Tax credit "transizione 5.0"
Pubblicato il 04 aprile 2024
In questo articolo:
- Soggetti beneficiari
- Investimenti agevolabili
- Autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo
- Spese di formazione
- Investimenti esclusi
- Misura del credito d'imposta
- Adempimenti
- Spese di certificazione per le Pmi
- Procedura di accesso al beneficio
- Utilizzo del credito d'imposta
- Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee
- Investimenti sostitutivi
- Conservazione della documentazione
- Cumulabilità
- Beni Agevolabili
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Con l'articolo 38 del D.L. n. 19/2024 (c.d. DL "PNRR") è stato istituito il "Piano Transizione 5.0" che disciplina un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che intendono effettuare, nel 2024 e 2025, nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Tale strumento è da utilizzare al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU. Con un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative al beneficio.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti in Italia (e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa. Pertanto, il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito; i professionisti, invece, restano fuori dal perimetro di applicazione dell'agevolazione.
La spettanza del beneficio è, comunque, subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Di contro, il credito d'imposta non spetta alle imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs.14/2019 o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs. 231/2001.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili i nuovi investimenti effettuati:
- nel 2024 e 2025;
- in strutture produttive ubicate in Italia;
- in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
ATTENZIONE: Benché nella relazione illustrativa al decreto si precisa che “alla luce del tenore testuale delle disposizioni (che fanno decorrere le agevolazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge), devono ritenersi ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all’emanazione dei decreti attuativi (purché ovviamente, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge [2.3.2024]) se gli stessi possono essere ricompresi nell’ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo”, pare che il beneficio debba riguardare gli investimenti posti in essere dal 1° gennaio 2024. La questione dovrebbe essere risolta in sede di conversione.
Come specificato nella relazione illustrativa, costituiscono "processi interessati" i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale dello stesso. Gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, sono agevolabili a condizione che, tramite gli stessi, si consegua:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
- in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto ministerialeattuativo di prossima emanazione (art. 38 co. 9 del DL 19/2024). L'individuazione dei criteri di determinazione del risparmio energetico conseguito è demandata al Ministero delle Imrese con uno specifico decreto.
Novità importante riguarda l’estensione presente nell’Allegato B; tra i beni che possono usufruire del credito d'imposta in esame rientrano, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente. Con quest’ultima apertura molte aziende potrebbe scegliere l’acquisto di software gestionali capaci di effettuare anche un monitoraggio dei consumi energetici.
Autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo
Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. In merito all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023, ossia:
- i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- i moduli prodotti negli Stati EU composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro tenuto dall'ENEA, previsto dall'articolo 12, comma 1 del D.L.181/2023, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c).
ATTENZIONE: Assonime, nella consultazione n. 5/2024 ha affermato che l’investimento nei beni da “industria 4.0” è quello che deve determinare il conseguimento dell’obiettivo di efficientamento energetico; le altre spese per i beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e per la formazione del personale in ambito transizione 5.0 sono agevolabili se sostenute “nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici [...] di cui al comma 4”.
Spese di formazione
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.651/2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si tratta, in particolare:
- delle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- dei costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- delle spese riguardanti i partecipanti la formazione e delle spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tali spese sono agevolabili:
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
- sino al massimo di 300.000 euro;
- a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Investimenti esclusi
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (art.17 del reg. UE n.852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a:
- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al reg. (UE) n.1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
Sono, altresì, esclusi gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Misura del credito d'imposta
Il credito d'imposta è riconosciuto, in generale, nelle seguenti misure:
Misura |
Investimento |
Riduzione consumi energetici struttura produttiva |
Riduzione consumi energetici processi |
35% |
investimenti fino a 2,5 milioni di euro |
Non inferiore al 3% |
Non inferiore al 5% |
15% |
investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni |
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5% |
investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni |
Misura |
Investimento |
Riduzione consumi energetici struttura produttiva |
Riduzione consumi energetici processi |
40% |
investimenti fino a 2,5 milioni di euro |
Superiore al 6% |
Superiore al 10% |
20% |
investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni |
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10% |
investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni |
Misura |
Investimento |
Riduzione consumi energetici struttura produttiva |
Riduzione consumi energetici processi |
45% |
investimenti fino a 2,5 milioni di euro |
Superiore al 10% |
Superiore al 15% |
25% |
investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni |
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15% |
investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni |
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'Allegato B alla Legge n. 232/2016 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Adempimenti
Il beneficio fiscale è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni. In particolare, al fine di usufruire del credito d'imposta l'impresa deve presentare in via telematica, "sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal ... (GSE)" le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuati nell’ambito del decreto attuativo che attestino:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex ante.
