Imprese agricole colpite dalla moria del kiwi, nuove misure di sostegno

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Imprese agricole colpite dalla moria del kiwi, nuove misure di sostegno

Il decreto legge noto come “Agricoltura” n. 63 del 15 maggio 2024, successivamente convertito dalla Legge n. 101 del 12 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, introduce misure urgenti a favore delle imprese agricole, del settore della pesca e acquacoltura, nonché delle imprese di interesse strategico nazionale. Tra queste misure, si evidenziano interventi di sostegno specifici per le imprese agricole che nel 2023 hanno subito danni significativi alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno noto come “moria del kiwi”. Queste imprese devono aver riportato perdite superiori al 30% della produzione lorda vendibile e non aver ricevuto risarcimenti tramite polizze assicurative o fondi mutualistici, come previsto dall'articolo 3 del decreto.

Per supportare queste aziende, è stato previsto un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, che per l’anno 2024 ammonta a 44 milioni di euro. Di questa somma, 4 milioni di euro sono destinati agli interventi di sostegno per i produttori di kiwi, mentre i restanti 40 milioni di euro sono riservati ai danni causati da attacchi di peronospora nelle produzioni viticole.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato il Decreto Ministeriale del 12 settembre 2024. Il provvedimento introduce interventi compensativi specifici per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della moria del kiwi.

Destinatari degli aiuti

Il decreto ministeriale stabilisce che i destinatari degli aiuti sono micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che abbiano riportato perdite superiori al 30% della produzione lorda vendibile nel corso della campagna del 2023.

Dal regime di aiuti sono escluse:

  • grandi Imprese: non ammissibili per ricevere gli aiuti;
  • imprese in difficoltà: escluse secondo l'art. 2, par. 1, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472, salvo quelle in difficoltà a causa degli eventi previsti dal decreto;
  • soggetti con ordine di recupero: Esclusi se destinatari di un ordine di recupero pendente per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea, conformemente all'art. 1, par. 4 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Condizioni per l'accesso agli aiuti

Per accedere agli aiuti, le imprese devono rispettare alcune condizioni fondamentali. Innanzitutto, gli aiuti saranno erogati solo in seguito a disposizioni amministrative nazionali mirate al contenimento della moria del kiwi per la campagna 2024. Inoltre, i fondi saranno distribuiti nell’ambito di programmi pubblici a livello dell’Unione Europea, nazionale o regionale, finalizzati alla prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizoozia. Saranno ammesse anche misure di emergenza imposte dalle autorità competenti degli Stati membri e interventi conformi al Regolamento (UE) 2016/2031 per combattere organismi nocivi ai vegetali.

Esclusioni e limitazioni

È importante sottolineare che i costi per misure già previste dalla legislazione europea, che devono essere sostenuti dai beneficiari, non saranno coperti dagli aiuti, salvo che tali costi non siano completamente compensati da oneri obbligatori imposti ai beneficiari stessi. Inoltre, gli aiuti non saranno concessi alle imprese se il danno è stato causato deliberatamente o per negligenza da parte del beneficiario.

Modalità di pagamento e limiti degli aiuti

Gli aiuti saranno erogati direttamente alle aziende interessate e copriranno esclusivamente i costi e i danni riconosciuti ufficialmente dal Ministero dell’Agricoltura tramite un decreto di declaratoria su proposta della regione competente.

NOTA BENE: Gli aiuti complessivi, inclusi eventuali altri pagamenti ricevuti, non potranno superare l’80% dei costi ammissibili, con un’eccezione che consente di aumentare questa percentuale al 90% nelle aree soggette a vincoli naturali.

Durata e calcolo dell'Indennizzo

Il regime di aiuto è previsto per essere introdotto entro tre anni dall’anno 2023, periodo durante il quale sono state registrate le perdite causate dalla moria del kiwi. Gli aiuti potranno essere erogati fino al 31 dicembre 2027. L’indennizzo sarà calcolato sulla base della produzione di kiwi del 2023, confrontata con la media delle produzioni dei tre o cinque anni precedenti, escludendo le produzioni più alte e più basse per ottenere una media più rappresentativa. Per quanto riguarda le piante di actinidia distrutte, si considererà il costo di rimpiazzo secondo il programma pubblico vigente.

Trattamento dell'IVA

Per quanto riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), essa non sarà considerata ammissibile come costo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile secondo la legislazione nazionale.

Conclusioni

Questo regime di aiuti mira a fornire un sostegno economico concreto alle imprese agricole che hanno subito perdite rilevanti a causa della moria del kiwi. È fondamentale che le aziende interessate verifichino attentamente i requisiti e le modalità di accesso agli aiuti per assicurarsi di essere eleggibili e di rispettare tutte le condizioni previste, garantendo così che i contributi siano destinati a chi ne ha effettivamente bisogno.

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