Cumulo Tremonti Ambiente e Conto Energia: linee guida GSE per la sanatoria
Pubblicato il 13 febbraio 2026
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Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) ha pubblicato le modalità operative per l’attuazione dell’articolo 43 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, norma che disciplina la definizione del cumulo tra:
- l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 6, commi 13-19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Tremonti Ambiente);
- le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del III, IV e V Conto Energia.
L’intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un diffuso contenzioso amministrativo e tributario in materia di divieto di cumulo tra aiuti pubblici.
A cosa servono le nuove linee guida GSE
Le linee guida pubblicate dal GSE hanno la finalità di:
- Regolarizzare le posizioni dei soggetti che hanno fruito congiuntamente della Tremonti Ambiente e delle tariffe incentivanti del Conto Energia;
- disciplinare le modalità di presentazione dell’istanza di definizione;
- stabilire i criteri per la compensazione del beneficio fiscale;
- regolamentare gli effetti sui giudizi pendenti.
La Tremonti Ambiente prevedeva una detassazione del reddito imponibile per investimenti ambientali, inclusi gli impianti fotovoltaici. Il Conto Energia riconosceva invece una tariffa incentivante per l’energia prodotta.
Nel tempo si è consolidato l’orientamento secondo cui la Tremonti Ambiente costituisce un aiuto pubblico rilevante ai fini del divieto di cumulo, con conseguenti provvedimenti di recupero delle tariffe incentivanti da parte del GSE. L’articolo 43 della Legge n. 182/2025 introduce un meccanismo di definizione volto a superare tali criticità, consentendo la prosecuzione dell’erogazione delle tariffe incentivanti mediante la compensazione del beneficio fiscale fruito e l’applicazione di una riduzione strutturale dell’incentivo.
Chi può presentare l’istanza
Sono legittimati alla presentazione dell’istanza i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici che:
- hanno ottenuto incentivi ai sensi del III, IV o V Conto Energia;
- hanno beneficiato dell’agevolazione fiscale Tremonti Ambiente;
- non si sono avvalsi, alla data del 18 dicembre 2025, della definizione prevista dall’articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124.
L’istanza può essere presentata anche in presenza di:
- giudizi tributari pendenti;
- giudizi amministrativi pendenti;
aventi ad oggetto il divieto di cumulo tra i due regimi agevolativi.
Quando presentare l’istanza
L’istanza deve essere presentata entro il 9 marzo 2026.
Il termine è espressamente qualificato come perentorio. Il mancato rispetto della scadenza comporta l’impossibilità di accedere al meccanismo di definizione previsto dall’articolo 43 della Legge n. 182/2025.
Considerata la complessità delle attività preliminari, si rende necessario avviare tempestivamente:
- la ricostruzione del beneficio fiscale fruito;
- la verifica della documentazione contabile e dichiarativa;
- il coinvolgimento del professionista abilitato per l’asseverazione.
Come funziona la sanatoria
La prosecuzione delle tariffe incentivanti è subordinata all’accettazione di due condizioni cumulative.
1. Compensazione del beneficio fiscale
Il Soggetto Responsabile deve accettare la compensazione sulle tariffe incentivanti di un importo pari al beneficio fiscale effettivamente fruito ai sensi della Tremonti Ambiente.
L’importo:
- deve essere determinato in termini di effettivo risparmio d’imposta;
- deve essere asseverato da un professionista abilitato e indipendente;
- sarà compensato sulle tariffe incentivanti residue fino alla scadenza della convenzione.
2. Decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti
È prevista una riduzione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione in Conto Energia.
La riduzione ha carattere strutturale e si applica fino alla scadenza contrattuale.
Modalità operative di presentazione
L’istanza deve essere:
- redatta secondo il format pubblicato sul sito istituzionale del GSE;
- trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: tremonti.ambiente@pec.gse.it;
- inviata con oggetto: “Impianto FTV n. ___: istanza ai sensi dell’art. 43, comma 1, della Legge 182/2025”.
Documentazione da allegare
Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità del richiedente;
- attestazione asseverata dell’importo da compensare.
La documentazione a supporto della quantificazione deve essere resa disponibile in caso di controlli.
Requisiti del professionista asseveratore
L’asseverazione deve essere rilasciata da un professionista:
- abilitato al rilascio del visto di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- iscritto nell’elenco informatizzato delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate;
- indipendente rispetto al soggetto richiedente e privo di conflitti di interesse.
Il professionista deve attestare il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e imparzialità.
Effetti sui giudizi pendenti
In presenza di contenzioso:
- l’istanza deve essere depositata nel giudizio pendente;
- il giudice può disporre la sospensione del processo;
- il GSE attesta:
- l’integrale compensazione dell’importo asseverato;
- l’applicazione della decurtazione del 5%;
- l’eventuale versamento dell’importo residuo.
Solo al perfezionamento di tutte le condizioni il giudizio potrà essere dichiarato estinto.
Profili economici e valutazioni operative
Nel caso in cui le tariffe incentivanti residue non siano sufficienti a coprire integralmente:
- il beneficio fiscale da compensare;
- gli effetti economici della decurtazione;
il soggetto richiedente è tenuto a versare la differenza, con possibilità di rateizzazione. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile.
Sotto il profilo operativo, imprese e professionisti devono:
- ricostruire con precisione il risparmio d’imposta conseguito;
- stimare l’impatto della decurtazione del 5% sulle tariffe residue;
- valutare la convenienza economica della definizione rispetto alla prosecuzione del contenzioso.
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