Sostegni bis, recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. Chiarimenti Assonime

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Sostegni bis, recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. Chiarimenti Assonime

Assonime, con la circolare n. 17 del 7 giugno 2021, analizza la nuova disciplina prevista dal Decreto Sostegni bis in materia di variazioni dell’imponibile e dell’imposta conseguenti a mancato pagamento, dopo che è stata emessa fattura.

E’ stato proprio l’articolo 18 del Decreto legge n. 73 del 2021, in corso di conversione in legge, a modificare l’articolo 26 del Dpr 633/72, recante la disciplina delle perdite su crediti ai fini dell’IVA conseguenti a procedure concorsuali.

Assonime analizza la novità delle note di variazione IVA in diminuzione nel caso in cui, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, sottolineando, in particolar modo, i profili di criticità rispetto alla decorrenza della novità normativa.

Procedure concorsuali, nuovo termine iniziale di emissione delle note di variazione in diminuzione

In base alla modifica della disciplina delle perdite su crediti ai fini dell’IVA conseguenti a procedure concorsuali apportata dal Decreto Sostegni bis, il cedente/prestatore può ora effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale e, quindi, senza dover attendere la conclusione della procedura e il riscontro della sua infruttuosità.

Nella circolare n. 17/2021, l’Associazione evidenzia come tale novità sia applicabile dalla data di entrata in vigore del Dl n. 73/2021, ossia dal 26 maggio 2021.

Di conseguenza, l’anticipazione all’apertura della procedura concorsuale della facoltà per il creditore di emettere la nota di credito è temporalmente limitata alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della modifica normativa, precludendo, così, la possibilità di fare lo stesso in riferimento ai corrispettivi non riscossi relativi a procedure iniziate, anche da molto tempo, e non ancora concluse.

In tal modo, però, non rientrerebbero nella modifica normativa tutti quei recuperi d’imposta per le situazioni di crisi innescate dall’emergenza sanitaria che, rappresentano, invece, proprio quelle situazioni che avrebbero dovuto suggerire l’adozione di questa importante misura diretta a favorire la liquidità delle imprese.

Assonime sottolinea proprio l’aspetto critico della norma transitoria, che prevede l’applicazione della disciplina alle procedure concorsuali avviate solo di recente, auspicando che la portata limitata dell’innovazione venga rivista in sede di conversione in legge del Sostegni bis e venga estesa anche alle procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio e non ancora concluse.

A ciò, si deve aggiungere l’incompatibilità della precedente versione dell’articolo 26 con il diritto dell’Unione europea, per cui lasciare in vigore la norma solo per il futuro potrebbe significare mantenere in vita una disposizione incompatibile per le procedure in corso avviate prima del 26 maggio, favorendo possibili contestazioni da parte dei contribuenti.

Variazioni dell’imponibile e dell’imposta per mancato pagamento, scadenza nota di variazione

Nella circolare n. 17/2021, Assonime analizza, infine, anche il giorno in cui scade il termine della nota di variazione.

Il nuovo termine iniziale di emissione delle note di variazione in diminuzione, nel caso di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, è da coordinare con il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che è consentito, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Ciò vuol dire, anche in assenza di una conferma ufficiale, che, per le procedure avviate dopo il 26 maggio 2021, la variazione IVA può aver luogo al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la procedura viene avviata; mentre, in base alla previgente formulazione dell’articolo 26, Dpr 633/72, per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, il recupero dell’IVA è possibile al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui veniva riscontrata l’infruttuosità.

Secondo Assonime, considerata la provvisorietà della perdita e l’eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito in tutto o in parte positivo, dovrebbe essere lasciata al contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura. In tal modo, verrebbe scongiurata l’anticipazione del termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione (recupero dell’Iva).

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