Tassa Airbnb Istruzioni su comunicazione dei dati e ritenuta al 21%
Pubblicato il 13 luglio 2017
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La nuova tassa sulle locazioni brevi, anche nota come “tassa Airbnb”, dal nome del più famoso portale online di locazioni turistiche – è ormai a pieno regime, grazie al nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che indica le modalità della comunicazione dei dati e della ritenuta sulle locazioni brevi, come previsto dall’art. 4, comma 6, del DL 5/2017.
E' stata proprio la Manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017) a prevedere che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.
Il provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, essendo di natura attuativa, come espressamente richiesto dal quinto comma dell'articolo 4 del Dl n. 50/2017, fa sì che le disposizioni in esso contenute entrino in vigore dalla data della sua pubblicazione. Pertanto, proprio dal 12 luglio 2017, scatta l'obbligo di trattenere i suddetti importi.
Trattenuta del 21% sui corrispettivi: primo versamento il 17 luglio
Essendo divenuta operativa dal 12 luglio 2017 la disposizione riguardante l'obbligo di trattenuta del 21% sui corrispettivi da riversare all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo, la prima scadenza di questo nuovo adempimento è prevista entro lunedì 17 luglio 2017, dato che il 16 luglio cade di domenica.
Tale ritenuta viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o di acconto se il beneficiario non opta per il regime della cedolare.
In questo breve lasso di tempo, dunque, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici devono effettuare i calcoli necessari ed eseguire i pagamenti con modello F24, della ritenuta del 21% trattenuta, nel mese di giugno 2017, all'atto del pagamento al locatore dei canoni relativi ai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017.
Si ricorda che il codice tributo per versare all'Erario la citata trattenuta è stato istituito con la risoluzione n. 88/E/2017 del 5 luglio scorso, ed è il codice “1919”.
Modalità e termini per la comunicazione telematica all'Agenzia dei dati dei contratti
Nel provvedimento n. 132395/2017, l'Agenzia specifica, inoltre, che gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile “temporaneo” con altre che dispongono di unità da locare, hanno l’obbligo di trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento.
I dati da trasmettere sono quelli relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile.
La trasmissione va effettuata tramite i canali telematici dell'Amministrazione fiscale. Nel caso di non residenti, i dati devono essere trasmessi tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale.
La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto: la prima scadenza utile, dunque, è fissata per il 30 giugno 2018.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, che può essere ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati.
- eDotto.com – Edicola 6 luglio 2017 - Locazioni brevi, codice tributo per il versamento delle ritenute da nuovo regime fiscale – A. Lupoi
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