Smart working, raggiunto il protocollo d’intesa tra MLPS e sindacati
Pubblicato il 24 novembre 2021
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Cantiere aperto sul Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, che fissa il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di indirizzo per la contrattazione. Secondo una prima bozza, si prevede l'adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (non richiesto durante lo stato di emergenza), indicando la durata, l'alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile.
Il Protocollo sullo smart working nel settore privato una volta esaurita la fase emergenziale potrebbe essere firmato entro la fine del mese di novembre.
Lavoro agile, l’accordo individuale
L'accordo individuale sullo smart working tra datore di lavoro e dipendente deve indicare la durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dell'ufficio, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo della prestazione.
Lavoro a distanza, l’attività formativa la disconnessione e i permessi
Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. La giornata lavorativa svolta in modalità agile - si legge nella bozza consegnata alle parti sociali - si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione.
Si individua la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla Legge 104 ma non sono previsti straordinari.
Lavoro agile, malattia, ferie o infortunio
In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico.
Smart working, salute e sicurezza
La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell'esigenza di riservatezza dei dati trattati. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato.
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