Con il decreto ministeriale attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi: gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 nonché le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il MIMIT esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al DM e ai relativi provvedimenti attuativi.
ATTENZIONE: La norma stabilisce che a seguito del completamento dell’investimento va presentata una certificazione ex post che attesti “l’effettiva realizzazione dell’investimento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante”. Tuttavia, non è chiaro cosa accada qualora l’investimento sia stato realizzato in termini non coincidenti con quelli risultanti dalla comunicazione ex ante e quali siano le relative conseguenze. In tale eventualità si ritiene che il tax credit possa comunque spettare, nei limiti dell’importo prenotato, se gli standard di risparmio energetico previsti sono stati comunque conseguiti. Vedremo con il decreto attuativo di quale opinione sarà il ministero.
Spese di certificazione per le Pmi
Per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
Procedura di accesso al beneficio
Per l'accesso al beneficio le imprese devono presentare in via telematica - sulla base di un modello standardizzato - al GSE le certificazioni tecniche, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Pertanto, le imprese interessate devono presentare al GSE il progetto di investimento corredato dalla relativa documentazione nonché la certificazione ex ante rilasciata da soggetto abilitato che dovrà attestare l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti. La domanda determina la prenotazione delle risorse nei limiti della complessiva dotazione di spesa.
Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette “quotidianamente” con modalità telematiche al Ministero, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.
Ai fini dell'utilizzo del credito l'impresa:
- invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- comunica al GSE il completamento dei lavori ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico “conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante” e a corredare, a pena di decadenza, tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato.
Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate con modalità telematiche l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento) decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante, entro il 31.12.2025. L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato “in avanti” ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. In ogni caso, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Inoltre, il credito d’imposta:
- non può formare oggetto di cessione/trasferimento neanche nel consolidato fiscale;
- non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU (pari a 250.000 euro), al limite generale annuale di compensazione (pari a 2 milioni di euro – ex art. 34 della L.388/2000);
- non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee
Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento:
- il bene agevolato è ceduto a terzi a titolo oneroso ovvero è destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- non sia esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria;
il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Investimenti sostitutivi
Per espressa disposizione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all'art. 1, commi 35 e 36 della L. 205/2017. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione.
Conservazione della documentazione
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL n. 19/2024. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 39/2010. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.
Sulla base della documentazione tecnica prevista nonché dell’ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle Entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.
Nel caso in cui i controlli nonché le verifiche documentali svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Cumulabilità
Il credito d'imposta 5.0 non è cumulabile in relazione ai medesimi costi ammissibili con:
- il credito d'imposta investimenti in beni nuovi strumentali (art.1 commi. 1051 e seguenti della L. n. 178/2020);
- il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (art. 16 del DL n. 124/2023).
Il credito d'imposta è, tuttavia, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. In merito alla cumulabilità del credito di imposta viene, inoltre, disposto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.
Beni Agevolabili
Si riportano, di seguito, le diverse fattispecie di beni agevolabili previsti dagli Allegati A e B alla L. 232/2016.
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica
Sono agevolabili i seguenti beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Tabella A):
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Si intendono tutte quelle macchine che eseguono la deformazione plastica operanti sia a freddo che a caldo. Ne sono un esempio presse, punzonatrici a CN, laminatoi, pannellatrici, trafilatrici, ecc.; |
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Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino. Si tratta, in generale, di beni (impianti) costituiti da una parte meccanica - rappresentata dall'insieme di trasloelevatori, scaffalatura, handling system, trasportatori automatici, incroci rulli/catene - e da una parte elettronica e informatica funzionale a impartire, gestire ed eseguire le liste di operazioni di IN e OUT opportunatamente fornite a bordo macchina tramite appositi PLC. La funzione di tali beni è tipicamente quella relativa allo stoccaggio automatico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o merci e alla loro trasformazione logistica. Rientrano nella voce “12” anche i magazzini automatizzati utilizzati nell'ambito della grande distribuzione di merci e prodotti finiti. |
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Per i macchinari, la norma individua una serie di caratteristiche tecniche che questi devono possedere ai fini dell’agevolazione.
In particolare, tutte le macchine devono essere dotate di:
Caratteristiche “5+2” |
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a) |
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b) |
almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
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Sistemi per la qualità e la sostenibilità
Rientrano nel beneficio fiscale anche i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
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Dispositivi per l’interazione uomo macchina
Risultano agevolabili i seguenti dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”:
- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
Beni Immateriali allegato B
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Quadro Normativo |
- DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 PUBBLICATO IN G.U. N.52 DEL 02.03.2024 |
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