Lavoratori dello spettacolo: corsa contro il tempo per l’indennità di discontinuità

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Lavoratori dello spettacolo: corsa contro il tempo per l’indennità di discontinuità

Solo pochi giorni di tempo per presentare la domanda all’INPS di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo riferite ai periodi di competenza dell’anno 2022 che possono essere presentate, in modalità telematica (dal 4 dicembre e) fino al 15 dicembre 2023.

 C'è tempo invece fino al 30 marzo 2024 per le domande di indennità riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023.

L'INPS, con il messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, rettifica il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, adottato su intesa con il Ministero della Cultura e del Merito, che erroneamente fissava al 15 dicembre 2023 il termine di scadenza per l'invio delle domande relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2023.

Del resto, l'articolo 8 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023 a seguito di un lungo e travagliato iter, prevede espressamente che, per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di legge siamo ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con  riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

Ma andiamo con ordine.

Indennità di discontinuità a doppio regime

Il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023, in vigore dal 3 dicembre 2023, introduce un’indennità di discontinuità per il sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo per lo più impegnati in prestazioni di lavoro a carattere discontinuo.

L’indennità in parola sostituisce l’ALAS ed è riconosciuta, in via strutturale e permanente, solo a decorrere dal 1° gennaio 2024, su domanda da presentare entro il 30 marzo di ciascun anno.

Tuttavia, lo stesso decreto istitutivo, prevede un regime transitorio, consentendo, per l’anno di competenza 2023, ai potenziali beneficiari della misura di fare richiesta entro e non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

Ed è proprio sul regime transitorio che l’INPS, su parere del Ministero della Cultura e del Merito, ha fornito i primi chiarimenti con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, anticipando la pubblicazione di una prossima circolare attuativa sui requisiti, sulla durata, sul calcolo, sulla misura della prestazione, sulle modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e sul regime delle incompatibilità e delle incumulabilità per l’indennità di discontinuità eccezionale (per il 2023) e ordinaria (dall’anno 2024).

Indennità di discontinuità per il 2022

L’INPS ricorda, nel messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 come rettificato dal messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, che l’indennità di discontinuità per l’anno 2022, spetta, in via eccezionale, per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.

Inoltre, la stessa indennità è liquidata nella misura del 90% del valore ordinario previsto dal 1° gennaio 2024 (articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 175/2023).

Misura ordinaria valevole dal 1° gennaio 2024 (articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 175/2023)
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

Come presentare la domanda

Per l’anno 2022 la domanda può essere presentata sul portale istituzionale dell’INPS, anche avvalendosi degli Istituti di Patronato, o, in alternativa, tramite il servizio di Contact Center multicanale.

Per presentare la domanda via web occorre accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Successivamente all’autenticazione con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Come detto in premessa, la domanda può essere presentata fino al 15 dicembre 2023.

Indennità di discontinuità dal 1° gennaio 2024

L'INPS, con il messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, ricorda che, a regime, a far data dal 1° gennaio 2024, i periodi di competenza della misura sono riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda e che le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 possono essere presentate dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

Si attende ora la circolare attuativa.

Per destinatari e requisiti, si rinvia a quanto illustrato dettagliatamente nell'approfondimento "Lavoratori dello spettacolo: a chi e quando spetta l'indennità di discontinuità"
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