Supercondominio con applicazione delle norme sui condomini

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Nelle ipotesi di supercondominio, ossia una pluralità di edifici, di distinti condominii, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, servizi ed impianti comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati, si applicano “a dette cose, impianti, servizi”, le norme sul condominio degli edifici e non quelle sulla comunione in generale.

Inoltre, perché possa dirsi configurato un “supercondominio”, non è necessaria l'esistenza di beni comuni, essendo invece sufficiente che sussistano dei servizi comuni a più edifici.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19800 del 19 settembre 2014.
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