Lavoratori dello spettacolo: a chi e quando spetta l'indennità di discontinuità

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Lavoratori dello spettacolo: a chi e quando spetta l'indennità di discontinuità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023 il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Lo schema del provvedimento ha incassato il primo via libera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 agosto 2023 e, successivamente, è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2023  dopo il prescritto parere delle Commissioni parlamentari..

Il provvedimento, attuativo della legge delega il di riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 2, comma 4, lettera c), legge 15 luglio 2022, n. 106), è composto da 10 articoli ed è n vigore dal 3 dicembre 2023.

Analizziamo più approfonditamente i contenuti.

Indennità di discontinuità: cosa è e a chi spetta

Il settore dello spettacolo, si sa, è caratterizzato da prestazioni altamente discontinue.

A sostegno del reddito dei lavoratori, il legislatore introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una indennità strutturale e permanente denominata “indennità di discontinuità”.

Amplia è la platea dei suoi beneficiari che contempla:

  • lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
  • lavoratori subordinati a tempo determinato del gruppo A (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182),
  • i lavoratori subordinati a tempo determinato del gruppo B (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182) individuati con il decreto del 25 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023;
  • i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità (articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Beneficiari dell’indennità di discontinuità

Categorie

Beneficiari

Autonomi

Lavoratori autonomi e co.co.co

Subordinati Gruppo A

Lavoratori subordinati che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli

Subordinati Gruppo B

Lavoratori subordinati che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi previsto dal gruppo A, come specificatamente individuati dal decreto 25 luglio 2023, vale a dire:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;

- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Altre categorie

Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non titolari della indennità di disponibilità

 

Quando spetta: requisiti

Per ottenere l’indennità di discontinuità i lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate devono essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza UE o essere cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) residenza in Italia da almeno un anno;

c) reddito IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non conteggiando le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Misura e durata

L’indennità di discontinuità spetta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo (come ad esempio, indennità di maternità, malattia, infortuni, indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, compresa la NASpI erogata anticipata, cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, assegno di integrazione salariale) e nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

Ai fini della durata dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

La misura giornaliera dell’indennità è calcolata considerando la media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. L’indennità è erogata nella misura del 60% del valore così calcolato ed entro il limite giornaliero massimo dato dall’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.

ATTENZIONE: L’indennità concorre alla formazione del reddito.

Nuovi obblighi contributivi

A nuove tutele corrispondono ovviamente nuovi obblighi contributivi.

Il decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2023 introduce, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori a cui spetta l’indennità di discontinuità:

  • un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo;
  • un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50%della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente.

Per gli stessi lavoratori subordinati. sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2024, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è pari all'1,10% dell’imponibile previdenziale.

Incumulabilità

L’indennità di discontinuità non è cumulabile con:

  • l’indennità ALAS (articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
  • con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI.
  • con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà.

ALAS e domanda

L’indennità di discontinuità sostituisce l’ALAS, l’indennità per la disoccupazione involontaria, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è erogata, su domanda, dall’INPS in unica soluzione, secondo le indicazioni che saranno fornite dallo stesso Istituto.

Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, introducendo un regime transitorio, prevede che, per i periodi di competenza relativi all’anno 2022, la domanda possa essere utilmente presentata entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente (INPS, messaggio 4 dicembre 20233, n. 4332 come rettificato dal messaggio 6 dicembre 2023, n. 4382).

Formazione e aggiornamento professionale

Da ultimo, si fa presente che sui lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità incombe l’obbligo di partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

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