Smart working, necessario emanare un testo unico
Pubblicato il 05 novembre 2021
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Opportuno emanare un testo unico che regoli il lavoro agile e a distanza. È questo in soldoni il parere del CNO dei Consulenti del Lavoro, in audizione sulle numerose proposte di legge in materia presso la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati il 3 novembre 2021.
In particolare, secondo i CdL, l’auspicata legge delega dovrebbe ribadire quale ruolo debbano avere la legge, la contrattazione collettiva e l’accordo individuale, evitando di modificare la normativa vigente imponendo un accordo collettivo che potrebbe risultare disincentivante soprattutto per le microimprese.
Lavoro agile, il diritto alla disconnessione
Innanzitutto, sarebbe opportuno riaffermare il diritto alla disconnessione del lavoratore, anche in osservanza delle indicazioni comunitarie, e semplificare gli adempimenti di comunicazione connessi all’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile prevedendo, al contempo di derogare all’alternanza tra lavoro a distanza e in presenza con l’obiettivo di incentivare il ripopolamento dei comuni italiani.
Lavoro agile, ripopolamento dei comuni italiani
Attraverso il lavoro agile, l’organizzazione dei processi di lavoro valorizza la flessibilità, con una maggiore autonomia nella scelta degli spazi di lavoro, degli orari, degli strumenti da utilizzare. Al primo comma dell’art. 18 della Legge n. 81/2017, il legislatore stabilisce che la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si propone, dunque, l’introduzione di una modifica legale che consenta di derogare all’alternanza tra lavoro a distanza e in presenza, permettendo l’espletamento dell’attività lavorativa interamente in modalità agile. Tale modifica sarebbe peraltro coerente con le finalità individuate in talune Proposte di legge in esame (C. 2282 del 29 novembre 2019, C. 2851 del 7 gennaio 2021, C.2870 del 25 gennaio 2021) volte al potenziamento del lavoro agile nelle Regioni del Mezzogiorno e più in generale a contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni italiani.
Lavoro agile, ruolo della contrattazione collettiva
Attualmente la disciplina del lavoro da remoto, regolata dalla legge n. 81/2017, attribuisce all’accordo individuale le “modalità di esecuzione della prestazione di lavoro” (art. 18, c. 1). La contrattazione collettiva si sta attivando, in funzione autonoma e integrativa della legge, per determinare alcuni aspetti di queste modalità, quali ad esempio la tutela della salute dei lavoratori ovvero il diritto alla disconnessione degli stessi.
In tale ambito, ferma l’importante funzione svolta dalle parti sociali, occorre ribadire quale ruolo debbano avere la legge, la contrattazione collettiva e l’accordo individuale. In tal senso, modificare la normativa vigente imponendo un accordo collettivo quale misura propedeutica all’utilizzo di questo importante istituto, potrebbe produrre un effetto disincentivante, soprattutto per le microimprese che, come noto, compongono la quasi totalità del tessuto imprenditoriale del nostro paese.
Lavoro agile, lavoratori destinatari
Stante la necessità di garantire priorità per le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate da specifiche categorie di lavoratori, sarà importante incentivare e diffondere l’utilizzo di tale istituto alla più vasta platea di lavoratori possibile.
A tal fine, in coerenza con quanto previsto in numerose proposte di legge in esame, i CdL ritengono di rilevante interesse l’introduzione di una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in riferimento ai lavoratori che svolgono attività in modalità agile.
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