Lavoratori spettacolo, ecco a chi va l'indennità

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Lavoratori spettacolo, ecco a chi va l'indennità

Pubblicato nella GU n. 234 del 6 ottobre 2023 il decreto del 25 luglio 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le categorie di lavoratori dello spettacolo destinatarie dell’indennità di discontinuità, prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e ora all’esame delle Camere.

Si tratta di un tema, trattato nel precedente articolo “Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità. Via l’ALAS”, che riveste grande importanza in quanto volto a creare nuovi strumenti di tutela di un settore da sempre caratterizzato da alti livelli di discontinuità, resi però ancora più drammatici dopo la pandemia da Covid 19 che tanto profondamente ha inciso nella vita di oltre ventimila lavoratori.

Indennità di discontinuità: a chi spetta e a quanto ammonta

In attuazione della delega conferita al Governo dalla L. n. 106/2022, l’indennità giornaliera di discontinuità è riconosciuta alle seguenti categorie:

  • lavoratori dello spettacolo a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato;
  • lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Dal 1° gennaio 2024, dunque, l’indennità di discontinuità è erogata dall’Inps a favore di tali lavoratori nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione in sostituzione dell’ALAS, a condizione che siano iscritti nel Fondo e che possiedano i seguenti requisiti:

  • siano cittadini dell’Unione europea;
  • siano residenti in Italia da almeno un anno;
  • abbiano reddito ai fini IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente la presentazione della domanda;
  • abbiano maturato, nell’anno precedente la presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • abbiano, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico

L’indennità di discontinuità è riconosciuta in unica soluzione ed è pari al 60% della media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

Cosa prevede il decreto ministeriale

Il decreto del 25 luglio 2023, come accennato, individua le categorie di lavoratori discontinui del settore dello spettacolo destinatari dell’indennità di discontinuità nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/97 appartenenti alle seguenti categorie:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
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