Decreto riscossione sbarca in GU. Tutte le novità su ruoli e dilazioni
Pubblicato il 08 agosto 2024
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 184/2024 del Decreto legislativo del 29 luglio n. 110 del 2024, si avvia una significativa riforma del sistema di riscossione delle entrate statali e si dà attuazione all’articolo 18 della legge delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
L’intervento normativo apporta cambiamenti sostanziali sia sul fronte organizzativo sia sul fronte normativo, toccando aspetti cruciali come i piani di dilazione, l'accertamento esecutivo e l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Le novità introdotte mirano a rendere il processo di riscossione più equo ed efficiente, offrendo ai contribuenti maggiori possibilità di gestire le proprie posizioni debitorie e una maggiore protezione nei procedimenti di contestazione.
Il provvedimento recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” si compone di 19 articoli, suddivisi in due Capi.
- Capo I: Disposizioni in materia di riscossione
- Capo II: Disposizioni complementari
Il decreto legislativo n. 110 del 2024 segna un passo importante verso un sistema di riscossione più giusto e funzionale, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate pubbliche e garantire la sostenibilità finanziaria nel rispetto dei diritti dei contribuenti.
Vediamo i punti salienti della riforma del sistema di riscossione italiano.
Disposizioni generali sulla riscossione delle entrate statali
Come detto il Capo I del Dlgs n. 110 del 29 luglio 2024 (articoli da 1 a 10) si occupa di ridisegnare la disciplina relativa all’intera attività di riscossione.
Il provvedimento introduce significative modifiche nel sistema di riscossione delle entrate statali, con diverse disposizioni che verranno attuate a partire dal 1° gennaio 2025.
Innanzitutto, il decreto stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione debba organizzare una pianificazione annuale delle procedure di riscossione, secondo una logica di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, e che tale pianificazione sia formalizzata in una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 1).
Successivamente, viene chiarito il ruolo dell'agente della riscossione, che include il dovere di notificare prontamente le cartelle di pagamento e di aderire al piano annuale di riscossione, oltre all'obbligo di trasmettere mensilmente all'ente creditore gli aggiornamenti sulle procedure di riscossione e i risultati ottenuti (articolo 2).
Il decreto prevede inoltre che le quote non riscosse affidate all'Agenzia dal 1° gennaio 2025 siano automaticamente discaricate al 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento, a meno che non si verifichino specifiche condizioni, come fallimenti o liquidazioni giudiziali, che possono giustificare un discarico anticipato (articolo 3). Tuttavia, ci sono eccezioni a questo discarico automatico per le quote ancora oggetto di procedure esecutive o concorsuali, o per quelle che hanno beneficiato di dilazioni o altre forme di agevolazione legale (articolo 4).
Per quanto riguarda la gestione dei crediti, è previsto che l'ente creditore possa decidere di gestirli direttamente, affidarli a soggetti privati o riaffidarli all'agente della riscossione per un ulteriore biennio. Viene inoltre regolato il discarico anticipato nel caso in cui si accertino la nullatenenza del debitore, e le condizioni per un eventuale riaffidamento in presenza di nuove prove di capacità economica del debitore (articolo 5).
Infine, viene introdotta una regolamentazione più stringente delle attività di verifica e controllo da parte dell'agente della riscossione, specificando le responsabilità dell'agente nel processo di recupero dei crediti (articolo 6). Queste norme mirano a rendere il sistema di riscossione più efficiente e trasparente, migliorando la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti creditori, e a proteggere meglio i diritti dei contribuenti.
Disposizioni complementari
Tra le disposizioni complementari, meritano un’analisi più attenta quelle in materia di impugnazione e dilazione.
Estratto di ruolo
All’articolo 12 del Dlgs 110/2024 vengono presentate le regole relative all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, in particolare per quanto riguarda il comma 4-bis del D.P.R. n. 602/1973. Questa modifica specifica i casi in cui è possibile contestare la validità della notifica di tali documenti.
La recente riforma ha apportato chiarimenti e innovazioni riguardo le modalità di impugnazione relative al processo di riscossione. infatti, anche se l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile, sono stati definiti specifici casi in cui il ruolo e la cartella di pagamento possono essere contestati, particolarmente se il debitore dimostra di subire un pregiudizio a seguito dell'iscrizione a ruolo.
Questi pregiudizi possono originarsi da varie circostanze, tra cui:
- le disposizioni del Codice dei contratti pubblici,
- la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici,
- la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione,
- le procedure legate alla crisi d'impresa e all'insolvenza, operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e questioni legate alla cessione dell'azienda.
La riforma ha anche esplicitato e ampliato le tre ipotesi già esistenti per ricorrere contro l'estratto di ruolo, introducendo nuove situazioni ammissibili per l'impugnazione diretta, in modo da fornire ai debitori maggiori tutele contro possibili danni derivanti dalla riscossione.
Dilazioni di pagamento
L'articolo 13 del decreto legislativo introduce nuove disposizioni che facilitano la dilazione dei pagamenti per i contribuenti in difficoltà economica temporanea. Con queste nuove regole, i contribuenti che si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria possono richiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a 120.000 euro. Il numero di rate mensili varia in base all'anno di presentazione della richiesta: da 84 a 120 rate per i debiti fino a 120.000 euro, con specifiche estensioni fino a un massimo di 120 rate anche per somme superiori, a seconda delle condizioni documentate di difficoltà.
Queste misure mirano a offrire un supporto concreto ai contribuenti in difficoltà, garantendo flessibilità nel pagamento dei debiti fiscali e facilitando la gestione finanziaria in periodi di crisi. Specifici decreti del Ministero dell'Economia definiranno ulteriormente i dettagli applicativi di queste disposizioni. Le norme attuali resteranno valide per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024.
Ottimizzazione dei tempi di riscossione nell'accertamento
L'articolo 14 introduce aggiornamenti alle norme riguardanti la concentrazione delle attività di riscossione nell'ambito dell'accertamento, con l'obiettivo principale di abbreviare i tempi necessari per iniziare le azioni cautelari ed esecutive.
Queste modifiche sono volte a rendere più efficiente il processo di riscossione, permettendo un avvio più rapido delle procedure necessarie per garantire il recupero dei crediti.
Nello specifico, le modifiche introdotte dall'articolo 14 del Dlgs 110/2024 ampliano significativamente il campo di applicazione dell'accertamento esecutivo, includendo una varietà più ampia di atti impositivi. Tra questi rientrano:
- atti di recupero per crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazioni.
- avvisi e atti relativi al recupero di tasse, imposte, e altri importi non versati, inclusi quelli derivanti da contributi e agevolazioni fiscali percepiti senza averne diritto o per cessioni di crediti di imposta non conformi ai requisiti.
- attribuzione di sanzioni e avvisi di rettifica e liquidazione, con specifico riferimento alla normativa esistente sui diversi tipi di imposte e tributi, come l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, e l'imposta sulle successioni e donazioni.
- atti di accertamento per mancato, insufficiente, o tardivo versamento di tributi, comprese le tasse automobilistiche, con relative sanzioni.
Questa estensione dell'accertamento esecutivo è progettata per accelerare i processi di recupero coattivo delle somme dovute allo Stato, riducendo così i tempi necessari per avviare tali procedure. Nonostante l'incremento delle attività, non sono previsti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse umane e strumentali necessarie sono già coperte dalla legislazione vigente. Questa misura non solo efficienta le operazioni dell'Agenzia delle Entrate, ma dovrebbe anche portare a benefici finanziari, sebbene questi ultimi non siano stati quantificati.
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