Sostegno alle aziende agricole per Xylella fastidiosa

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Sostegno alle aziende agricole per Xylella fastidiosa

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha reso noto il decreto dell’11 febbraio 2025 che stabilisce i principi e le modalità operative per l'attuazione della misura a favore delle aziende agricole colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025.

E’ con l'articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, che sono state previste misure urgenti per sostenere le produzioni di kiwi e altre colture danneggiate, inclusi gli oliveti colpiti dalla diffusione della Xylella fastidiosa.

In particolare, per contrastare i danni causati dalla Xylella in Puglia, è stata autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Questi fondi sono destinati a misure di investimento per il reimpianto e la riconversione degli oliveti, utilizzando cultivar di olivo resistenti al batterio, o per la riconversione verso altre colture.

Il decreto Masaf dell’11 febbraio 2025 definisce i criteri e le modalità per l'attuazione di queste misure.

Ambito applicativo

Questa misura si applica nelle aree definite come “zone infette” a causa della diffusione di Xylella fastidiosa, con l'eccezione delle zone che sono oggetto di interventi di contenimento secondo l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2020/1201 e le sue modifiche successive, come stabilito dalle autorità competenti al momento dell'avvio dell'azione.

La Regione Puglia è responsabile per l'attuazione di questa misura e si avvale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che funge da organismo pagatore per l'erogazione dei contributi previsti ai beneficiari.

Interventi ammissibili per il finanziamento

Gli interventi che possono beneficiare di finanziamento mirano a recuperare il potenziale produttivo danneggiato dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

Questi interventi comprendono il ripristino della produttività aziendale:

  • tramite il reimpianto degli oliveti con varietà di olive riconosciute come resistenti o tolleranti al batterio,
  • con la sostituzione degli oliveti esistenti con colture alternative, selezionate tra quelle riportate nell'Allegato I, parte integrante del decreto.

Gli investimenti saranno considerati ammissibili solo se rispettano le normative europee, nazionali e regionali relative alla protezione dell’ambiente, del paesaggio e della stabilità idrogeologica.

Inoltre, il finanziamento potrà essere concesso solo se il progetto di investimento ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie prima della presentazione della domanda.

Non sono previsti risarcimenti per i guadagni persi a causa della riduzione della produzione, né altre forme di aiuto per il mantenimento delle attività aziendali.

Costi ammissibili

I costi che possono essere finanziati riguardano il recupero del potenziale agricolo danneggiato, riportando la produttività ai livelli preesistenti rispetto all'evento dannoso.

Il contributo verrà determinato utilizzando tabelle standard che stabiliscono i costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati, seguendo i criteri definiti dalla Regione Puglia per l'accesso alla misura 5.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Il sostegno fornito ai beneficiari si basa sulla pianta e viene calcolato in relazione al valore complessivo di ripristino, con un parametro che dipende dalla densità di impianto.

Beneficiari

Gli aiuti previsti dal decreto MAsaf dell’11 febbraio 2025 sono destinati a:

  • proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati, che possono partecipare individualmente o in forma associata;
  • agricoltori in attività secondo l'art. 4 del decreto 23 dicembre 2022, che regolamenta le disposizioni nazionali del regolamento (UE) 2021/2115, e piccole e medie imprese coinvolte nella produzione primaria di prodotti agricoli, conformemente all'art. 14, paragrafo 6, lettere h) e i) del regolamento (UE) 2022/2472.

In caso di partecipazione associata, il progetto deve essere presentato da associazioni di produttori costituite come cooperative agricole olearie o organizzazioni di produttori del settore olivicolo.

I beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere localizzati nel territorio definito dal decreto;
  • dimostrare un danno economico al patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30%;
  • possedere la legittima conduzione delle superfici agricole interessate. In caso di conduzione non di proprietà, il titolo di conduzione deve avere una validità residua di almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
  • richiedere la sostituzione di almeno 100 piante di olivo.

Nei progetti collettivi, i requisiti devono essere soddisfatti da ciascun associato, tranne per quello relativo alla sostituzione delle piante, che deve essere posseduto dall'associazione nel suo complesso.

L'aiuto non viene riconosciuto:

  • alle imprese in difficoltà;
  • alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
  • alle grandi imprese;
  • alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Presentazione delle domande

Sarà la Regione Puglia, tramite un apposito provvedimento, a stabilire le scadenze e le modalità per la presentazione delle domande, definendo anche i criteri di selezione. In particolare, sarà data priorità ai progetti collettivi presentati in forma associata.

In caso di punteggio uguale tra più domande, avranno la precedenza quelle presentate da soggetti che possiedono la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD).

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