini nella risoluzione delle problematiche fiscali.

Inclusione della riscossione coattiva nella riscossione spontanea e mediante ruolo

Nel nuovo Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, una delle innovazioni più significative è l’inclusione della riscossione coattiva all'interno della sezione dedicata alla riscossione spontanea e mediante ruolo (TITOLO V).

L’articolo 122 infatti dispone che: "L’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede".

Questa integrazione permette di gestire in maniera più coerente e unificata le diverse modalità di riscossione delle entrate statali, facilitando una transizione fluida tra le fasi volontarie e quelle forzate di recupero dei crediti. La riscossione coattiva, ora formalmente incorporata nel Testo unico, è disciplinata da procedure più chiare e standardizzate, che mirano a migliorare l’efficienza e la tempestività nel recupero delle somme dovute. Inoltre, questa inclusione favorisce una maggiore trasparenza nei confronti dei contribuenti, garantendo che siano adeguatamente informati sui loro obblighi fiscali e sulle conseguenze in caso di inadempienza.

L'approccio integrato riduce inoltre il rischio di contenziosi e facilita una gestione più efficace delle risorse destinate alla riscossione. In definitiva, l'inserimento della riscossione coattiva nel contesto della riscossione spontanea e mediante ruolo rappresenta un passo avanti verso un sistema fiscale più efficace, equo e trasparente, capace di bilanciare le necessità di raccolta delle entrate con il rispetto dei diritti dei contribuenti.

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